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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27037/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Matera in tema di plurimi episodi di truffa. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) errata qualificazione giuridica (si sarebbe dovuto applicare l'art. 316-ter c.p. anziché l'art. 640, comma 2, n.1 c.p.); 2) violazione delle norme processuali (art. 521 e art. 33-septies c.p.p.) per la mutazione della qualificazione in sede monocratica e la trasmissione al collegio senza restituzione degli atti al PM; 3) omessa/insufficiente motivazione della sentenza di appello su punti specifici di prova e uso di dichiarazioni non assunte in dibattimento; 4) vizio nella determinazione della pena per l'applicazione impropria dell'aumento per continuazione. In seguito il difensore ha anche chiesto, nelle conclusioni scritte, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo (omessa/insufficiente motivazione su censure decisive) e, a seguito di ciò, ha verificato la maturazione della prescrizione applicando la disciplina anteriore alla legge n.3/2019, ritenuta più favorevole. Considerando il periodo del reato e le sospensioni, la prescrizione è risultata maturata. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Il ricorrente sosteneva che la condotta rientrasse in questa fattispecie (indebito percepimento di erogazioni a danno dello Stato senza aver indotto in errore l'ente erogatore), specie quando l'erogazione si basa su autodichiarazioni e l'accertamento avviene in fase successiva. Dal testo risulta che la questione è stata prospettata ma la Corte di Cassazione non ha deciso il merito della riclassificazione, avendo annullato per vizi motivazionali e dichiarato la prescrizione.

  • art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.

    Norma contestata in primo grado (truffa aggravata). Era l'imputazione originaria. La Corte di Cassazione non si è pronunciata sul punto definitivo, perché ha disposto l'annullamento per vizio di motivazione e la declaratoria di prescrizione; quindi la qualificazione resta oggetto di censura ma non è stata risolta nel merito.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Il difensore ha sostenuto che, avendo il giudice monocratico ritenuto diversa la fattispecie rispetto a quella contestata dopo l'istruttoria, avrebbe dovuto restituire gli atti al PM ai sensi di questa norma. La Corte di Cassazione ha riportato la censura ma non ha risolto il merito della presunta violazione, assorbendo il motivo dopo aver dichiarato la prescrizione.

  • art. 33-septies cod. proc. pen.

    Il collegio di merito aveva ritenuto applicabile questa norma per la trasmissione orizzontale da monocratico a collegiale. La difesa ha contestato la sua applicabilità al caso specifico (situazione diversa rispetto a quella disciplinata dalla norma). Anche questa questione è stata trattata in motivi ma non decisamente risolta dalla Cassazione, che ha privilegiato il vizio motivazionale e la prescrizione.

  • art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione ha richiamato questa disposizione per qualificare il vizio di motivazione: manca motivazione quando il giudice d'appello non risponde a specifiche doglianze decisive formulate nell'appello. Il Collegio ha ritenuto sussistente tale vizio nel caso di specie.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Richiamato in relazione al trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; norma processuale organizzativa utilizzata per il procedimento.

  • Legge 9/1/2019 n. 3

    Riguarda la disciplina della prescrizione. La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina anteriore a tale legge, in quanto più favorevole all'imputato, e l'ha utilizzata per calcolare la maturazione della prescrizione, accertando che il reato si era estinto.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello è obbligato a rispondere puntualmente alle doglianze decisive formulate in appello: la mancata risposta integra un vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. che può comportare l'annullamento; se nel frattempo è sopravvenuta la prescrizione, l'annullamento può essere senza rinvio per estinzione del reato.
  • La riclassificazione del fatto in corso di dibattimento richiede attenzione procedurale: se la qualificazione viene ritenuta diversa rispetto a quella contestata originariamente, il percorso corretto (restituzione al PM ex art. 521 c.p.p. o trasmissione prevista dalla normativa specifica) deve essere rispettato, altrimenti possono essere sollevate censure per violazione di legge.
  • La distinzione tra art. 316-ter c.p. e art. 640 c.p. dipende dalla presenza di un "quid pluris" rispetto alla semplice dichiarazione mendace: quando l'ente eroga sulla base di autodichiarazioni senza indagine preliminare, può prospettarsi l'applicazione dell'art. 316-ter; tuttavia la valutazione richiede esame del materiale probatorio (es. documenti falsi, altri artifici idonei ad indurre in errore).
  • Nel calcolo della prescrizione va applicata la normativa più favorevole all'imputato; se, a seguito di annullamento per vizi di motivazione o altri motivi, risulta matura la prescrizione, il processo può essere estinto senza rinvio.
  • Le questioni procedurali (es. utilizzabilità di dichiarazioni rese da soggetti non escussi in dibattimento) sono rilevanti e, se decisive per la decisione di merito, il giudice d'appello deve motivare specificamente la valutazione della loro utilizzabilità o meno.

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