Sentenza n. 626/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del decreto rep. 0014798 del 23/04/2024, con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, ha respinto l’istanza presentata da Nicolas Giuseppe Di Bucci volta a subentrare ex art. 25 legge n. 1293/1957 nella rivendita di Tabacchi n. 159 Ric. Lotto n. 0716.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di subentro nella gestione di una rivendita di tabacchi e ricevitoria del Lotto ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 1293/1957
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla sua istanza di subentro nella rivendita già gestita dalla madre, la cui gestione era stata revocata per pendenze fiscali e morosità verso l’Erario o l’agente della riscossione superiori alla soglia prevista dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Ha dedotto: eccesso di potere nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 25, comma 4, della legge n. 1293/1957; violazione del principio di buon andamento; difetto, inesistenza e contraddittorietà della motivazione, anche con riferimento al provvedimento di revoca della precedente titolare; violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., assumendo che l’Amministrazione avrebbe preteso, ai fini del subentro, una rinuncia o un’impugnazione della revoca da parte della precedente titolare. Il ricorrente ha sostenuto che il diniego fosse fondato su una logica automatica di tipo familiare, assimilabile al criterio “talis mater talis filius”, senza una valutazione autonoma della propria posizione. Il TAR ha precisato che la legittimità della revoca della precedente titolare esulava dal giudizio, sia perché la relativa contestazione sarebbe stata tardiva e inammissibile, sia perché il ricorso straordinario proposto contro la revoca era ancora pendente; agli atti, inoltre, la revoca non risultava sospesa né annullata.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. I primi tre motivi sono stati esaminati congiuntamente e ritenuti infondati. L’art. 25, comma 4, della legge n. 1293/1957 configura il subentro del coniuge, del parente entro il quarto grado o dell’affine entro il terzo grado come una mera facoltà dell’Amministrazione, non come un diritto soggettivo all’assegnazione. L’Agenzia dispone quindi di discrezionalità nella scelta del subentrante, dovendo considerare anche l’intuitus personae, particolarmente rilevante perché la rivendita di tabacchi costituisce un servizio pubblico affidato in regime di monopolio e non un semplice rapporto commerciale. Il diniego non è stato ritenuto fondato su una presunzione automatica derivante dal rapporto di parentela, ma su un autonomo e puntuale quadro indiziario: la precedente titolare aveva manifestato l’intenzione di continuare a gestire l’attività tramite il figlio; il ricorrente non aveva chiesto informazioni sul procedimento né presentato osservazioni dopo il preavviso di rigetto; le interlocuzioni erano state svolte esclusivamente dalla madre; il ricorrente non aveva in precedenza manifestato interesse per la gestione della tabaccheria, avendo sempre esercitato l’attività di perito elettronico; la sua disponibilità a occuparsi personalmente della rivendita e a ridurre l’attività precedente era stata prospettata soltanto in sede giudiziale. Anche la proprietà del bar adiacente non dimostrava, secondo il Collegio, la concreta capacità di gestire la rivendita senza il coinvolgimento sostanziale della madre. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il diniego, in quanto idonei a far ritenere verosimile un aggiramento della revoca. Il quarto motivo è stato respinto perché riguardava la legittimità della revoca della precedente titolare, estranea all’oggetto del giudizio sul diniego di subentro. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, legge n. 1293/1957, come modificato dall’art. 7 legge n. 25/1986
è in facoltà dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita […]
La disposizione attribuisce all’Amministrazione una facoltà discrezionale di assegnazione e non riconosce al familiare richiedente un diritto al subentro. Nell’esercizio di tale facoltà l’Amministrazione può valorizzare l’intuitus personae e gli elementi indicativi dell’affidabilità e dell’effettiva autonomia del richiedente.
art. 93 d.P.R. n. 1074/1958
Richiamato quale base normativa del provvedimento con cui l’Amministrazione aveva revocato la gestione della precedente titolare e disposto la chiusura della rivendita.
art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato quale parametro relativo alla soglia di pendenze fiscali e morosità verso l’Erario o l’agente della riscossione, la cui violazione aveva determinato la revoca della precedente gestione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato in relazione al preavviso di rigetto e alla facoltà del destinatario di presentare memorie e osservazioni, della quale il ricorrente non si era avvalso.
art. 24 Costituzione
Invocato dal ricorrente con riferimento al diritto di difesa, ma ritenuto inconferente perché la censura riguardava la revoca della precedente titolare, non il distinto procedimento di subentro.
Massime di principio
- L’art. 25, comma 4, della legge n. 1293/1957 attribuisce all’Amministrazione una facoltà discrezionale di assegnare una rivendita ordinaria vacante a determinati familiari del precedente titolare; il familiare in possesso dei requisiti indicati dalla norma non vanta un diritto al subentro.
- Nel procedimento di assegnazione di una rivendita di tabacchi, l’Amministrazione può valorizzare l’intuitus personae e verificare, sulla base di elementi concreti e coerenti, l’affidabilità del richiedente e la sua effettiva autonomia rispetto al precedente titolare decaduto.
- Il diniego di subentro non è illegittimo per il solo fatto che il richiedente sia familiare del precedente concessionario, quando la decisione non si fondi su un automatismo parentale ma su un quadro indiziario autonomo, puntuale e razionale dal quale emerga il rischio di elusione della revoca o di prosecuzione sostanziale della gestione tramite il familiare.
- La legittimità della revoca della precedente concessione non può essere riesaminata nel giudizio promosso contro il distinto diniego dell’istanza di subentro; le doglianze relative alla revoca sono inconferenti rispetto all’oggetto di tale giudizio, salvo che la revoca risulti sospesa o annullata e incida direttamente sulla configurabilità della vacanza.
- Nel valutare la concreta idoneità del richiedente al subentro, l’Amministrazione può considerare anche il suo comportamento procedimentale, la mancata partecipazione al procedimento, l’assenza di precedenti manifestazioni di interesse per l’attività e la mancata dimostrazione della capacità di gestire autonomamente la rivendita.
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