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Sentenza

Sentenza n. 6936/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda n. 45889 inoltrata dal ricorrente in data 2.7.2025 per il riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania, con adozione dell’ordine all’amministrazione di emanare il provvedimento richiesto e con nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta.

Giustizia amministrativa202600995

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V-terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sulla domanda di riconoscimento in Italia della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista richiedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha presentato il 2 luglio 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, una domanda per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Deduce l’illegittimità dell’inerzia ministeriale, assumendo che l’amministrazione fosse obbligata a concludere il procedimento entro i termini previsti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Ha quindi proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine al Ministero di adottare il provvedimento conclusivo e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e l’inerzia protratta oltre il termine previsto. In particolare, ha affermato che il Ministero era tenuto a concludere il procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007. Quest’ultima disposizione impone all’autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché il termine era inutilmente decorso senza l’adozione del provvedimento conclusivo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato inoltre nominato commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o un suo delegato, affinché, in caso di persistente inerzia e su richiesta dell’interessato, provveda entro ulteriori centottanta giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 750, oltre IVA e CPA.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione avverso il silenzio e consentono di chiedere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere, nonché l’ordine di adottare il provvedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 12/2020

    È richiamato quale fondamento dell’obbligo del Ministero di provvedere sulla domanda di riconoscimento della qualifica professionale.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni

    Impone all’autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, di richiederne l’integrazione.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato

    Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Massime di principio

  • L’azione avverso il silenzio è accoglibile quando sussistono sia un obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento sia il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adozione del provvedimento.
  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi.
  • Quando l’amministrazione non conclude il procedimento entro il termine legislativamente previsto, il giudice amministrativo può ordinare di provvedere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEsami di abilitazione
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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