Cassazione Civile, Ordinanza n. 00933/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di un invito al contraddittorio ritenuto insufficiente, l'Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente due avvisi di accertamento per IRPEF 2007 e 2008, fondati su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, valorizzando beni indice di capacità contributiva (tra cui immobili, due autovetture e disponibilità finanziarie non dichiarate) e rideterminando il reddito complessivo. La contribuente impugnava gli atti e la CTP accoglieva parzialmente i ricorsi riducendo il maggior reddito accertato; la CTR respingeva l'appello dell'Ufficio confermando la decisione di primo grado. L'Agenzia ricorreva in cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 per omessa valutazione delle argomentazioni dell'Ufficio e motivazione solo per relationem alla sentenza di primo grado; (2) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere la CTR confermato la decisione mediante una valutazione equitativa non richiesta dalle parti; (3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR sostanzialmente ignorato il metodo sintetico e confermato una rideterminazione forfettaria/equitativa del reddito senza corretta verifica dei presupposti probatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse completamente omesso di esaminare i motivi di appello dell'Ufficio, limitandosi a riprodurre la statuizione della CTP, con motivazione apparente e non autosufficiente, non idonea a rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito. Ha inoltre affermato che il giudice tributario non può sostituire l'accertamento con valutazioni di equità, dovendo invece fondare la decisione sui giudizi estimativi e sul materiale istruttorio, e che nel caso di accertamento sintetico il giudice deve muovere dalla presunzione legale di capacità contributiva derivante dagli elementi-indice, valutando solo la prova contraria offerta dal contribuente circa la diversa provenienza delle somme. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nell'accertamento sintetico dei redditi IRPEF l'Ufficio può fondarsi su elementi-indice di capacità contributiva; il giudice deve verificare la sussistenza degli indicatori e la prova contraria del contribuente, non sostituire la presunzione con una valutazione equitativa
art. 112 c.p.c.
il giudice deve pronunciare su tutti i motivi di appello e non può ometterne l'esame limitandosi ad aderire acriticamente alla sentenza di primo grado
art. 132, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso decisorio; la motivazione meramente per relationem, senza autonoma valutazione critica, è nulla
art. 113 c.p.c.
il giudice non dispone di un potere di equità sostitutiva al di fuori dei limiti di legge e deve decidere in base a giudizi estimativi motivati
art. 2697 c.c.
in materia di accertamento sintetico, una volta provati gli elementi-indice dalla parte pubblica, grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore
art. 276, secondo comma, c.p.c.
il giudice può esaminare e accogliere il motivo più agevole, anche se logicamente subordinato, in applicazione di economia processuale
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico del reddito fondato su beni-indice di capacità contributiva, la prova della disponibilità dei beni integra una presunzione legale che dispensa l'Amministrazione da ulteriori dimostrazioni, restando a carico del contribuente la prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme necessarie al loro mantenimento.
- La decisione del giudice tributario non può essere sorretta da una motivazione meramente adesiva o per relationem alla sentenza di primo grado se non consente di individuare le ragioni autonome del rigetto dell'appello e di verificare il percorso logico-giuridico seguito.
- Il giudice d'appello che ometta l'esame dei motivi di gravame e si limiti a confermare la decisione impugnata in modo acritico viola l'obbligo di pronuncia e rende la sentenza nulla per difetto di motivazione.
- Nel processo tributario il giudice non può sostituire all'accertamento legale o tecnico una valutazione equitativa svincolata dal compendio probatorio, ma deve esplicitare i criteri estimativi adottati in rapporto alle prove acquisite.
- Ai fini della distribuzione dell'onere probatorio, l'Ufficio deve provare gli elementi-indice previsti dalla legge; il contribuente deve dimostrare, con prova concreta, che le spese o il possesso dei beni sono stati sostenuti con risorse non imponibili o solo in parte sopportate da lui.
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