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Risoluzione

Risoluzione n. 371 del 13/12/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che, in caso di conferimento di azienda da una ditta sammarinese a una società sammarinese, il debito IVA sospeso per operazioni verso lo Stato e gli enti pubblici italiani passa alla società conferitaria tramite il suo nuovo rappresentante fiscale in Italia, che subentra anche negli adempimenti IVA successivi.

IVA e conferimento d’azienda: subentro del rappresentante fiscale e debito sospeso

IVA e conferimento d’azienda: continuità degli obblighi del rappresentante fiscale

La risoluzione esamina il trattamento del debito IVA in sospensione quando una ditta individuale sammarinese conferisce la propria azienda in una società sammarinese di nuova costituzione. Il punto centrale è stabilire chi debba versare l’imposta differita sulle cessioni effettuate in Italia verso lo Stato e gli enti pubblici assimilati ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Quesito prospettato

Il contribuente, tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia, ha effettuato cessioni di beni con IVA esigibile solo al momento del pagamento dei corrispettivi, senza che tale pagamento sia ancora intervenuto. Poiché la ditta individuale intende conferire l’azienda in una società sammarinese, che nominerà un nuovo rappresentante fiscale in Italia e avrà una nuova partita IVA, viene chiesto come gestire il debito IVA ancora sospeso.

L’istante prospetta tre ipotesi:

  • subentro della società conferitaria nel debito IVA sospeso, con continuità della posizione fiscale;
  • mantenimento del debito in capo al rappresentante fiscale della ditta estinta, con pagamento secondo regole ordinarie;
  • permanenza del rappresentante fiscale originario fino all’esigibilità del debito, pur dopo la cessazione della ditta individuale.

Soluzione interpretativa del contribuente

L’istante ritiene corretta la prima soluzione, ossia il trasferimento del debito IVA sospeso alla società conferitaria, in coerenza con i principi della disciplina IVA.

Principio affermato dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia richiama l’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui il soggetto non residente senza stabile organizzazione, e non identificato direttamente, opera in Italia tramite rappresentante fiscale per adempiere agli obblighi IVA relativi alle operazioni territorialmente rilevanti.

Nel caso concreto, la ditta individuale sammarinese aveva già maturato un debito IVA differito per cessioni verso lo Stato e gli enti assimilati, con esigibilità rinviata al pagamento dei corrispettivi. Poiché il conferimento d’azienda comporta una trasformazione soggettiva sostanziale, si applica il principio di continuità: la società conferitaria subentra in tutti i diritti e obblighi del soggetto conferente, che si estingue, e deve adempiere agli obblighi IVA successivi alla trasformazione.

Effetti del conferimento sulla posizione IVA

L’Agenzia afferma che, anche quando il conferimento avviene tra soggetti non residenti entrambi operanti in Italia tramite rappresentante fiscale, valgono le medesime regole previste per i soggetti residenti. La rappresentanza fiscale non modifica la titolarità sostanziale del soggetto estero, ma consente l’adempimento degli obblighi e l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa IVA interna.

Di conseguenza:

  • il debitore dell’IVA sospesa non è il rappresentante fiscale della ditta conferente;
  • il soggetto obbligato è il rappresentante fiscale della società conferitaria;
  • la società conferitaria, quale avente causa, subentra nella posizione giuridica attiva e passiva del conferente.

Adempimenti dichiarativi conseguenti

La società conferitaria, tramite il proprio rappresentante fiscale, deve presentare nei termini la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, modello AA7/8. Il rappresentante fiscale del soggetto che si estingue deve invece presentare il modello AA9/8 per evidenziare la cessazione dell’attività della ditta conferente.

Per l’ultimo periodo d’imposta, l’obbligo dichiarativo spetta alla società conferitaria, che tramite il proprio rappresentante fiscale deve presentare la dichiarazione annuale IVA composta da due moduli:

  • uno relativo alla propria posizione;
  • uno relativo alla ditta conferente, con le operazioni effettuate fino all’ultima liquidazione precedente al conferimento.

Esigibilità differita dell’IVA dopo il conferimento

L’Agenzia chiarisce che la società conferitaria può continuare ad avvalersi del differimento dell’esigibilità dell’IVA previsto dall’articolo 6, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972. In applicazione del principio di continuità, essa subentra anche nella facoltà di versare l’imposta al momento del pagamento dei corrispettivi da parte dello Stato o degli enti pubblici cessionari.

Conclusione

La risposta fornita è che, in caso di conferimento d’azienda, il debito IVA sospeso resta in capo alla posizione fiscale della società conferitaria, che vi subentra integralmente tramite il proprio rappresentante fiscale. Non è quindi il rappresentante fiscale della ditta conferente a dover versare l’imposta sospesa, ma quello della società subentrante, che assume anche i relativi obblighi dichiarativi e può mantenere il regime di esigibilità differita.

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