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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14439/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due sentenze: a) sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 12/07/2017 (irrev. 11/09/2018) per associazione a delinquere finalizzata a rapine a autotrasportatori (attività da aprile 2014 a settembre 2015); b) sentenza della Corte d'appello di Napoli del 18/04/2025 (irrev. 20/02/2025) per associazione, ricettazione (fatti in parte del 2011 e del 2017) e violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 (reato contestato il 6/6/2014). Il ricorrente ha sostenuto che vi sarebbe sovrapposizione temporale (i fatti della sentenza b) arrivano fino al 17/03/2015), che la merce ricettata sarebbe stata collegata alle rapine (riferimento al rinvenimento di beni il 7/11/2014 presso un Auto park usato dal sodalizio) e che il suo stato di tossicodipendenza avrebbe determinato una programmazione unitaria delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non è dimostrata un'unitaria progettazione criminosa: le condotte si sono svolte in tempi e luoghi diversi, in circostanze eterogenee, e non sono stati indicati elementi oggettivi che colleghino la merce ricettata alle rapine. Quanto allo stato di tossicodipendenza, la Corte ha osservato che pur dovendo essere valutato, nel caso concreto non emerge alcuna documentabile relazione causale tra tale stato e i reati contestati, considerata la natura dei reati, i luoghi, i tempi e le caratteristiche disomogenee delle condotte.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati giudicati separatamente; richiede verifica di un "disegno criminoso" unitario e la valutazione dello stato di tossicodipendenza come fattore potenzialmente idoneo a giustificare una preventiva unità di programmazione, quando vi sia un nesso con i reati.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Ricordata nella motivazione per evidenziare che l'appartenenza ad una associazione (anche di tipo mafioso) non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione con tutti i reati commessi in ambito associativo; serve una specifica prova della programmazione dei reati-fine.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale relativa al reato per cui il ricorrente è stato condannato nella sentenza sub b); citata come fatto-costitutivo della controversia, non come fonte di principio sul riconoscimento della continuazione.

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione del ruolo dello stato di tossicodipendenza nella eventuale programmazione unitaria: la tossicodipendenza può giustificare la preventiva programmazione dei reati solo se sussistono le condizioni previste dalla giurisprudenza per il ricorso a tale disposizione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Norma sulla protezione dei dati personali richiamata nella parte finale: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi i dati identificativi.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare un "disegno criminoso" unitario, cioè una progettazione originaria e unitaria di più reati già concepita nelle sue linee essenziali; la mera analogia delle condotte non è sufficiente.
  • La valutazione della programmazione unitaria può riferirsi al momento di costituzione del sodalizio o, più correttamente, al momento in cui il singolo partecipe si è determinato ad entrarvi: è quindi necessario dimostrare che i reati-fine erano programmati quando il soggetto ha aderito al gruppo.
  • La semplice sovrapposizione temporale o la presenza di reati commessi in periodi contigui non basta a prescindere per ritenere la continuazione; anzi, reati commessi ad ampia distanza temporale si presumono non programmati insieme salvo prova contraria.
  • La prova della continuità richiede elementi oggettivi e specifici (programmi operativi comuni, contiguità temporale e territoriale, omogeneità della compagine e delle modalità) e non può basarsi su affermazioni generiche o su deduzioni speculative.
  • Lo stato di tossicodipendenza va valutato come possibile causa o motore della programmazione unitaria solo se vi è un chiaro nesso tra la dipendenza e le condotte criminali; l'accertamento deve essere puntuale e motivato.
  • Quando il soggetto appartiene a più sodalizi, il riconoscimento della continuazione tra reati legati a diversi gruppi richiede un'analisi approfondita della natura, operatività e continuità dei singoli sodalizi; non è sufficiente la sola permanenza nel reato associativo.

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