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Sentenza

Sentenza del 20/05/2019 n. 981 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Classamento catastale - impianti destinati alla diversificazione dei rifiuti urbani - categoria D/7 - è tale - categoria E/9 - non è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava il classamento catastale dell'immobile nella categoria D/7, con aumento della classe e della rendita, sostenendo che dovesse essere mantenuta la categoria E/9 richiesta tramite DOCFA. Invocava la destinazione dell'impianto a un servizio di pubblico interesse, l'assenza di una prevalente attività industriale o commerciale, il difetto di motivazione dell'avviso e l'omesso sopralluogo interno preventivo da parte dell'Ufficio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato il classamento nella categoria D, ritenendo prevalenti le caratteristiche oggettive dell'immobile e la sua funzione industriale di selezione, trattamento, recupero e avvio allo smaltimento dei rifiuti. La natura privata della società non è stata modificata dal fatto che l'attività fosse regolata e orientata al perseguimento di un interesse pubblico. È stato inoltre ritenuto sufficiente il sopralluogo esterno, integrato dalle informazioni contenute nella documentazione DOCFA, non essendo obbligatorio un sopralluogo interno. L'avviso è stato considerato adeguatamente motivato. La società è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Necessità di un'adeguata motivazione degli atti amministrativi.

    Gli atti di riclassamento devono indicare le concrete ragioni della variazione e, in linea generale, gli elementi comparativi utilizzati. Nel caso concreto, tuttavia, la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché l'Ufficio aveva disatteso una nuova categoria proposta dal contribuente sulla base degli elementi risultanti dalla procedura DOCFA.

  • D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 2

    Il contribuente deve indicare gli elementi e le notizie necessari per l'iscrizione in catasto.

    La procedura DOCFA attribuisce al contribuente un ruolo informativo e partecipativo; il sopralluogo dell'Amministrazione non è automaticamente obbligatorio quando le informazioni fornite e le verifiche esterne consentono di effettuare il classamento.

  • D.P.R. n. 1142, art. 6, comma 1, e art. 61, comma 2

    La categoria e la classe catastali devono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari.

    Il classamento deve basarsi sulle caratteristiche oggettive e sulla destinazione ordinaria e permanente dell'immobile, non sulla natura pubblica o privata del proprietario o sull'interesse pubblico perseguito dall'attività.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 179

    La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.

    La qualificazione della gestione dei rifiuti come attività di pubblico interesse non comporta automaticamente l'inquadramento catastale dell'immobile nel gruppo E, soprattutto quando l'attività è svolta da una società privata e presenta caratteristiche industriali.

  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208

    Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli elementi di natura impiantistica funzionali esclusivamente allo specifico processo produttivo.

    La norma ha comportato l'adeguamento della procedura DOCFA e lo scorporo dalla rendita degli impianti strettamente funzionali al processo produttivo, senza modificare il principio generale secondo cui la categoria catastale dipende dalle caratteristiche e dalla destinazione dell'immobile.

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 1° febbraio 2016

    Le discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani senza produzione annessa rientrano nella categoria D/7; quelle con produzione annessa rientrano nella categoria D/1.

    La circolare chiarisce la compatibilità tra destinazione d'uso e categorie catastali: gli impianti industriali di gestione e trattamento dei rifiuti rientrano normalmente nel gruppo D, mentre la categoria E/9 ha carattere residuale e non è applicabile solo perché l'attività svolta soddisfa un interesse collettivo.

  • Cassazione civile, Sez. V, 17 novembre 2004, n. 21730

    Gli opifici e, in genere, i fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale rientrano nella categoria D.

    La nozione di opificio e la destinazione industriale dell'immobile assumono rilevanza catastale; la regolazione pubblicistica del servizio non elimina la natura industriale del fabbricato.

  • Cassazione civile, 2015, n. 8773

    Il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile è irrilevante ai fini del classamento.

    La classificazione catastale dipende dalle caratteristiche intrinseche dell'unità immobiliare e dalla sua destinazione ordinaria, non dalla titolarità pubblica o privata del bene.

Massime di principio

  • Per distinguere tra categorie D ed E occorre guardare principalmente alle caratteristiche oggettive, alla struttura e alla destinazione ordinaria e permanente dell'immobile, non alla finalità pubblica del servizio svolto.
  • Un impianto di trattamento, selezione, recupero o smaltimento dei rifiuti costruito per esigenze specifiche e non utilizzabile senza radicali trasformazioni per altra funzione tende a rientrare nel gruppo D, in particolare nella categoria D/7 o D/1 a seconda della presenza di produzione energetica.
  • Lo svolgimento di un servizio pubblico o di pubblico interesse da parte di una società privata non trasforma automaticamente né il soggetto né l'immobile in un'entità pubblica classificabile nel gruppo E.
  • La categoria E/9 ha natura residuale e non può essere invocata soltanto perché l'immobile è destinato a un'attività socialmente utile o regolata dalla pubblica amministrazione.
  • Nelle rettifiche conseguenti a una procedura DOCFA, un sopralluogo interno non è necessariamente obbligatorio se l'Ufficio dispone di informazioni tecniche sufficienti e può verificare dall'esterno la tipologia e l'utilizzo del fabbricato.
  • La motivazione dell'atto catastale deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni del riclassamento; quando la variazione è stata richiesta dallo stesso contribuente, questi deve dimostrare concretamente perché la categoria precedente non sia più appropriata.
  • La capacità dell'immobile di produrre reddito non è, da sola, il criterio decisivo: rilevano soprattutto la funzione catastale, le caratteristiche fisiche e il rapporto tra fabbricato e attività cui è stabilmente destinato.

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