Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1732/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione n. 118 del 15-04-2026 resa dal Comune di Sant’Angelo di Alife, a firma congiunta del Commissario ad Acta, recante “Oggetto: istanza di autorizzazione ex art.44 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una nuova stazione radio base zefiro net s.r.l. su struttura di proprietà cellnex italia s.p.a, su area censita al n.c.t. sant'angelo d'alife (ce) foglio 9 - particella 5149. conferenza dei servizi di cui all'art. 44, comma 7 e ss., del d. lgs. n. 259/2003 e ss.mm. - commissario ad acta - decreto dirigenziale n. 367 del 26/11/2025 in ottemperanza all'ordinanza resa dal tar campania, sede di napoli n.7090/2025, nel procedimento r.g. n. 2278/2025, per l'ottemperanza della sentenza 6521/2025 - cellnex italia s.p.a. determinazione di conclusione negativa conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ex art. 14, comma 2 e art. 14-bis della l. 241/1990 e s.m.i.”; - del parere negativo reso dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Caserta e Benevento, prot. n. 7761/P DEL 24.3.2026, prot. interno comunale n. 2039/2026 del 24-03-2026, notificato il 26.03.2026, relativo alla “istanza di autorizzazione ex art.44 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una nuova stazione radio base zefiro net s.r.l. su struttura di proprietà cellnex italia s.p.a, su area censita al n.c.t. sant'angelo d'alife (ce) foglio 9 - particella 5149”; - del preavviso di diniego prot. n. 5596/P del 4 marzo 2026, reso dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle provincie di Caserta e Benevento; - Verbale di Conferenza dei servizi n. 1 del 4 marzo del 2026, reso dal Comune di Sant’Angelo di Alife, a firma congiunta del Commissario ad Acta, dott. Carmine Salsano; - Verbale n. 6 del 19.12.2025, prot. n. prot. interno n. 11321/2025 del 19-12-2025 – prot. Partenza N. 1132/2026 del 19-02-2026, reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Sant’Angelo di Alife, recante parere contrario alla installazione del predetto impianto; - ove occorra e per quanto d’interesse dell’art. 15, comma 4, del P.T.P. Ambito Massiccio Matese; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso;

Giustizia amministrativa202603609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all'autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base, unitamente ai pareri e agli atti presupposti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la determinazione comunale n. 118 del 15 aprile 2026, sottoscritta anche dal Commissario ad acta, con cui si è conclusa negativamente la conferenza di servizi decisoria relativa all'istanza di autorizzazione per la realizzazione di una nuova stazione radio base della società Zefiro Net S.r.l. su una struttura di proprietà della ricorrente. Sono stati inoltre impugnati il parere negativo della Soprintendenza, il relativo preavviso di diniego, il verbale della conferenza di servizi, il parere contrario della Commissione locale per il paesaggio e, ove occorrente, l'art. 15, comma 4, del Piano territoriale paesistico dell'Ambito Massiccio Matese, nonché gli ulteriori atti presupposti, consequenziali e connessi. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti né le censure rivolte ai provvedimenti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità degli atti impugnati e non ha esposto una valutazione analitica del fumus boni iuris. Ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell'udienza di trattazione del merito, compatibilmente con il carico della Sezione. Ha quindi fissato l'udienza pubblica per l'11 marzo 2027, senza concedere una sospensione espressa dell'efficacia degli atti. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    istanza di autorizzazione ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003

    La norma è richiamata quale base dell'istanza autorizzatoria per la realizzazione della stazione radio base; l'ordinanza cautelare non ne fornisce un'interpretazione.

  • art. 14, comma 2, l. 241/1990

    conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ex art. 14, comma 2

    La disposizione è richiamata quale disciplina della conferenza di servizi nell'ambito del procedimento autorizzatorio; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e asincrona ex art. 14-bis

    La disposizione è richiamata per la forma della conferenza di servizi; non è oggetto di specifica interpretazione nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sufficiente la fissazione ravvicinata dell'udienza di merito per tutelare le esigenze cautelari.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare il giudice amministrativo può ritenere adeguatamente tutelate le esigenze del ricorrente mediante la fissazione dell'udienza di merito, senza disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, quando la tutela cautelare possa essere assicurata attraverso una definizione anticipata della controversia.
  • La fissazione dell'udienza di merito in luogo della sospensione cautelare non definisce la controversia e lascia impregiudicata la valutazione sulla legittimità degli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.