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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18559/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto, a seguito di asta giudiziaria, di un fabbricato sito in Roma, in area soggetta a vincolo paesaggistico-storico-archeologico. Il proprietario presentava domanda di condono edilizio per preesistenti abusi e impugnava il provvedimento con cui il Parco Archeologico dell'Appia Antica aveva espresso parere negativo ex art. 32 l. n. 47/1985. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e il Consiglio di Stato confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo, sostenendo che il Consiglio di Stato avesse sostituito la propria valutazione a quella dell'amministrazione, ampliando il giudizio oltre il parere impugnato e attribuendo rilievo decisivo a un vincolo sopravvenuto del 1986; 2) violazione del thema decidendum e dell'art. 34 c.p.c., per avere il giudice amministrativo statuito su profili non compresi nel potere esercitato dal Parco; 3) diniego di giurisdizione per arretramento, assumendo che il Consiglio di Stato avesse rifiutato di svolgere la necessaria verifica diretta dei fatti e delle valutazioni tecniche, ritenendo superflui ulteriori approfondimenti istruttori e documentali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Consiglio di Stato non avesse superato i limiti esterni della giurisdizione, perché si era limitato a verificare la legittimità del parere negativo del Parco alla luce del quadro normativo e dei vincoli urbanistico-archeologici applicabili, senza sostituirsi all'amministrazione in valutazioni di merito. Ha inoltre escluso il diniego di giurisdizione, osservando che la scelta di non disporre ulteriori approfondimenti istruttori integra, al più, una valutazione processuale non sindacabile come vizio di giurisdizione. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dei controricorrenti e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, l. n. 47/1985

    La verifica di compatibilità con il vincolo va svolta dall'autorità preposta nell'ambito del procedimento di condono; la decisione richiama il necessario parere di compatibilità rispetto ai vincoli paesaggistici e archeologici.

  • art. 1, comma 10, l. n. 449/1997

    Viene richiamato come norma interpretativa dell'art. 32 l. n. 47/1985, in relazione alla valutazione di compatibilità dell'abuso con lo stato dei luoghi.

  • artt. 111 Cost.

    Il ricorso per cassazione contro sentenze del Consiglio di Stato è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, nei limiti esterni della stessa.

  • art. 110 cod. proc. amm.

    Invocato dal ricorrente per sostenere lo sconfinamento nel merito amministrativo; la Corte esclude che vi sia stata invasione della sfera riservata alla p.a.

  • art. 34 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la pronuncia oltre il thema decidendum; la Corte non ravvisa un vizio di giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in caso di ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • L'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito amministrativo è configurabile solo quando il giudice amministrativo si sostituisca concretamente alla pubblica amministrazione con un giudizio di opportunità o convenienza o con una pronuncia avente contenuto sostanzialmente provvedimentale.
  • Non integra vizio di giurisdizione la sentenza del giudice amministrativo che si limiti a valutare la legittimità dell'atto impugnato alla luce della disciplina applicabile e dei vincoli pertinenti, anche se utilizza argomenti che il ricorrente considera ulteriori o più ampi rispetto a quelli espressi dall'amministrazione.
  • Il diniego di giurisdizione ricorre solo quando il giudice amministrativo rifiuti di esercitare il proprio sindacato su una controversia ad esso attribuita; non vi rientra la scelta, motivata in chiave processuale e normativa, di reputare superflui determinati approfondimenti istruttori.
  • Le censure che attengono alla correttezza del sindacato di legittimità, alla completezza dell'istruttoria o alla maggiore o minore profondità dell'esame del fatto non coincidono, di regola, con motivi inerenti alla giurisdizione ai sensi dell'art. 111 Cost.
  • Nel giudizio sul condono edilizio in area vincolata, la compatibilità dell'intervento deve essere valutata tenendo conto dei vincoli applicabili e dell'assetto normativo vigente, potendo essere rilevanti anche vincoli sopravvenuti ove richiamati dalla disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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