Cassazione Penale, Ordinanza n. 17163/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata di condanna è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per concorso nel reato di falsità materiale in atto pubblico e uso/alterazione di atto falso, con pena di sette mesi di reclusione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato l'elemento soggettivo del reato, in particolare con riferimento agli artt. 477 e 484 c.p. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta non fosse abituale e che non ricorressero i presupposti per escludere la punibilità. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati o aspecifici, osservando che la motivazione di appello era congrua e che la consapevolezza dell'alterazione del vero era stata desunta da plurimi indici fattuali non specificamente censurati; ha inoltre rilevato che la presenza di due precedenti per reati contro il patrimonio nel medesimo quinquennio escludeva la particolare tenuità per abitualità della condotta.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, nel capo di imputazione confermato nei gradi di merito
art. 477 c.p.
richiamato nel contestato profilo di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; la Corte ribadisce che il dolo è generico e richiede consapevolezza dell'alterazione del vero
art. 484 c.p.
richiamato nel capo di imputazione e nel motivo di ricorso, senza specifiche ulteriori puntualizzazioni nel testo
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
evocato quale parametro del vizio di motivazione censurabile in cassazione, limitato ai casi di contrasto logico-argomentativo con massime di esperienza o altre affermazioni del provvedimento
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
indicato come riferimento alla nozione di vizio di motivazione utilizzata dalla Corte per escludere l'illegittimità della sentenza impugnata
art. 131-bis c.p.
la non punibilità per particolare tenuità è esclusa quando la condotta è abituale, anche in presenza di precedenti specifici rilevanti
Massime di principio
- Nel delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto un animus nocendi o decipiendi: è sufficiente il dolo generico, inteso come consapevolezza dell'immutatio veri.
- La consapevolezza del falso non può essere presunta in re ipsa, ma deve risultare da elementi fattuali concreti; se la motivazione di merito individua plurimi indici significativi e non specificamente censurati, la doglianza sull'elemento soggettivo è infondata.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione richiede una reale frattura logica della motivazione rispetto alle massime di अनुभवienza o alle altre affermazioni del provvedimento; non basta una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è preclusa quando la condotta risulti abituale, potendo la presenza di precedenti penali nel medesimo arco temporale supportare il giudizio di abitualità.
- In sede di legittimità, un motivo è inammissibile quando è aspecifico, cioè non si confronta puntualmente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
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