Risoluzione n. 372 del 14/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene che il trasferimento ai figli di diritti immobiliari disposto dagli ex coniugi in sede di divorzio non rientri nell’esenzione dell’art. 19 della legge n. 74/1987, perché non è un atto strettamente connesso al procedimento di separazione/divorzio ma un atto di natura patrimoniale. Restano quindi dovute imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Esclusione dell’agevolazione ex art. 19 L. 74/1987 per il trasferimento di immobili ai figli in sede di divorzio
Esenzione fiscale negli atti relativi a separazione e divorzio
La risoluzione esamina un’istanza di interpello relativa all’applicazione dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in materia di esenzione da imposta di bollo, registro e altre tasse per gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché ai procedimenti per gli assegni di mantenimento.
Quesito presentato dal contribuente
Il contribuente riferisce di essersi separato dalla moglie nel 2003 e che, con sentenza del 2007, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel contesto dell’accordo raggiunto tra i coniugi, il Tribunale ha preso atto anche del trasferimento ai figli dei diritti di nuda proprietà su alcuni immobili. Il quesito riguarda la possibilità di applicare a tale atto l’agevolazione prevista dall’art. 19 della legge n. 74/1987.
Tesi del contribuente
Secondo l’istante, l’agevolazione dovrebbe applicarsi perché i negozi di trasferimento sarebbero solutori dell’obbligo di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge o della prole e quindi direttamente collegati, per causa, alla separazione e al divorzio.
Orientamento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama innanzitutto il testo dell’art. 19 della legge n. 74/1987 e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. In particolare:
- la Corte costituzionale, con sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, ha individuato la ratio della norma nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale nei procedimenti di separazione e divorzio;
- ne deriva che l’esenzione riguarda solo gli oneri relativi al procedimento giudiziale in senso stretto, non anche gli accordi di natura economico-patrimoniale adottati in quel contesto.
Limiti dell’agevolazione secondo la giurisprudenza
La risoluzione richiama ulteriori precedenti della Corte di Cassazione che delimitano l’ambito applicativo del beneficio:
- sentenza n. 15231 del 3 dicembre 2001: l’agevolazione opera solo per atti e accordi naturalmente correlati allo scioglimento della comunione conseguente alla separazione, non per atti solo occasionalmente generati dalla separazione;
- sentenza n. 7493 del 22 maggio 2002: l’esenzione non opera per atti e accordi non finalizzati allo scioglimento della comunione tra coniugi;
- risoluzione n. 151 del 19 ottobre 2005: l’agevolazione non spetta ad atti di liberalità, come la cessione della quota di un immobile a favore di un figlio, perché non funzionalmente collegati allo scioglimento del matrimonio.
Decisione sul caso concreto
L’Agenzia conclude che l’accordo con cui i coniugi trasferiscono ai figli beni di loro proprietà, anche se recepito nella sentenza di divorzio, è soggetto a tassazione ai fini:
- dell’imposta di registro;
- delle imposte ipotecarie e catastali.
Il motivo è che si tratta di un atto dispositivo del patrimonio, non di un atto che trovi la propria causa essenziale nello scioglimento del rapporto matrimoniale. Di conseguenza, il beneficio di cui all’art. 19 della legge n. 74/1987 non può essere esteso alla fattispecie esaminata.
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