Sentenza del 07/06/2016 n. 1431 - Comm. Trib. Prov. Lecce
ACCERTAMENTO - Credito di imposta per redditi prodotti all'estero - Prova - Documentazione del sostituto d'imposta - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa documentazione del sostituto d’imposta è stata ritenuta sufficiente a provare l’avvenuto pagamento delle imposte estere. Né la normativa né la prassi impongono necessariamente la produzione di una certificazione ufficiale rilasciata direttamente dalla pubblica autorità fiscale straniera. Il contribuente ha quindi ottenuto il riconoscimento della validità della prova prodotta ai fini del credito d’imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la sufficienza della documentazione prodotta dal contribuente per dimostrare le ritenute e le imposte versate all’estero ai fini della liquidazione del credito d’imposta. L’Amministrazione sosteneva, in sostanza, che fosse necessaria una certificazione ufficiale rilasciata direttamente dall’autorità fiscale estera, mentre il contribuente aveva prodotto la documentazione relativa alle trattenute effettuate dal sostituto d’imposta.
Norme richiamate
Disciplina del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero
Per dimostrare le imposte estere effettivamente pagate non è indispensabile una certificazione proveniente direttamente dall’autorità fiscale straniera; può essere sufficiente documentazione attendibile rilasciata dal sostituto d’imposta, purché idonea a comprovare le trattenute effettuate.
Massime di principio
- Ai fini del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero, la prova del pagamento può essere fornita con documentazione del sostituto d’imposta, se questa evidenzia in modo chiaro l’ammontare delle ritenute e il relativo versamento.
- L’assenza di una certificazione ufficiale rilasciata direttamente dall’autorità fiscale estera non comporta automaticamente il rigetto della richiesta: conta l’idoneità sostanziale e verificabile della documentazione.
- Il contribuente deve comunque conservare documenti coerenti, completi e collegati ai redditi dichiarati, alle imposte estere e al periodo d’imposta interessato.
- In caso di contestazione, l’Amministrazione deve valutare concretamente l’affidabilità della documentazione prodotta e non può pretendere, senza una specifica base normativa, un’unica forma predeterminata di prova.
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