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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1152

Regolamento (UE) 2021/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

Normativa europea32021R1152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il quadro ETIAS introducendo e precisando l’interoperabilità con gli altri sistemi informativi dell’UE e con i dati Europol. Definisce in modo dettagliato quali dati possono essere interrogati, da chi, con quali finalità e con quali limiti, e disciplina i riscontri positivi, il trattamento manuale, la revoca delle autorizzazioni e il supporto ai vettori. Modifica in modo coordinato VIS, EES, SIS, ECRIS-TCN e il quadro sull’interoperabilità per rendere operativi i collegamenti tecnici e procedurali necessari all’avvio di ETIAS.

Modifica la disciplina ETIAS e i regolamenti connessi per definire l’interoperabilità e le condizioni di accesso ai sistemi informativi UE e ai dati Europol ai fini delle verifiche sulle domande di autorizzazione ai viaggi.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattamenti connessi al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per cittadini di paesi terzi esenti da visto che attraversano le frontiere esterne dell’Unione. Incide sull’uso, da parte dell’unità centrale ETIAS, delle unità nazionali ETIAS, degli Stati membri, di eu-LISA, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, dei vettori e degli uffici SIRENE, nonché sull’interazione con VIS, EES, SIS, Eurodac, ECRIS-TCN, dati Europol e banche dati Interpol. Ha applicazione negli Stati membri partecipanti agli strumenti richiamati e, per quanto riguarda gli sviluppi Schengen, con le specifiche posizioni di Danimarca, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Cipro, Bulgaria, Romania e Croazia come indicate nei considerando; non incide sulla direttiva 2004/38/CE. L’entrata in vigore è il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; alcune disposizioni, come l’articolo 11 ter, si applicano dal 3 agosto 2021.

Regolamento (UE) 2021/1152: interoperabilità ETIAS con i sistemi informativi UE

Il regolamento interviene sul quadro ETIAS per rendere operativa l’interoperabilità con gli altri grandi sistemi informativi dell’Unione e con i dati Europol. La finalità è consentire verifiche automatizzate più estese e uniformi sulle domande di autorizzazione ai viaggi dei cittadini di paesi terzi esenti da visto, migliorando sicurezza, contrasto all’immigrazione irregolare e controllo alle frontiere. Il testo si inserisce nel più ampio pacchetto ETIAS e completa le modifiche già previste dagli altri atti collegati del 7 luglio 2021.

Ambito e contesto normativo

Il regolamento modifica in modo coordinato il regolamento ETIAS del 2018 e gli atti relativi a VIS, EES, SIS, ECRIS-TCN e al quadro sull’interoperabilità tra sistemi UE. I considerando evidenziano che ETIAS valuta rischi per la sicurezza, per l’immigrazione illegale e il rischio epidemico, e che per funzionare richiede l’interrogazione automatizzata di più banche dati, tramite il portale di ricerca europeo (ESP). Viene inoltre richiamata l’esigenza di garantire accuratezza dei dati, trattamento dei falsi positivi e consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.

Modifiche al regolamento ETIAS

La definizione di "altri sistemi d’informazione dell’UE" viene ampliata e include EES, VIS, SIS, Eurodac ed ECRIS-TCN. L’articolo 11 è sostituito per stabilire che l’interoperabilità tra ETIAS e gli altri sistemi avviene tramite ESP e serve alle verifiche automatizzate previste per l’esame delle domande e per i controlli successivi. Sono specificati, per ciascun sistema, i dati anagrafici e di documento di viaggio utilizzabili nell’interrogazione, con regole particolari per minori, alias e altri elementi identificativi.

Il regolamento dettaglia anche le condizioni di accesso ai risultati delle verifiche: in caso di riscontro positivo, l’unità centrale ETIAS ottiene accesso temporaneo in sola lettura ai risultati e conserva nel fascicolo il numero di riferimento della cartella pertinente. I dati relativi alla provenienza del riscontro positivo sono visibili solo all’unità centrale ETIAS quando il sistema non riesce a individuare lo Stato membro competente.

Riscontri positivi, trattamento manuale e dati di sicurezza

Il sistema centrale ETIAS avvia interrogazioni parallele tramite ESP verso SIS, EES, VIS, Eurodac, dati Europol, ECRIS-TCN e banche dati Interpol SLTD e TDAWN. Sono elencati in modo analitico i casi da verificare: documenti di viaggio smarriti/rubati/invalidati, segnalazioni SIS di rifiuto d’ingresso e soggiorno, mandati d’arresto europei, decisioni di rifiuto o revoca di visti, situazioni di soggiorno fuoritermine, registrazioni Eurodac, documenti registrati in TDAWN, segnalazioni di rimpatrio e riscontri relativi a minori e responsabili genitoriali.

Quando emergono corrispondenze o dubbi residui, la domanda passa al trattamento manuale. L’unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo di domanda e ai fascicoli collegati, nonché ai riscontri positivi e alle informazioni rilevate automaticamente. Il sistema conserva registri completi delle operazioni di trattamento effettuate dall’unità centrale, con data, ora, dati collegati al riscontro, operatore, esito e giustificazione.

Il testo introduce anche una disciplina specifica per i falsi riscontri positivi generati a livello centrale, sui quali l’unità centrale ETIAS deve trasmettere relazioni periodiche alla Commissione e a eu-LISA. La Commissione può adottare atti delegati per precisare le condizioni di corrispondenza tra dati interrogati e dati contenuti negli altri sistemi; può inoltre adottare atti di esecuzione sulle modalità tecniche di conservazione dei dati e sul supporto ai vettori.

ECRIS-TCN, casellari nazionali e valutazione del rischio

Il regolamento attribuisce particolare rilievo all’interrogazione di ECRIS-TCN. Se emerge un riscontro positivo, l’unità nazionale ETIAS può accedere, direttamente o indirettamente secondo il diritto nazionale, ai casellari giudiziali nazionali per i dati relativi a cittadini di paesi terzi condannati per terrorismo o altri reati indicati nell’allegato. Tali dati sono utilizzati solo per la verifica da parte dell’unità centrale ETIAS e per le consultazioni nazionali necessarie alle valutazioni e decisioni ETIAS.

La decisione finale tiene conto dei riscontri positivi in modo differenziato: in particolare, per alcuni riscontri relativi a ECRIS-TCN l’unità nazionale valuta il rischio per la sicurezza o di immigrazione illegale prima di decidere sul rilascio o sul rifiuto dell’autorizzazione. La Commissione deve valutare, un anno dopo la fine del periodo di transizione e poi ogni quattro anni, l’interrogazione di ECRIS-TCN tramite ETIAS, anche confrontando il numero di riscontri simultanei con SIS e il numero di rifiuti conseguenti.

Collegamenti con SIS, rimpatrio e revoca delle autorizzazioni

Una parte centrale delle modifiche riguarda il SIS. Nuove segnalazioni per rifiuto d’ingresso e soggiorno o per documenti di viaggio smarriti, rubati, sottratti o invalidati sono comunicate automaticamente a ETIAS, che verifica se esista un’autorizzazione valida. Se esiste, il fascicolo può essere trasferito all’unità nazionale competente e l’autorizzazione può essere revocata; in caso di collegamento con documenti segnalati, il fascicolo è trattato manualmente.

Per le segnalazioni di rimpatrio, l’ufficio SIRENE e l’unità nazionale ETIAS verificano se occorra cancellare la segnalazione di rimpatrio e se sia necessario inserire una segnalazione di rifiuto d’ingresso e soggiorno. Sono inoltre previsti casi di notifiche automatiche e di visibilità limitata dei riferimenti ai riscontri positivi, accessibili solo agli uffici strettamente coinvolti.

Interazione con EES e con i vettori

Il regolamento crea un canale di comunicazione sicuro tra ETIAS ed EES. L’EES può importare informazioni dal sistema ETIAS, compreso il numero della domanda e la data di scadenza dell’autorizzazione, per creare o aggiornare le cartelle di ingresso/uscita o di respingimento. È inoltre disciplinata la revoca di un’autorizzazione ai viaggi su richiesta del titolare: il sistema verifica, tramite EES, se il richiedente sia ancora nel territorio degli Stati membri; se non vi è presenza, la revoca è immediata.

Sono previste procedure sostitutive nel caso in cui i vettori non possano accedere tecnicamente ai sistemi, sia per guasto sia per impossibilità prolungata non dovuta a guasto. In tali casi i vettori sono esentati dagli obblighi di verifica corrispondenti, devono informare l’unità centrale ETIAS e ricevono supporto operativo. La Commissione deve fissare con atti di esecuzione i dettagli delle procedure sostitutive e del supporto.

Accesso ai dati, protezione e ricorsi

L’accesso ai dati è circondato da limiti di necessità e proporzionalità. Le unità centrali e nazionali ETIAS possono consultare i dati solo nei limiti richiesti per i loro compiti e secondo la partecipazione dello Stato membro ai singoli strumenti giuridici. I dati estratti dagli altri sistemi possono essere conservati solo quando necessario in casi specifici e per il tempo strettamente necessario, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati.

Quanto ai diritti degli interessati, i richiedenti cui l’autorizzazione sia rifiutata conservano il diritto di ricorso nello Stato membro che ha adottato la decisione, secondo il diritto nazionale. Durante il ricorso hanno accesso alle informazioni del fascicolo secondo le regole di protezione dei dati e devono ricevere informazioni sulla procedura di ricorso in una lingua ufficiale dei paesi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 di cui siano cittadini.

Entrata in vigore e applicazione tecnica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi. Tuttavia, alcune funzionalità dipendono dall’adozione di ulteriori misure tecniche e dall’entrata in funzione dei sistemi interessati. In particolare, l’interoperabilità con ECRIS-TCN inizia con l’entrata in funzione del CIR, mentre ETIAS può entrare in funzione anche indipendentemente dalla possibilità di interrogare le banche dati Interpol. L’articolo 11 ter sul sostegno agli obiettivi dell’EES si applica dal 3 agosto 2021.

Disposizioni principali

Definizione degli "altri sistemi d’informazione dell’UE" e finalità ETIAS

Nel regolamento ETIAS viene inserita la definizione di "altri sistemi d’informazione dell’UE", comprendente EES, VIS, SIS, Eurodac ed ECRIS-TCN. Viene chiarito che ETIAS sostiene gli obiettivi del SIS, inclusa la nuova categoria di segnalazioni relative ai cittadini di paesi terzi oggetto di decisione di rimpatrio, e gli obiettivi dell’EES.

Interoperabilità tramite ESP e ambito delle interrogazioni automatizzate

L’articolo 11 del regolamento ETIAS è riscritto: l’interoperabilità con altri sistemi UE e con i dati Europol è assicurata tramite il portale di ricerca europeo (ESP), per consentire verifiche automatizzate ai sensi degli articoli 20, 23, 24, paragrafo 6, lettera c), punto ii), 41 e 54, paragrafo 1, lettera b). Sono specificati i dati interrogabili in VIS, EES, SIS, ECRIS-TCN e Europol, con elenchi dettagliati di dati anagrafici e di documento di viaggio.

Riscontri positivi, false corrispondenze e trattamento manuale

È disciplinato cosa costituisce un riscontro positivo e come debbano essere gestiti i falsi riscontri positivi, che l’unità centrale ETIAS deve segnalare periodicamente alla Commissione e a eu-LISA. In caso di riscontro positivo o dubbi residui, la domanda è sottoposta a trattamento manuale; l’unità centrale ETIAS ha accesso al fascicolo e ai collegati, mentre i registri delle operazioni di verifica sono creati automaticamente nel fascicolo di domanda.

Consultazione delle banche dati Interpol

ETIAS interroga le banche dati Interpol SLTD e TDAWN, ma solo se l’interrogazione può avvenire senza rivelare informazioni al titolare della segnalazione; in caso contrario, l’interrogazione non è effettuata. L’entrata in funzione di ETIAS non dipende dalla disponibilità di tali interrogazioni.

Interazione con SIS, revoca autorizzazioni e segnalazioni di rimpatrio

Sono introdotti meccanismi automatici tra SIS ed ETIAS: nuove segnalazioni nel SIS relative al rifiuto d’ingresso/soggiorno o a documenti di viaggio smarriti, rubati o invalidati possono determinare revoca o trattamento manuale dell’autorizzazione ETIAS. Per le segnalazioni di rimpatrio, l’ufficio SIRENE e l’unità nazionale ETIAS verificano se occorra cancellare la segnalazione e inserire una segnalazione di rifiuto d’ingresso e soggiorno.

Accesso delle unità nazionali ETIAS ai sistemi UE per il trattamento manuale

Le unità nazionali ETIAS possono accedere in sola lettura, con personale autorizzato, ai dati necessari di EES, VIS, SIS, ECRIS-TCN ed Eurodac per esaminare le domande e decidere. Nel caso di riscontro positivo da ECRIS-TCN, possono accedere anche ai casellari giudiziali nazionali per le informazioni sui cittadini di paesi terzi condannati per terrorismo o altri reati indicati nell’allegato.

Criteri decisionali ETIAS e regola specifica per ECRIS-TCN

L’unità nazionale ETIAS decide sul rilascio o rifiuto tenendo conto dei riscontri positivi relativi a rischio per la sicurezza o immigrazione illegale. Se il riscontro positivo deriva da ECRIS-TCN, sono previste regole specifiche: in alcuni casi la domanda è rifiutata; in altri casi si procede alla valutazione del rischio. Le verifiche su ECRIS-TCN sono limitate alle finalità di ETIAS e delle consultazioni nazionali previste.

Ricorsi, protezione dei dati e accesso del richiedente

I richiedenti la cui domanda sia rifiutata hanno diritto a ricorso nello Stato membro che ha adottato la decisione, secondo il diritto nazionale. Durante il ricorso, hanno accesso alle informazioni del fascicolo secondo le norme sulla protezione dei dati; le informazioni sulla procedura di ricorso devono essere fornite in una lingua ufficiale dei paesi dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 di cui il richiedente è cittadino.

Supporto ai vettori e procedure sostitutive

Se vi sono guasti tecnici o impossibilità prolungata di accesso ai sistemi, i vettori sono esentati dagli obblighi di verifica corrispondenti; l’unità centrale ETIAS deve informarli e fornire supporto operativo. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le procedure sostitutive e le ulteriori norme tecniche di supporto.

Sviluppo tecnico, condizioni di entrata in funzione e deleghe alla Commissione

eu-LISA sviluppa e attua il sistema centrale ETIAS, l’elenco di controllo, le interfacce nazionali, l’infrastruttura di comunicazione e il canale sicuro ETIAS-EES. L’entrata in funzione dipende dall’adozione delle necessarie misure attuative e dalle modifiche agli atti interessati; l’interoperabilità con ECRIS-TCN inizia con il CIR, mentre ETIAS può entrare in funzione anche senza interrogare le banche dati Interpol. Sono ridefinite deleghe e competenze di esecuzione della Commissione e le regole di comitologia.

Come è indicizzato

Materieimmigrazionecontrollo delle frontiereinteroperabilità dei sistemi informativiprotezione dei daticooperazione di polizia e giudiziaria

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