Ordinanza n. 934/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale sulla sdemanializzazione di strade comunali trasferite dal demanio al patrimonio disponibile e sulla loro classificazione come strade interpoderali
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione consiliare e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia che, ai fini della decisione, sono rilevanti dati relativi ai numeri civici, ai trasferimenti di residenza e agli insediamenti di attività commerciali o turistico-ricettive sulla via interessata, nonché il relativo andamento nel periodo considerato nel ricorso.
La decisione
Il TAR non definisce il giudizio e dispone un ulteriore incombente istruttorio a carico del Comune resistente. L'Amministrazione dovrà depositare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, una relazione dettagliata sui fatti di causa, comprendente almeno l'andamento dei trasferimenti di residenza in entrata e in uscita sulla via interessata e il saldo tra insediamenti e trasferimenti di qualsiasi attività commerciale o turistico-ricettiva nel periodo rilevante. Il Collegio rileva che la relazione precedentemente depositata è stata tardiva, non dettagliata e priva di informazioni utili, nonostante tali dati fossero ragionevolmente nella disponibilità del Comune secondo il principio di vicinanza della prova. Rileva inoltre che una precedente ordinanza istruttoria era rimasta ineseguita. Il comportamento dell'Amministrazione potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. Ai fini della prosecuzione, gli atti sono rimessi al Presidente del Tribunale per la fissazione della successiva udienza di discussione nell'ambito del programma di smaltimento dell'arretrato per il 2027.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il contegno dell’Amministrazione potrà essere considerato ai sensi dell’art. 64 c. 4 c.p.a. ai fini del decidere
La condotta processuale dell'Amministrazione, inclusa la mancata o inesatta esecuzione degli ordini istruttori, potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata nell'ordinanza in relazione alla trattazione della causa, senza che il testo ne espliciti una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando la decisione dipende da dati di fatto presumibilmente nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare una relazione dettagliata, applicando il principio di vicinanza della prova.
- La relazione istruttoria dell'amministrazione deve contenere informazioni effettivamente utili e specifiche rispetto ai fatti controversi; un deposito tardivo o generico non soddisfa l'ordine istruttorio.
- La mancata o inesatta esecuzione di un ordine istruttorio può essere valutata dal giudice ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., ai fini della decisione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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