Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1344/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento della determinazione dirigenziale REP n. QI/759/2024 del 5/4/2024 Prot. n. QI/71564/2024 del 5 aprile 2024 notificata il 26 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202407469

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un locale commerciale di circa 58 mq

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego di condono edilizio adottato su istanza del proprio dante causa, deducendo violazione dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, dell’art. 32 l. 326/2003 e dell’art. 2 l.r. Lazio 12/2004, omessa e insufficiente motivazione, erroneità del presupposto, difetto di istruttoria, eccesso di potere, illogicità manifesta e sviamento per travisamento dei fatti. Secondo la ricorrente, l’opera non costituiva una nuova costruzione autonoma, bensì la chiusura e parziale tamponatura di una tettoia preesistente, destinata alla copertura di un parcheggio e ricompresa nella sagoma originaria del fabbricato principale; essa sarebbe stata quindi qualificabile come ampliamento condonabile entro i limiti volumetrici previsti dalla normativa regionale. L’amministrazione aveva invece qualificato l’intervento come realizzazione ex novo di un locale commerciale autonomamente utilizzabile, non pertinenziale ad altro immobile commerciale, e dunque come nuova costruzione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. Ha affermato che l’art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, consente il condono delle nuove costruzioni soltanto se aventi destinazione residenziale; trattandosi di disciplina eccezionale, tale limitazione non può essere estesa analogicamente alle nuove costruzioni non residenziali. Per le opere non residenziali, la condonabilità è invece limitata agli interventi realizzati in ampliamento, entro i limiti volumetrici previsti. Nel caso concreto, la domanda di condono descriveva l’abuso come un locale autonomo a uso commerciale di 58,50 mq e 224,64 mc, qualificazione ritenuta indicativa di una nuova costruzione. Poiché la destinazione era non residenziale, l’opera non risultava condonabile. Il giudice non ha quindi condiviso la diversa ricostruzione della ricorrente relativa alla chiusura di una tettoia preesistente. La società è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Le disposizioni [...] si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione [...] relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi [...]

    La disposizione consente il condono delle nuove costruzioni soltanto se aventi destinazione residenziale; per le opere non residenziali ammette il condono esclusivamente quando si tratti di ampliamenti entro i limiti volumetrici previsti.

  • art. 2, comma 1, lett. b), l.r. Lazio 12/2004

    Richiamata quale disciplina regionale applicabile alla tipologia delle opere condonabili; l’opera commerciale, qualificata come nuova costruzione autonoma, non rientra tra quelle condonabili.

  • art. 2, comma 1, lett. e), l.r. Lazio 1/2004

    Invocata dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dell’intervento come ampliamento del fabbricato esistente, ma non applicata dal giudice perché l’opera è stata ritenuta una nuova costruzione.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Indicato tra i parametri normativi dedotti dalla ricorrente; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

Massime di principio

  • Il condono edilizio previsto dall’art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003, essendo una disciplina eccezionale, non può essere interpretato analogicamente per includere nuove costruzioni con destinazione non residenziale.
  • Le nuove costruzioni non residenziali non sono condonabili ai sensi dell’art. 32, comma 25, d.l. 269/2003; per gli interventi non residenziali il condono è ammesso soltanto se l’opera costituisce un ampliamento del manufatto originario entro i limiti volumetrici stabiliti dalla legge.
  • Ai fini della verifica della condonabilità, è decisiva la qualificazione sostanziale dell’intervento come nuova costruzione o ampliamento; la descrizione contenuta nella domanda di condono, ove rappresenti l’opera come locale autonomo e autonomamente utilizzabile, può supportarne la qualificazione come nuova costruzione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventi
RamiEdilizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.