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Risoluzione

Risoluzione n. 374 del 14/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esamina l’istanza di ALFA S.p.A. volta a ottenere il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio derivante dalla fusione per incorporazione di BETA S.r.l., ai sensi della legge n. 296/2006. Pur riconoscendo l’operatività delle società e il rispetto del requisito temporale, l’Agenzia nega l’agevolazione perché le due società non sono considerate effettivamente indipendenti, essendo di fatto controllate dalle stesse persone fisiche.

Incentivi fiscali per fusione per incorporazione e diniego per mancanza di indipendenza

Incentivi fiscali alle aggregazioni aziendali e fusione ALFA S.p.A./BETA S.r.l.

La risoluzione riguarda un interpello presentato da ALFA S.p.A. per ottenere il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio emerso in una fusione per incorporazione di BETA S.r.l. nella società istante. Il parere dell’Agenzia si concentra sulla verifica dei requisiti previsti dai commi 242-249 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con esito negativo per difetto del requisito di indipendenza tra le imprese coinvolte.

Fatti rappresentati nell’istanza

ALFA S.p.A. è una società per azioni con capitale sociale di Euro 1.000.000, operante nel settore edilizio. BETA S.r.l. è una società immobiliare con capitale sociale di Euro 40.000. Le due società intendono realizzare nel 2007 una fusione per incorporazione di BETA in ALFA.

La compagine sociale di ALFA S.p.A. è composta da:

  • ALFA, titolare del 40% e legale rappresentante;
  • DELTA, titolare del 15% e vicepresidente del consiglio di amministrazione;
  • GAMMA, titolare del 15%;
  • OMEGA, titolare del 15%;
  • ZETA, titolare del 12%;
  • KAPPA, titolare del 3%.

I signori ALFA, DELTA, GAMMA e OMEGA sono anche gli unici soci di BETA S.r.l., con partecipazioni rispettivamente pari al 30%, 20%, 20% e 30%. In BETA S.r.l., ALFA è vicepresidente del consiglio di amministrazione e DELTA ne è presidente.

L’operazione, secondo l’istante, è motivata da ragioni giuridiche, finanziarie e commerciali, in particolare:

  • riduzione dei costi generali, amministrativi e di gestione;
  • maggiore patrimonializzazione;
  • miglioramento delle condizioni di negoziazione;
  • miglioramento commerciale e della rete di vendita.

La fusione farebbe emergere un disavanzo da concambio pari a Euro 304.893, da imputare su beni strumentali materiali e immateriali e su avviamento.

Posizione del contribuente

ALFA S.p.A. sostiene che ricorrano tutti i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione prevista dai commi 242-249 della legge n. 296/2006. A supporto dell’istanza sono stati prodotti bilanci, visure camerali, statuti e altra documentazione, oltre ai prospetti relativi al calcolo dell’operatività ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724/1994.

Quadro normativo richiamato

La disciplina agevolativa in commento prevede, per operazioni effettuate nel biennio 2007-2008 e al ricorrere di specifiche condizioni soggettive e oggettive, il riconoscimento fiscale gratuito, entro il limite complessivo di 5 milioni di euro, del disavanzo da concambio emergente da fusioni e scissioni, nonché del maggior valore iscritto a seguito di conferimenti d’azienda ex articolo 176 del Tuir.

Per le fusioni, il beneficio consente il riconoscimento fiscale di:

  • avviamento;
  • beni strumentali materiali;
  • beni strumentali immateriali;

nei limiti del disavanzo imputato in bilancio secondo corretti principi contabili.

L’effetto fiscale consiste nella deducibilità dei maggiori ammortamenti e nel riconoscimento dei maggiori valori ai fini di plusvalenze o minusvalenze realizzate dopo quattro periodi d’imposta.

Requisiti per l’agevolazione

Per accedere al beneficio è necessaria una preventiva istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212/2000.

Requisito soggettivo

L’agevolazione spetta ai soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettera a), del Tuir che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate tramite fusione o scissione negli anni 2007 e 2008. Il soggetto risultante deve quindi essere una società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione residente in Italia.

Nel caso esaminato, ALFA S.p.A. soddisfa il requisito soggettivo, essendo una società per azioni.

Requisito temporale

L’operazione è programmata per il 2007, quindi rientra nel periodo agevolato.

Requisito di operatività

Il comma 244 richiede che partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Il documento rileva che, sulla base dei bilanci 2005 e 2006, delle visure camerali e della documentazione prodotta, entrambe le società hanno svolto un’effettiva attività d’impresa nel biennio precedente.

Requisito di indipendenza

Lo stesso comma 244 esclude l’agevolazione quando le imprese fanno parte dello stesso gruppo societario o siano legate da rapporti di partecipazione, o siano controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 c.c.

Il comma 245 richiede inoltre che le imprese si trovino, o si siano trovate ininterrottamente nei due anni precedenti, nelle condizioni necessarie per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori.

La circolare n. 16/E del 2007, richiamata nella risoluzione, chiarisce che i requisiti devono sussistere non solo al momento dell’operazione, ma anche in modo ininterrotto nei due anni precedenti.

Valutazione dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia riconosce che il requisito di operatività è soddisfatto, ma esclude il beneficio per mancanza del requisito di indipendenza.

Secondo il parere, la fattispecie mostra una gestione accentrata nelle medesime persone fisiche e quindi una direzione unitaria delle due società. In particolare:

  • ALFA, DELTA, GAMMA e OMEGA, soci di BETA S.r.l., detengono complessivamente l’85% di ALFA S.p.A.;
  • ALFA e DELTA rivestono in entrambe le società ruoli apicali, rispettivamente di presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione;
  • le compagini sociali risultano quasi identiche e le società appaiono di fatto controllate dalle stesse persone fisiche.

L’Agenzia ritiene quindi che l’operazione non realizzi una vera aggregazione tra soggetti indipendenti, ma una riorganizzazione tra società riconducibili ai medesimi soggetti. Ciò contrasta con la ratio della disciplina, che intende favorire solo aggregazioni tra imprese effettivamente autonome e non operazioni interne a gruppi o tra soggetti non indipendenti.

Esito finale

La soluzione interpretativa proposta dall’istante non viene condivisa. Alla fusione descritta non si applicano i benefici fiscali previsti dai commi 242-249 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006.

Resta inoltre impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, di verificare l’eventuale presenza di ulteriori atti, fatti o negozi non rappresentati che si inseriscano in un più ampio disegno elusivo.

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