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Ordinanza

Ordinanza n. 980/2026 - Genova, Sezione 2

per l''esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sezione Seconda, 14/07/2025, n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202501439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Liguria che aveva accolto il ricorso contro il silenzio sull'istanza di nulla osta per un nuovo esame ai fini del rilascio della patente di guida

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Liguria del 14 luglio 2025, con la quale era stata accolta la domanda contro il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di nulla osta per lo svolgimento di un nuovo esame finalizzato al rilascio della patente di guida. Sebbene la sentenza avesse assegnato alla Prefettura un termine di trenta giorni per provvedere, l'amministrazione non ha dato esecuzione al dictum giudiziale. Dopo la rinnovazione della notifica, l'amministrazione si è costituita formalmente senza svolgere difese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio che, per l'esecuzione delle sentenze rese nei giudizi contro il silenzio, non è ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 117, comma 3, c.p.a. prevede lo specifico strumento della nomina del commissario ad acta nel medesimo giudizio sul silenzio.

La decisione

Il TAR ha convertito, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., la domanda formalmente proposta come giudizio di ottemperanza in un'istanza di nomina del commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto la domanda fondata, poiché l'amministrazione non ha dimostrato di essersi pronunciata espressamente sull'istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni stabilito dalla sentenza, termine ampiamente decorso. Ha quindi nominato Commissario ad acta il Prefetto di Genova, con facoltà di delegare l'incombente a un dirigente dell'ufficio, disponendo che provveda a dare esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza o dalla sua eventuale notifica di parte se anteriore. L'amministrazione resistente è stata condannata al pagamento delle spese della fase, liquidate in 500 euro oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    la legge prevede, appunto, uno strumento diretto per dare piena e satisfattiva esecuzione alle sentenze che hanno accertato un'inerzia amministrativa, consentendo l'immediata nomina del commissario ad acta che si sostituisca all'Amministrazione inadempiente per l'adozione dell'atto mancato

    Il rito speciale contro il silenzio consente di chiedere al giudice che ha accolto il ricorso la nomina del commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza; tale rimedio esclude il ricorso autonomo all'ottemperanza per la medesima finalità.

  • art. 32, comma 2, c.p.a.

    «conversione della domanda di ottemperanza»

    La domanda proposta con qualificazione processuale errata può essere convertita dal giudice nella diversa azione coerente con il suo contenuto sostanziale, qui nell'istanza di nomina del commissario ad acta prevista dal rito sul silenzio.

Massime di principio

  • Per l'esecuzione di una sentenza di accoglimento pronunciata in un giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione non è ammissibile un autonomo giudizio di ottemperanza, poiché l'art. 117, comma 3, c.p.a. prevede lo specifico rimedio della nomina del commissario ad acta da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza.
  • Quando una domanda formalmente proposta come ottemperanza mira sostanzialmente a ottenere l'attuazione di una sentenza resa sul silenzio amministrativo, il giudice può convertirla, ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a., in un'istanza di nomina del commissario ad acta nell'ambito del rito previsto dall'art. 117, comma 3, c.p.a.
  • La nomina del commissario ad acta è giustificata quando l'amministrazione non dimostri di aver adottato una pronuncia espressa entro il termine assegnato dalla sentenza che ha accertato il silenzio; il commissario può essere incaricato di adottare l'atto omesso, anche mediante delega a un dirigente dell'ufficio, entro il termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoPatenti e abilitazioni alla guida
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativoTrasporti e circolazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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