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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12034/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto il riesame della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva, tramite difensore, vizi di motivazione e, soprattutto, la nullità del provvedimento per mancato espletamento dell'interrogatorio "preventivo" ex art. 291, comma 1-quater c.p.p., in base alle modifiche introdotte dalla legge 10 agosto 2024 n.114; contestava che il GIP e il Tribunale del riesame avessero derogato all'interrogatorio fondando la deroga sull'aggravante dell'uso di un'arma (spray urticante), senza che le emergenze investigative dimostrassero in modo sufficiente la sussistenza dell'aggravante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che la deroga all'obbligo dell'interrogatorio preventivo era stata giustificata unicamente dalla contestata aggravante dell'uso dell'arma e che, alla luce degli atti, tale aggravante non era sufficientemente provata (la disponibilità di uno spray risultava solo come "impressione" della persona offesa, senza riscontri sulla natura o tipologia dell'oggetto). Poiché la mancata acquisizione dell'interrogatorio preventivo era stata determinata da una diagnosi errata, ne è derivata la nullità del provvedimento ai sensi del comma 3-bis dell'art. 292 c.p.p. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e rinviato per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • Legge 10 agosto 2024 n.114

    modifica i commi 2-ter e 2-quater dell'art. 292 c.p.p. e introduce il comma 3-bis; modifica l'art. 291 c.p.p. introducendo i commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies, 1-octies e 1-novies

    Ha introdotto l'obbligo dell'interrogatorio "preventivo" prima dell'adozione della misura cautelare, prevedendo la nullità del provvedimento se non preceduto dall'interrogatorio nei casi indicati e fissando alcune deroghe tassative.

  • art. 292 c.p.p.

    comma 3-bis: "l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater..."

    La nullità del provvedimento cautelare è prevista a pena di annullamento quando l'interrogatorio preventivo risultasse omesso nei casi in cui la legge lo rende obbligatorio.

  • art. 291 c.p.p.

    comma 1-quater: dispone che "prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio... salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lettera c) in relazione ad uno dei delitti indicati... o a gravi delitti commessi con uso di armi..."

    Introduce l'obbligo dell'interrogatorio salvo specifiche e circoscritte deroghe relative a pericolo di fuga, inquinamento probatorio o a reati espressamente elencati o gravi delitti commessi con armi; la deroga richiede una valutazione fondata degli atti.

  • art. 274 c.p.p.

    richiamato nelle lett. a), b), c) (pericolo di fuga, pericolo di inquinamento probatorio, esigenza di prevenzione della reiterazione)

    Individua le esigenze cautelari che legittimano la misura e che, in presenza di talune di esse e secondo i casi nominati dalla legge, possono comportare la deroga all'interrogatorio preventivo.

  • art. 4, comma 2, legge 110/1975

    definisce quando una bomboletta spray può essere considerata "arma" in ragione delle circostanze di tempo e luogo e della destinazione della res

    Lo spray può essere ricondotto alla nozione di arma solo se le circostanze dimostrano una finalità univocamente illecita e offensiva; non è sufficiente una mera impressione della persona offesa.

  • art. 699 cod. pen.

    Prevede la contravvenzione di porto abusivo di armi; richiamato in relazione alla disciplina che qualifica talune bombolette come armi a certe condizioni.

  • art. 628 c.p. (aggravanti della rapina)

    La circostanza aggravante derivante dall'uso di un'arma richiede che l'arma fosse effettivamente portata o che la sua disponibilità fosse manifesta e idonea a intimidire; la semplice simulazione o una percezione soggettiva non sono sufficienti.

Massime di principio

  • Dalla modifica introdotta dalla legge 114/2024 l'interrogatorio "preventivo" è la regola prima dell'adozione di misure cautelari; la deroga è eccezionale e va motivata su basi fattuali solide.
  • Se la deroga all'interrogatorio è fondata su un'aggravante (es. uso di arma), il giudice deve verificare che gli elementi di fatto supportino concretamente quella aggravante; se la prova è soltanto una "impressione" della persona offesa, la deroga non è giustificata.
  • In procedimenti con più titoli di reato il giudice deve adottare un approccio unitario: non è opportuno frammentare la richiesta per singole imputazioni; la procedura segue il titolo che giustifica eventualmente la deroga alla regola dell'interrogatorio.
  • La mancata osservanza dell'obbligo di interrogatorio, quando dovuto, comporta la nullità del provvedimento cautelare (art. 292, comma 3-bis) e può determinare l'annullamento con rinvio per nuovo esame.
  • Il giudice cautelare può, nell'ambito del rispetto del "principio della domanda", valutare autonomamente gli indizi e le esigenze cautelari (anche ravvisandole per ragioni diverse da quelle prospettate dal PM), ma non può usare tale potere per eludere le tutele procedurali previste dalla legge.

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