Risoluzione n. 375 del 14/12/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce quando e come presentare la dichiarazione sostitutiva prevista per gli aiuti di Stato fiscali, con focus sugli aiuti automatici, sulla validità "una tantum" della dichiarazione, sui termini del 31 dicembre 2007 e sulle esclusioni per i regimi de minimis. Conferma inoltre che per gli aiuti non automatici la dichiarazione va acquisita in istruttoria.
Dichiarazione sostitutiva per aiuti di Stato incompatibili (impegno Deggendorf)
Dichiarazione sostitutiva per aiuti di Stato incompatibili
La risoluzione n. 375/E del 14 dicembre 2007 interviene sui chiarimenti applicativi della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiesta ai beneficiari di determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, in attuazione del principio noto come "impegno Deggendorf". Il documento precisa ambito, modalità di presentazione, effetti della dichiarazione e alcune esclusioni rilevanti.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina richiama il comma 1223 dell’articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che consente ai destinatari degli aiuti di cui all’art. 87 del Trattato di avvalersi delle misure agevolative solo previa dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e non rimborsato, o non depositato in conto bloccato, aiuti qualificati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
Il DPCM 23 maggio 2007 ha dato attuazione alla norma, individuando gli aiuti di Stato illegittimi soggetti al vincolo e disciplinando le modalità della dichiarazione sostitutiva. Per gli aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali, l’art. 6 del DPCM demanda all’Agenzia delle entrate la definizione delle modalità di presentazione.
Modello e modalità di trasmissione
In attuazione dell’art. 6 del DPCM, l’Agenzia delle entrate ha approvato con provvedimento del Direttore del 6 agosto 2007 il modello di "Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà concernente determinati aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea", con le relative istruzioni. Il modello deve essere trasmesso esclusivamente in via telematica.
Definizione di aiuto di Stato e aiuti fiscali automatici
Il documento ricorda che costituisce aiuto di Stato ogni misura che soddisfi i requisiti dell’art. 87, par. 1, del Trattato CE, cioè:
- concessione dallo Stato o mediante risorse statali;
- attribuzione di un vantaggio economico al beneficiario;
- selettività a favore di talune imprese o produzioni, con alterazione della concorrenza;
- incidenza sugli scambi tra Stati membri.
Gli aiuti di Stato riferiti ad agevolazioni fiscali possono assumere, ad esempio, la forma di:
- credito d’imposta utilizzabile in sede di versamento delle imposte sui redditi, dell’IRAP, delle ritenute o in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997;
- deduzione dalla base imponibile;
- riduzione dell’aliquota.
Sono qualificati come aiuti automatici quelli fruibili senza preventiva attività istruttoria dell’amministrazione o dell’ente responsabile. In particolare, per gli aiuti fiscali automatici non deve essere presentata un’istanza preventiva all’Agenzia delle entrate; non rientrano invece tra gli automatici quelli subordinati a una domanda, anche se destinata solo a prenotare risorse.
Decorrenza e termine per la dichiarazione
Per gli aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali, la dichiarazione sostitutiva va presentata per le agevolazioni fruite a partire dal 1° gennaio 2007. Il termine di presentazione è stato fissato al 31 dicembre 2007 dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2007.
La risoluzione specifica che la dichiarazione presentata per la fruizione di una determinata agevolazione fiscale vale anche per la generalità degli altri aiuti di Stato, automatici e non, riferiti ad agevolazioni fiscali. Poiché essa attesta fatti pregressi, è sufficiente una sola presentazione e acquisizione all’anagrafe tributaria, senza necessità di ripetizioni per successivi utilizzi.
Effetti della dichiarazione sui successivi utilizzi
La dichiarazione sostitutiva, una volta presentata, si considera validamente utilizzata anche per:
- gli acconti e il saldo dei successivi periodi d’imposta relativi all’agevolazione di cui all’art. 11, comma 4-quinquies, del d.lgs. n. 446/1997;
- la fruizione di altri aiuti di Stato automatici e non automatici riferiti ad agevolazioni fiscali.
Caso delle maggiorazioni delle deduzioni IRAP
Tra gli aiuti di Stato automatici vengono espressamente ricomprese le maggiorazioni delle deduzioni previste dall’art. 11, comma 4-quinquies, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per gli incrementi della base occupazionale, riconosciute ai soggetti operanti nelle aree ammissibili alla deroga di cui all’art. 87, par. 3, lett. a) e c), del Trattato CE.
I soggetti che hanno fruito di tale maggiorazione e hanno versato nel 2007 il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2006 devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 dicembre 2007.
Esclusione per i regimi de minimis
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con nota prot. n. 0010737 dell’11 dicembre 2007, ha chiarito che la dichiarazione sostitutiva non va presentata per gli aiuti di Stato che, in base alle norme istitutive, sono fruibili nei limiti dei regolamenti CE sui regimi de minimis.
In applicazione di tale chiarimento, non è necessario presentare la dichiarazione per fruire della deduzione dalla base imponibile IRAP di 10.000 euro di cui all’art. 11, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 446/1997. Viene inoltre superata, su questo punto, l’indicazione contenuta nella circolare n. 61/E del 19 novembre 2007.
Aiuti non automatici soggetti a istanza
Per gli aiuti di Stato la cui fruizione dipende dall’accoglimento di un’apposita istanza presentata all’Agenzia delle entrate, si applica l’art. 5 del DPCM 23 maggio 2007: nelle ipotesi di aiuti non automatici, l’amministrazione o l’ente responsabile acquisisce la dichiarazione sostitutiva da ciascuna impresa beneficiaria nel corso dell’istruttoria.
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