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Risoluzione

Risoluzione n. 369 del 13/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Risoluzione n. 369/E del 13 dicembre 2007 chiarisce che lo studio medico associato descritto non è una semplice forma associativa professionale, ma una società di servizi/mezzi. Di conseguenza, i servizi resi agli associati sono imponibili ai fini IVA, con obbligo di partita IVA e di emissione di fatture imponibili per la ripartizione delle spese comuni.

Trattamento IVA dell’associazione medica di medicina di gruppo

Trattamento fiscale dell’associazione medica esercente la medicina di gruppo

La Risoluzione affronta il regime fiscale, in particolare ai fini IVA, di uno studio medico associato costituito da medici di medicina generale che operano in forma di medicina di gruppo ai sensi dell’art. 40, comma 3, lett. a), del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270. Il chiarimento mira a stabilire se i rapporti economici interni tra associazione e medici associati siano esclusi da IVA oppure debbano essere trattati come operazioni imponibili.

Quesito presentato

Lo Studio Medico Associato ALFA, costituito nel 2007 da otto medici di medicina generale, svolge attività convenzionata in forma di lavoro di gruppo. L’istante chiede quale sia il trattamento fiscale, ai fini IVA, dei rapporti tra l’associazione e i medici associati, con particolare riferimento alla suddivisione dei costi relativi a sede, personale, mezzi e organizzazione funzionale del lavoro.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’associazione proponeva di:

  • costituirsi come associazione medica senza scopo di lucro mediante accordo scritto;
  • comunicare l’accordo alla A.S.L. e all’Ordine dei medici per esercitare la medicina di gruppo;
  • richiedere il solo codice fiscale, non la partita IVA;
  • aprire un conto corrente bancario intestato all’associazione per la gestione delle spese;
  • emettere ricevute senza IVA ai medici associati, ripartendo pro quota le spese comuni sostenute per l’organizzazione e il mantenimento dello studio.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, che disciplina il rapporto di lavoro autonomo tra ASL e medici di medicina generale e individua le forme associative per l’esercizio dell’attività di assistenza primaria. In particolare, l’art. 40, comma 3, distingue:

  • forme associative che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali;
  • società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto in maggioranza medici e pediatri iscritti negli elenchi dell’azienda, che assicurino esclusivamente beni e servizi ai medici e non possano fornire prestazioni sanitarie.

Valutazione della natura giuridica dello studio associato

Ai fini del corretto inquadramento, l’Agenzia osserva che:

  • i compensi erogati dall’Azienda sanitaria locale sono corrisposti direttamente ai singoli medici e non transitano nell’associazione;
  • l’associazione, secondo l’atto costitutivo, può acquisire e gestire beni mobili e immobili, servizi, operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ricevere e prestare servizi, procurarsi mezzi finanziari, contrarre mutui e aprire conti correnti.

Dal combinato di tali elementi, l’Agenzia conclude che lo studio medico assume la fisionomia di una società di servizi o di mezzi, cioè un soggetto che mette a disposizione dei singoli associati strutture e servizi, anziché un’associazione professionale che percepisce compensi professionali da ripartire.

Conseguenze ai fini IVA

Poiché l’attività dell’associazione consiste nella messa a disposizione di beni e servizi ai medici associati, le operazioni rese sono considerate imponibili ai fini IVA. Ne deriva che:

  • l’associazione è tenuta a richiedere la partita IVA;
  • per il riaddebito delle spese comuni di mantenimento e organizzazione dello studio medico deve emettere fatture imponibili nei confronti degli associati.

Distinzione rispetto alle associazioni professionali

La Risoluzione precisa che il caso non è riconducibile alle associazioni tra professionisti di cui all’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le quali producono reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del medesimo decreto. Qui, invece, l’elemento decisivo è l’attività di organizzazione e fornitura di mezzi e servizi, non la condivisione di compensi professionali.

Irrilevanza della comunicazione ad ASL e Ordine dei medici

L’Agenzia chiarisce infine che la comunicazione dell’accordo associativo alla A.S.L. e all’Ordine dei medici, effettuata ai sensi dell’art. 40, comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 270/2000, non modifica la natura giuridica delle operazioni compiute dall’associazione e non incide sul trattamento IVA stabilito.

Esito della risposta

La risposta è resa dalla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, e conferma l’obbligo di partita IVA e fatturazione imponibile per i rapporti tra l’associazione e i medici aderenti.

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