Cassazione Penale, Sentenza n. 16806/2023 del 20/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, da parte della Corte di appello di Roma, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di Vincenzo Zangrillo e, quanto alla confisca, la parziale restituzione disposta per beni intestati a terzi. Le doglianze principali riguardano: a) vizio di motivazione nella valutazione della pericolosità sociale e nell'accertamento dell'illecito accumulo patrimoniale, con eccessivo affidamento su fatti ritenuti non significativi dalla sentenza rescindente; b) uso improprio di vicende archiviate o prescritte senza adeguata valutazione del loro contenuto conoscitivo; c) errore nel perimetro temporale ritenuto rilevante per la confisca (dies a quo e dies ad quem individuati tra 2002 e 2016 contestati dalla difesa); d) contraddizioni macroscopiche tra motivazione e dispositivo con riferimento a numerosi beni e conti correnti (alcuni indicati sia come confiscati sia come restituiti) e omissione di motivazione sui beni indicati nel decreto integrativo del 13/03/2018; e) omissione nella verifica degli effettivi incrementi patrimoniali e nella valutazione di elementi di prova forniti dalla difesa.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il motivo preliminare di mancata e contraddittoria motivazione sollevato dai ricorrenti. Ha richiamato i principi già espressi nella sentenza di annullamento precedente sui limiti e i criteri di riferimento per il giudizio di pericolosità in sede di prevenzione (distinzione tra fase constatativa e fase prognostica; rapporto con gli esiti del giudizio penale; possibilità di utilizzo di atti di archiviazione previa attenta disamina). La Suprema Corte ha constatato l'esistenza di macroscopiche distonie tra motivazione e dispositivo (beni indicati alternativamente come confiscati e restituiti, omissione di motivazione per i beni del decreto integrativo), non sanabili con semplice correzione formale ai sensi dell'art.130 c.p.p., e l'assenza di motivazione per numerosi elementi decisivi. Conseguentemente ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio conformemente ai principi di diritto richiamati, disponendo che il collegio che procederà al nuovo esame sia composto diversamente.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
citata come limite ai motivi di ricorso per cassazione
richiama il limite nella articolazione dei motivi di cassazione e la necessità di rispettare i limiti procedurali nell'impugnazione
art. 125 cod. proc. pen.
richiamato nei motivi relativi alla motivazione del decreto
esige motivazione idonea e non contraddittoria del provvedimento che incida sul diritto di difesa
art. 29 Codice Antimafia
menzionato nella ricostruzione dei rapporti tra accertamento penale e prevenzione
conferisce al giudice della prevenzione la possibilità di ricostruire autonomamente episodi storici anche in assenza di procedimento penale
art. 28 Codice Antimafia
richiamato nel quadro dei limiti derivanti da esiti penali assolutori
l'esito assolutorio irrevocabile in sede penale limita la possibilità del giudice di prevenzione di riutilizzare il fatto come elemento indiziante
art. 4 legge n. 1423/1956, comma 9
richiamato in ordine all'obbligo di motivazione del decreto d'appello
imposta al giudice d'appello l'obbligo di provvedere con decreto motivato; la carenza motivazionale è vizio rilevabile in cassazione
art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
citato in relazione alla impossibilità di rinvio a diversa sezione vista la natura di decreto
stabilisce limiti procedurali al rinvio e la necessità di diversa composizione del collegio in caso di nuovo esame
art. 130 cod. proc. pen.
menzionato come rimedio non idoneo per correggere le macroscopiche distonie del provvedimento
l'art.130 consente correzioni meramente meccaniche; non può sanare difetti di motivazione che modificano la ratio decidendi
Massime di principio
- Il giudice della prevenzione deve distinguere chiaramente la fase constatativa (accertamento di fatti rilevanti) dalla fase prognostica (valutazione della probabilità di reiterazione) e motivare separatamente entrambe le fasi
- Gli esiti dei procedimenti penali (condanna, assoluzione irrevocabile, archiviazione, prescrizione) devono essere valutati con attenzione: una sentenza di assoluzione irrevocabile impedisce l'uso del fatto come indice di pericolosità, mentre atti di archiviazione possono essere utilizzati soltanto dopo attenta disamina del loro contenuto conoscitivo
- Il perimetro temporale preso a riferimento per la confisca deve essere motivato e coerente con i fatti ritenuti rilevanti; la mera coincidenza temporale con episodi non sufficientemente valutati non basta
- Non sono ammesse discrepanze sostanziali tra motivazione e dispositivo: indicazioni contraddittorie su quali beni siano confiscati o restituiti invalidano il decreto e non sono sanabili con correzioni meramente formali
- La prova della sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio richiede valutazione documentale e motivata degli incrementi patrimoniali attribuiti all'attività illecita; la mera affermazione di sproporzione senza analisi puntuale non è sufficiente
- In caso di annullamento per vizio di motivazione il rinvio è obbligatorio e il nuovo collegio deve essere composto diversamente: il giudice deve applicare i principi di diritto indicati dalla Cassazione nella nuova valutazione
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