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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27869/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cattaneo impugna il decreto che ha confermato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (anni 3 e mesi 6) e la confisca di specifici beni. Denuncia tre motivi principali: (1) carenza e insufficiente motivazione circa la pericolosità generica ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011, con contestazione della qualificazione degli indizi relativi all'attività di intermediazione per scommesse su siti ".com" non autorizzati e criticità delle prove materiali e testimoniali; (2) carenza di motivazione circa l'attualità della pericolosità qualificata e apparente motivazione sulla persistente appartenenza a "Cosa Nostra", anche in ragione della sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari e di fatti sopravvenuti (cessazione di rapporti, decesso e arresti di esponenti mafiosi, dichiarazioni del ricorrente); (3) carenza di motivazione sulla nozione di "impresa originariamente mafiosa" e sul calcolo delle disponibilità economiche e della sproporzione patrimoniale, con censura del metodo di computo delle entrate e delle partite di giro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura in parte inammissibile e comunque fondata su valutazioni di merito: il giudice di merito aveva adeguatamente motivato l'inquadramento di Cattaneo come pericoloso sulla base degli elementi del processo penale (contiguità con esponenti mafiosi, organizzazione e gestione di scommesse illegali tramite società estere non autorizzate, appoggio e "sponsorizzazione" di Francesco Guttadauro, ricostruzione dei flussi di proventi illeciti). Sul secondo motivo ha confermato l'attualità della pericolosità rilevando che la conversione della custodia in arresti domiciliari non esclude la persistenza della pericolosità e che la giurisprudenza e la riforma dell'art. 14 d.lgs. 159/2011 non impongono una verifica automatica alla cessazione della custodia cautelare; ulteriori censure sulle risultanze istruttorie sono precluse in questa sede perché questioni di merito. Sul terzo motivo ha ritenuto legittima la confisca integrale del complesso aziendale nell'ipotesi di "imprenditore colluso" con il sodalizio mafioso, confermando che l'impresa sviluppata e protetta dalla mafia è integralmente contaminate e soggetta ad ablazione; ha inoltre considerato non decisiva per la revisione la sentenza della Seconda Sezione citata dal ricorrente e ha ritenuto non fondati i rilievi sul metodo di calcolo patrimoniale. Conseguentemente il decreto impugnato è stato confermato e il ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle misure di prevenzione)

    L'art. 1 lett. b) è richiamato per la nozione di pericolosità generica. L'art. 14 è stato interpretato nella sua formulazione modificata (legge 17 ottobre 2017, n.161) per affermare che la sospensione dell'esecuzione della sorveglianza speciale durante la custodia cautelare non comporta la stessa prescritta verifica automatica prevista per la detenzione scontata per espiazione di pena: la sostituzione con arresti domiciliari non annulla la presunzione di attualità della pericolosità.

  • legge 26 novembre 1989, n. 401 (art. 4, comma 1)

    Richiamata dal ricorrente in ordine alla configurabilità del reato connesso all'attività di intermediazione nelle scommesse; il giudice di legittimità rileva che la censura attiene a valutazioni di merito sulla prova e quindi non travolge la decisione di prevenzione.

  • codice penale, art. 416-bis

    Richiamato nel quadro delle aggravanti e dell'appartenenza mafiosa; la Corte osserva che la sentenza di altra sezione che ha escluso l'aggravante a carico di terzi non è idonea a disarticolare il quadro probatorio valutato dal giudice della prevenzione in relazione alla collusione imprenditoriale.

Massime di principio

  • Il giudice della prevenzione ha autonomia valutativa rispetto al giudice penale di cognizione: decisioni di altri giudici (anche di Cassazione) non automaticamente escludono la misura di prevenzione se non incidono direttamente e concretamente sugli elementi decisivi del provvedimento
  • La sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari non comporta automaticamente la cessazione della presunzione di attualità della pericolosità sociale; la verifica richiesta dalla legge alla cessazione della detenzione riguarda in particolare l'espiazione di pena e non la custodia cautelare sostituita
  • Nel caso di "imprenditore colluso" l'impresa sviluppata sotto la protezione mafiosa può essere considerata un bene unitario "contaminato" e soggetta a confisca integrale: non è sempre possibile scindere quote o risorse di origine lecita da quelle illecite
  • Censure sulla valutazione della prova e sulla sussistenza degli indizi configurano in gran parte questioni di merito e, salvo vizio motivazionale palese, sono difficilmente decidibili in sede di legittimità inibita a riesaminare la prova
  • Ai fini del giudizio di sproporzione patrimoniale il giudice può considerare rilevanti le provvigioni e le disponibilità effettive, escludendo partite di giro che non costituiscono disponibilità finanziarie effettive

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