Sentenza del 09/06/2017 n. 2589 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - Valutazione immobili - Criteri di stima - Valore probatorio OMI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che le quotazioni OMI non costituiscono una fonte tipica di prova, ma soltanto uno strumento di ausilio. Trattandosi di valori presuntivi e indiziari, esse non sono sufficienti, da sole, a fondare l'accertamento di un maggior valore dell'immobile ai fini dell'imposta di registro. Devono essere integrate da ulteriori elementi probatori concreti e specifici.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità delle quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) per determinare il valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro. È stato contestato che tali quotazioni potessero, da sole, giustificare un accertamento di maggior valore.
Massime di principio
- Le quotazioni OMI possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria come elemento di orientamento, ma non dimostrano automaticamente il reale valore di mercato di un immobile.
- Un accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro deve essere sostenuto da ulteriori elementi probatori, quali comparabili effettivi, caratteristiche specifiche dell'immobile, ubicazione, stato di conservazione, superficie e condizioni della compravendita.
- Il contribuente può contestare un accertamento fondato esclusivamente o prevalentemente sulle quotazioni OMI, chiedendo che l'Amministrazione dimostri concretamente la maggiore base imponibile.
- La mera divergenza tra il valore dichiarato e i valori OMI non è, da sola, sufficiente a giustificare la rettifica fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 14406 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 548 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 824 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 1458 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 1465 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 9 giu 2017Sentenza del 09/06/2017 n. 2055 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →