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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10482/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che lo ha confermato responsabile di omicidio colposo per aver lasciato libera e incustodita una pecora di sua proprietà che, entrando sulla carreggiata della SS 128 bis il 9/05/2017, ha causato l'urto e la morte del conducente Schweiker. I motivi di ricorso contestano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione perché la difesa avrebbe provato l'assenza di recinzione e l'aggressione delle pecore da parte di cani randagi, richiedendo l'esimente del caso fortuito; 2) travisamento della prova e motivazione apparente sulla valutazione dell'attendibilità della versione difensiva; 3) mancata assunzione di prova decisiva circa la presenza di segnaletica che avvisasse del possibile attraversamento di animali; 4) eccessività della pena per non aver concesso le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché reiterativo di censure già discusse in sede di appello e prive di novità: i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto che l'imputato avesse omesso la custodia degli animali, essendo le pecore normalmente pascolate senza vigilanza e l'imputato consapevole dell'assenza di recinzioni e del rischio di invasione della carreggiata. Per questo è configurata la violazione dell'obbligo di custodia (richiamato l'art. 672 cod. pen.), con prevedibilità e evitabilità dell'evento tramite vigilanza costante. La contestata rilevanza della segnaletica è stata ritenuta superflua, anche perché i giudici hanno attribuito un concorso di colpa del 50% alla persona offesa. Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto mitigata la sanzione (mesi 9) e legittima l'esclusione delle attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali, ad una somma di Euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese civili liquidate in Euro 3.686,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata in relazione alla formulazione del ricorso per cassazione; usata come riferimento procedurale per l'impugnazione

  • art. 672 cod. pen.

    Richiamato come parametro della posizione di garanzia del detentore di animali: obbligo di custodia e vigilanza per impedire che gli animali cagionino eventi dannosi; la sua violazione è stata considerata rilevante per attribuire colpa all'imputato (anche se la norma è poi stata depenalizzata)

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche: la Corte ha giudicato non sussistenti elementi positivi tali da riconoscere le attenuanti generiche, decisione di merito non sindacabile in Cassazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in tema di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; utilizzata per giustificare l'onere delle spese in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • Il proprietario o detentore di animali ha una posizione di garanzia che impone la custodia e la vigilanza: la semplice proprietà non esime dall'obbligo di impedire che gli animali provochino danni prevedibili.
  • L'evento provocato da animali liberi può essere considerato prevedibile ed evitabile se il detentore era consapevole dell'assenza di recinzioni e della possibilità che gli animali raggiungessero la strada; in tali casi l'esimente del caso fortuito è difficilmente sostenibile.
  • La rilevanza di elementi probatori nuovi (es. segnaletica stradale) è valutata in rapporto all'incidenza sul nesso di causalità: se l'evento rimane prevedibile per omissione di custodia, la presenza di cartelli non esclude automaticamente la responsabilità penale del proprietario.
  • In Cassazione le censure di merito già affrontate in appello e prive di specificità sono spesso dichiarate inammissibili: è necessario confrontarsi puntualmente con le motivazioni dei giudici di merito e proporre censure di diritto ben circostanziate.
  • La valutazione delle attenuanti generiche è un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione.

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