Direttiva 2009/65
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/65/CE rifonde la precedente disciplina OICVM e stabilisce un quadro armonizzato per autorizzazione, attività, vigilanza e commercializzazione dei fondi armonizzati nell’Unione. Introduce regole comuni su depositario, limiti di investimento, fusioni transfrontaliere, strutture master-feeder e informazioni chiave per gli investitori. Il recepimento principale è fissato al 30 giugno 2011, con applicazione generale dal 1° luglio 2011.
Coordinamento delle norme UE su autorizzazione, gestione, vigilanza, commercializzazione e trasparenza degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), con disciplina di fusioni, strutture master-feeder e passaporto europeo.
Ambito di applicazione
Si applica agli OICVM stabiliti nel territorio degli Stati membri, vale a dire organismi il cui oggetto esclusivo è l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico in valori mobiliari o altre attività finanziarie liquide, secondo il principio della ripartizione dei rischi, e le cui quote sono rimborsabili o riacquistabili su richiesta dei detentori. Possono assumere forma contrattuale, di trust/unit trust o societaria. Restano esclusi, tra gli altri, gli organismi chiusi, quelli che raccolgono capitali senza promuovere la vendita al pubblico nell’UE, quelli riservati al pubblico di paesi terzi e talune categorie nazionali escluse dal capo VII e dall’articolo 83. La direttiva disciplina anche società di gestione, società di investimento, depositari, commercializzazione transfrontaliera, fusioni e strutture master-feeder.
Direttiva 2009/65/CE sugli OICVM
La direttiva rifonde e aggiorna il quadro europeo degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari, sostituendo la direttiva 85/611/CEE. L’obiettivo è rafforzare il mercato interno dei fondi armonizzati, garantendo al contempo una tutela uniforme degli investitori, una vigilanza prudenziale efficace e una maggiore facilità di commercializzazione transfrontaliera.
Oggetto e ambito di applicazione
La direttiva si applica agli OICVM stabiliti negli Stati membri, intesi come organismi aperti che raccolgono capitali presso il pubblico, investono in valori mobiliari o altre attività finanziarie liquide e operano secondo il principio della ripartizione dei rischi. Le quote devono essere riacquistabili o rimborsabili su richiesta dei detentori, direttamente o indirettamente a valere sul patrimonio dell’organismo.
Gli OICVM possono assumere forma:
- contrattuale, come fondo comune di investimento, anche sotto forma di unit trust;
- societaria, come società di investimento.
Restano fuori dall’ambito applicativo, tra l’altro:
- gli organismi di tipo chiuso;
- gli organismi che raccolgono capitali senza promuovere la vendita delle quote al pubblico nell’Unione;
- gli organismi riservati al pubblico dei paesi terzi;
- alcune categorie espressamente escluse dal diritto nazionale, nei limiti di cui all’articolo 3.
Gli Stati membri non possono imporre, per gli OICVM di altri Stati membri commercializzati nel loro territorio, regole ulteriori nelle materie armonizzate dalla direttiva, salvo le eccezioni espressamente previste.
Autorizzazione dell’OICVM
L’articolo 5 subordina l’attività dell’OICVM a un’autorizzazione valida in tutta l’Unione. Per i fondi comuni l’autorizzazione richiede l’approvazione della società di gestione, del regolamento del fondo e del depositario; per le società di investimento richiede l’approvazione dell’atto costitutivo e del depositario.
L’autorità competente deve negare l’autorizzazione, tra l’altro, se:
- la società di gestione non è autorizzata a gestire OICVM;
- la società di investimento non soddisfa i requisiti del capo V;
- l’OICVM è giuridicamente vietato dalla commercializzazione nel proprio Stato membro di origine.
Il termine ordinario per la decisione è di due mesi dalla presentazione completa della domanda. Ogni modifica del depositario, della società di gestione o del regolamento/atto costitutivo richiede approvazione preventiva.
Società di gestione: autorizzazione, requisiti patrimoniali e organizzativi
Gli articoli 6-15 disciplinano in modo dettagliato la società di gestione. L’accesso all’attività è soggetto a previa autorizzazione nel proprio Stato membro di origine, valida in tutti gli Stati membri.
La società di gestione può svolgere, oltre alla gestione di OICVM, anche:
- gestione discrezionale e individuale di portafogli, inclusi quelli di fondi pensione, se lo Stato membro lo consente;
- consulenza in materia di investimenti;
- custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo.
Il capitale iniziale minimo è di 125.000 EUR. Quando il valore dei portafogli gestiti supera 250 milioni di EUR, occorre un ulteriore ammontare pari allo 0,02 % della parte eccedente, con tetto massimo complessivo di 10 milioni di EUR. In ogni caso i fondi propri non possono essere inferiori al minimo previsto dall’articolo 21 della direttiva 2006/49/CE. È prevista una possibile riduzione fino al 50 % del requisito aggiuntivo in presenza di garanzia bancaria o assicurativa idonea.
L’autorizzazione richiede inoltre:
- onorabilità ed esperienza sufficiente delle persone che dirigono effettivamente l’attività;
- almeno due persone responsabili della gestione;
- programma di attività con struttura organizzativa;
- sede legale e amministrazione centrale nello stesso Stato membro.
L’autorità competente deve decidere entro sei mesi dalla domanda completa. L’autorizzazione può essere revocata, ad esempio, per mancato utilizzo entro 12 mesi, false dichiarazioni, perdita dei requisiti, violazioni gravi o sistematiche o sopravvenute cause di revoca previste dal diritto nazionale.
Delega, conflitti di interesse e regole di condotta
La delega a terzi di funzioni specifiche è ammessa solo se non compromette la vigilanza efficace, non svuota la società di gestione delle sue funzioni e non altera l’interesse degli investitori. La delega della gestione degli investimenti può essere conferita solo a soggetti autorizzati o registrati e soggetti a vigilanza prudenziale; non può essere affidata al depositario o a soggetti in conflitto di interessi.
Gli Stati membri devono inoltre imporre regole di organizzazione e di condotta che richiedano alla società di gestione di:
- agire lealmente e correttamente nell’interesse degli OICVM;
- operare con competenza, impegno e diligenza;
- disporre di risorse e procedure adeguate;
- prevenire, gestire e, se necessario, rendere noti i conflitti di interesse.
Le società di gestione devono avere sistemi amministrativi e contabili adeguati, controlli interni e procedure per la ricostruzione di ogni operazione. Devono anche predisporre procedure per il trattamento dei reclami degli investitori e per l’accesso alle informazioni da parte del pubblico e delle autorità.
Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi
La direttiva riconosce il passaporto europeo alle società di gestione. Esse possono operare in altri Stati membri con succursale o in libera prestazione di servizi senza autorizzazioni ulteriori o requisiti di capitale equivalenti. Quando una società di gestione commercializza solo quote dell’OICVM che gestisce, senza succursale, si applicano soltanto le regole del capo XI sulla commercializzazione transfrontaliera.
La procedura di notifica prevede:
- per la succursale, comunicazione al proprio Stato membro di origine e trasmissione allo Stato ospitante entro due mesi;
- per la libera prestazione di servizi, trasmissione entro un mese.
La società di gestione resta soggetta alle regole dello Stato membro di origine per l’organizzazione e alla disciplina dello Stato membro di origine dell’OICVM per costituzione e funzionamento del fondo. Lo Stato ospitante conserva poteri di vigilanza sulle norme di propria competenza e può intervenire in caso di violazioni persistenti.
Depositario
Il patrimonio del fondo comune e quello della società di investimento devono essere affidati a un depositario. Il depositario deve essere stabilito nello Stato membro di origine dell’OICVM o, per le società di investimento, nel medesimo Stato membro della società.
Tra i compiti principali vi sono:
- controllo della vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote;
- verifica del calcolo del valore delle quote;
- esecuzione delle istruzioni della società di gestione, salvo contrasto con la legge o il regolamento;
- controllo della rimessa del corrispettivo nelle operazioni sul patrimonio;
- verifica della destinazione dei proventi.
Il depositario risponde dei danni causati da inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi. Le funzioni di società di gestione e depositario non possono essere svolte dalla stessa entità.
Società di investimento
La società di investimento è soggetta a previa autorizzazione e deve avere sede legale nello Stato membro di origine. Se non designa una società di gestione, deve disporre di un capitale iniziale almeno pari a 300.000 EUR e soddisfare requisiti analoghi a quelli delle società di gestione in tema di organizzazione, persone responsabili e stretti legami.
Le società di investimento non possono svolgere attività diverse da quelle connesse alla propria natura di OICVM. Anche per esse valgono regole su depositario, responsabilità, indipendenza delle funzioni e sostituzione del depositario.
Sono previste deroghe per talune società quotate che commercializzano le quote tramite borsa, con condizioni specifiche di tutela, valutazione e trasparenza.
Fusioni di OICVM
La direttiva consente fusioni nazionali e transfrontaliere, anche tra OICVM di diversa forma giuridica, secondo una o più tecniche di fusione ammesse. Ogni fusione è soggetta ad autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione.
Il progetto comune di fusione deve indicare:
- tipo di fusione e OICVM coinvolti;
- motivazione e contesto;
- impatto sugli investitori;
- criteri di valutazione di attivi e passivi;
- metodo di calcolo del rapporto di cambio;
- data di efficacia;
- regole di trasferimento patrimoniale e scambio quote.
È previsto il controllo dei depositari e di un revisore indipendente, che devono verificare il progetto e certificare determinati elementi tecnici. I detentori di quote devono ricevere informazioni complete almeno 30 giorni prima del termine per richiedere rimborso, riacquisto o conversione senza spese aggiuntive. I costi legali, di consulenza e amministrativi della fusione non possono essere addebitati agli OICVM o ai loro detentori, salvo il caso degli OICVM privi di società di gestione.
Politica di investimento e limiti quantitativi
La direttiva delimita rigorosamente gli attivi in cui l’OICVM può investire. Sono ammessi, tra l’altro:
- valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi o negoziati su mercati regolamentati;
- valori mobiliari di recente emissione entro un anno dall’emissione;
- quote di altri OICVM o organismi di investimento collettivo equivalenti, alle condizioni dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera e);
- depositi bancari rimborsabili o ritirabili a vista o con scadenza non superiore a 12 mesi;
- strumenti finanziari derivati, compresi quelli OTC, con requisiti di sottostante, controparte e valutazione quotidiana;
- strumenti del mercato monetario regolati o particolarmente tutelati.
Sono inoltre previsti i principali limiti:
- 5 % per emittente, con possibilità di aumento al 10 % da parte degli Stati membri e limiti aggregati del 40 % per i titoli sopra il 5 %;
- 35 % per titoli pubblici o garantiti da Stati, enti locali o organismi internazionali;
- 25 % per determinate obbligazioni bancarie soggette a speciale vigilanza, con limite aggregato dell’80 % per emissione oltre il 5 %;
- limiti specifici per investimenti in quote di altri OICVM o organismi equivalenti;
- esposizione complessiva in derivati non superiore al valore netto del portafoglio.
Sono previste deroghe per fondi replica di indici, fondi che investono fino al 100 % in titoli di uno stesso emittente pubblico e per i primi sei mesi di attività dei fondi appena costituiti.
Strutture master-feeder
Gli articoli 58-67 disciplinano le strutture in cui un OICVM feeder investe almeno l’85 % del patrimonio in un OICVM master. Il feeder può detenere fino al 15 % in liquidità accessoria, derivati solo di copertura e, se società di investimento, beni necessari all’attività.
L’investimento del feeder nel master richiede approvazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro di origine del feeder. Il fascicolo deve includere il regolamento/atto costitutivo di feeder e master, i prospetti e le informazioni chiave per gli investitori, l’accordo feeder-master o le regole interne, gli accordi tra depositari e revisori e, se necessario, un’attestazione dell’autorità del master.
Il master deve fornire al feeder tutte le informazioni necessarie e non può addebitare spese di sottoscrizione o rimborso al feeder. Se master e feeder sono gestiti dalla stessa società, l’accordo può essere sostituito da norme interne di comportamento. Devono inoltre essere coordinati i tempi di calcolo e pubblicazione del NAV, per evitare market timing.
In caso di liquidazione, fusione o divisione del master, il feeder deve normalmente essere liquidato, salvo approvazione dell’autorità competente per continuare l’investimento in un altro master o convertirsi in OICVM non feeder. Il prospetto del feeder deve contenere informazioni specifiche sulla struttura e sulle sue implicazioni economiche e fiscali.
Informativa agli investitori: prospetto, relazioni periodiche e KIID
Il capo IX impone la pubblicazione di:
- prospetto;
- relazione annuale per ogni esercizio;
- relazione semestrale per i primi sei mesi di ogni esercizio.
La relazione annuale deve essere pubblicata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio; la semestrale entro due mesi. Il prospetto deve consentire una valutazione informata del rischio e contenere almeno i dati dello schema A dell’allegato I. Le relazioni periodiche devono contenere il bilancio, l’andamento dei rendimenti, le spese e gli altri dati richiesti dall’allegato I.
Le informazioni chiave per gli investitori sono il documento centrale di pre-informativa: breve, standardizzato, redatto in linguaggio non tecnico, concepito per consentire la comprensione della natura e dei rischi del prodotto e il confronto tra fondi. Devono contenere, almeno:
- identificazione dell’OICVM;
- obiettivi e politica di investimento;
- risultati passati o scenari di performance;
- costi e oneri;
- profilo rischio/rendimento e avvertenze.
Le informazioni chiave per gli investitori sono precontrattuali, gratuite, conformi al prospetto e possono essere diffuse in tutti gli Stati membri in cui il fondo è notificato, senza modifiche diverse dalla traduzione. Il prospetto e le relazioni possono essere forniti su supporto durevole o via sito web, con diritto alla copia cartacea gratuita su richiesta.
Informazioni di mercato e comunicazioni di marketing
Le comunicazioni di marketing devono essere chiaramente identificabili come tali, corrette, chiare e non fuorvianti. Non possono contraddire il prospetto o le informazioni chiave per gli investitori. Devono inoltre indicare l’esistenza del prospetto e la disponibilità delle informazioni chiave per gli investitori, specificando dove e in quale lingua siano accessibili.
Se l’OICVM investe principalmente in categorie di attivi diverse dai valori mobiliari o replica un indice, il prospetto e le comunicazioni di marketing devono recare una menzione ben visibile. Analoga evidenza è richiesta nei casi di elevata volatilità del NAV.
Obblighi generali dell’OICVM
Gli articoli 83-90 contengono regole generali di gestione. In linea di principio, gli OICVM non possono contrarre prestiti, salvo deroghe limitate per prestiti temporanei o per l’acquisto di immobili indispensabili all’attività, entro soglie prefissate. È vietato concedere prestiti o garanzie a terzi e compiere vendite allo scoperto sui valori mobiliari e sugli altri strumenti finanziari ammessi.
L’OICVM deve riacquistare o rimborsare le quote a richiesta del detentore, salvo sospensione temporanea in casi eccezionali o per decisione dell’autorità competente nell’interesse degli investitori o del pubblico. Le regole di valutazione del patrimonio, di determinazione dei prezzi di emissione/rimborso e di distribuzione dei rendimenti sono affidate al diritto nazionale e al regolamento/atto costitutivo.
Commercializzazione transfrontaliera e passaporto
Gli articoli 91-96 stabiliscono il regime di notifica per la commercializzazione in Stati membri diversi da quello di origine. L’OICVM trasmette una lettera di notifica con gli accordi di commercializzazione e allega il regolamento/atto costitutivo, il prospetto, l’ultima relazione annuale e la successiva semestrale, nonché le informazioni chiave per gli investitori, tradotte secondo le regole dell’articolo 94.
L’autorità di origine verifica la completezza e trasmette il fascicolo completo allo Stato ospitante entro dieci giorni lavorativi, allegando un attestato di conformità. L’OICVM può accedere al mercato dello Stato ospitante dalla data della notifica della trasmissione. Lo Stato ospitante non può esigere documentazione aggiuntiva nelle materie armonizzate.
L’OICVM deve inoltre facilitare, nello Stato ospitante, i pagamenti ai detentori di quote, i rimborsi e la diffusione delle informazioni. Le traduzioni devono essere fedeli e sotto la responsabilità dell’OICVM.
Autorità competenti, vigilanza e sanzioni
Gli Stati membri devono designare le autorità competenti e attribuire loro poteri di vigilanza e indagine effettivi. Tali poteri includono accesso ai documenti, richieste di informazioni, ispezioni in loco, blocco/sequestro dei beni, sospensione delle emissioni, revoca delle autorizzazioni e possibilità di riferire all’autorità giudiziaria.
La direttiva rafforza la cooperazione tra autorità nazionali, con regole su scambio di informazioni, assistenza reciproca, verifiche congiunte e segreto d’ufficio. Sono previste limitate deroghe per informazioni trasmesse ad autorità monetarie, organismi di compensazione e altri soggetti pubblici, sempre con tutela della riservatezza.
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni della direttiva. In particolare, devono esserlo quelle relative alla presentazione delle informazioni chiave per gli investitori in forma comprensibile.
Recepimento, applicazione e abrogazione della direttiva precedente
L’articolo 116 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 giugno 2011 per le disposizioni elencate, con applicazione dal 1° luglio 2011. Gli Stati membri devono informare la Commissione e inserire un riferimento alla direttiva nei provvedimenti nazionali di recepimento.
L’articolo 117 abroga la direttiva 85/611/CEE con effetto dal 1° luglio 2011, mantenendo salvi gli obblighi relativi ai termini transitori dell’allegato III. La sostituzione del prospetto semplificato con le informazioni chiave per gli investitori deve avvenire al più presto e comunque entro 12 mesi dalla scadenza del termine di recepimento delle misure di esecuzione dell’articolo 78.
Infine, la Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione della direttiva entro il 1° luglio 2013.
Disposizioni principali
Oggetto, definizione di OICVM e esclusioni
Gli articoli 1-4 definiscono l’ambito materiale e soggettivo: OICVM sono organismi aperti, con raccolta di capitali presso il pubblico, investimento in valori mobiliari o altre attività finanziarie liquide ex articolo 50, paragrafo 1, e rimborso/riacquisto a richiesta. Sono ammessi comparti di investimento. Sono esclusi gli organismi chiusi e altre categorie indicate all’articolo 3. Sono vietate trasformazioni in organismi non soggetti alla direttiva e, per gli OICVM commercializzati in altri Stati membri, non possono essere imposte regole ulteriori nelle materie armonizzate, salvo le eccezioni previste.
Autorizzazione dell’OICVM
L’articolo 5 subordina l’attività dell’OICVM ad autorizzazione valida in tutti gli Stati membri. Per i fondi comuni serve l’approvazione della società di gestione, del regolamento del fondo e del depositario; per le società di investimento servono l’atto costitutivo e il depositario. L’autorizzazione è negata, tra l’altro, se la società di gestione non è autorizzata o se l’OICVM è vietato nella commercializzazione nel proprio Stato membro. Il termine ordinario di risposta è di due mesi dalla domanda completa. Ogni sostituzione della società di gestione o del depositario e ogni modifica del regolamento/atto costitutivo richiedono approvazione preventiva.
Società di gestione: accesso, capitale, organizzazione e vigilanza
Gli articoli 6-15 disciplinano autorizzazione, requisiti prudenziali e regole di condotta. La società di gestione necessita di previa autorizzazione nel proprio Stato membro; può svolgere, oltre alla gestione di OICVM, anche gestione discrezionale di portafogli e alcuni servizi accessori, se consentito dallo Stato membro, con applicazione delle pertinenti regole della direttiva 2004/39/CE. Il capitale iniziale minimo è di 125.000 EUR, aumentato con fondi propri aggiuntivi allo 0,02 % della parte eccedente 250 milioni di EUR dei portafogli gestiti, fino a un massimo complessivo di 10 milioni di EUR; sono previste garanzie alternative fino al 50 % del requisito aggiuntivo. La decisione sull’autorizzazione deve arrivare entro sei mesi. Sono previsti requisiti su onorabilità, almeno due persone che dirigono effettivamente l’attività, amministrazione centrale e sede legale nello stesso Stato membro, controllo dei conflitti di interesse, organizzazione amministrativa e contabile, gestione del rischio e procedure di reclamo.
Delega, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi
Gli articoli 13, 16-21 consentono la delega di funzioni solo a condizioni rigorose: la delega non può svuotare la società di gestione delle proprie funzioni, non può impedire la vigilanza efficace e la responsabilità resta in capo a società di gestione e depositario. La società di gestione può operare in altri Stati membri con succursale o in libera prestazione di servizi senza autorizzazioni aggiuntive o requisiti patrimoniali equivalenti. La procedura di notifica verso Stato membro ospitante è regolata da termini di 2 mesi per la succursale e di 1 mese per la prestazione di servizi. In caso di gestione transfrontaliera di un OICVM, la società di gestione resta soggetta sia alle regole organizzative del proprio Stato membro di origine sia alle regole di costituzione e funzionamento dell’OICVM dello Stato membro di origine dell’OICVM.
Depositario
Gli articoli 22-26 impongono che il patrimonio del fondo comune sia affidato a un depositario, il quale deve vigilare su emissione, vendita, riacquisto, rimborso, calcolo del valore delle quote, esecuzione delle istruzioni e destinazione dei proventi. Il depositario deve essere stabilito nello Stato membro di origine dell’OICVM, soggetto a regolamentazione prudenziale e dotato di adeguate garanzie professionali e finanziarie. È responsabile per i danni derivanti da inadempimento o errato adempimento dei suoi obblighi. Le funzioni di società di gestione e depositario non possono essere cumulate e la sostituzione del depositario deve essere disciplinata dal regolamento del fondo.
Società di investimento
Gli articoli 27-36 prevedono autorizzazione preventiva, forma giuridica determinata dagli Stati membri e sede legale nello Stato membro di origine. Se la società di investimento non designa una società di gestione, deve avere capitale iniziale almeno pari a 300.000 EUR e rispettare requisiti analoghi a quelli delle società di gestione in materia di organizzazione, onorabilità degli esponenti e stretti legami. Anche per le società di investimento sono previsti un depositario, regole di responsabilità, indipendenza delle funzioni e disciplina della sostituzione del depositario. In alcuni casi di società quotate gli Stati membri possono prevedere deroghe dall’obbligo di depositario, con specifiche condizioni di tutela e trasparenza.
Fusioni di OICVM
Gli articoli 37-48 consentono fusioni nazionali e transfrontaliere tra OICVM, con una o più tecniche di fusione ammesse. La fusione richiede autorizzazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro di origine dell’OICVM oggetto di fusione. Il progetto comune di fusione deve indicare tipo di fusione, motivi, impatto sugli investitori, criteri di valutazione, metodo di calcolo del rapporto di cambio, data di efficacia e regole sui trasferimenti patrimoniali. Sono previsti controllo da parte dei depositari, relazione di un depositario o revisore indipendente, informativa ai detentori di quote almeno 30 giorni prima della data limite per il recesso, diritto di riacquisto/rimborso o conversione senza spese aggiuntive e regole sui costi, che non possono essere caricati sui fondi o sui loro investitori, salvo i casi indicati.
Politica di investimento e limiti quantitativi
Gli articoli 49-57 fissano le attività ammissibili e i limiti di concentrazione. L’OICVM può investire in valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di altri OICVM o organismi equivalenti, depositi bancari, derivati e, in via accessoria, liquidità. Sono previsti limiti per emittente, controparte e gruppo, limiti per depositi e derivati OTC, limiti per investimenti in quote di altri organismi, e regole specifiche per la replica di indici, per investimenti fino al 100 % in titoli di un emittente pubblico, per OICVM feeder e per i primi sei mesi di vita dei fondi appena costituiti. L’esposizione complessiva in derivati non può superare il valore netto del portafoglio.
Strutture master-feeder
Gli articoli 58-67 consentono a un OICVM feeder di investire almeno l’85 % del proprio patrimonio in un OICVM master, con approvazione preventiva dell’autorità competente dello Stato membro di origine del feeder. Sono previste regole su accordo vincolante tra feeder e master, coordinamento del calcolo del NAV, sospensioni, liquidazione o fusione del master, scambi di informazioni tra depositari e revisori, e obblighi informativi rafforzati. Il prospetto del feeder deve contenere una serie specifica di informazioni, incluse il rapporto economico tra feeder e master, le remunerazioni e le implicazioni fiscali.
Informativa agli investitori
Gli articoli 68-82 impongono la pubblicazione di prospetto, relazione annuale e semestrale, nonché di informazioni chiave per gli investitori. Il prospetto deve consentire una valutazione informata del rischio e includere almeno le informazioni dell’allegato I; la relazione annuale e quella semestrale hanno contenuti minimi e termini di pubblicazione rispettivamente di quattro e due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Le informazioni chiave per gli investitori devono essere brevi, comprensibili, standardizzate, precontrattuali e gratuite, e contengono identificazione del prodotto, obiettivi e politica di investimento, performance/scenari, costi e profilo rischio-rendimento. Sono previste regole su traduzioni, supporti durevoli, accessibilità e responsabilità per la veridicità delle traduzioni.
Obblighi generali dell’OICVM
Gli articoli 83-90 vietano, salvo deroghe limitate, l’assunzione di prestiti, le garanzie per terzi, le vendite allo scoperto e impongono il rimborso delle quote su richiesta del detentore. Sono disciplinati sospensione temporanea del rimborso in casi eccezionali, criteri di valutazione del patrimonio, distribuzione dei rendimenti, emissione delle quote solo a fronte del versamento del prezzo netto e regime delle remunerazioni e spese imputabili al fondo o alla società di investimento.
Commercializzazione transfrontaliera
Gli articoli 91-96 disciplinano il passaporto dell’OICVM: la commercializzazione in altri Stati membri è ammessa previa notifica tramite autorità dello Stato membro di origine e senza ulteriori oneri procedurali nelle materie armonizzate. L’OICVM deve predisporre facilitazioni per pagamenti, rimborso e informazioni nello Stato membro ospitante. La notifica richiede documenti aggiornati, prospetto e informazioni chiave per gli investitori tradotti secondo regole specifiche. Lo Stato membro ospitante può verificare soltanto le misure commerciali e la correttezza delle comunicazioni di marketing, senza ostacolare l’accesso al mercato.
Autorità competenti, vigilanza, scambio di informazioni e sanzioni
Gli articoli 97-110 attribuiscono agli Stati membri il compito di designare le autorità competenti e conferiscono loro poteri di vigilanza e indagine ampi, inclusi accesso ai documenti, ispezioni, blocco di beni, sospensione delle emissioni e revoca dell’autorizzazione. È previsto un obbligo di cooperazione tra autorità, con procedure di scambio di informazioni, segreto d’ufficio e possibilità di intervento per violazioni transfrontaliere. L’articolo 99 impone sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive. L’articolo 106 introduce un obbligo di segnalazione da parte dei revisori in caso di violazioni gravi, pregiudizio alla continuità aziendale o rifiuto di certificazione.
Recepimento, applicazione, abrogazione e disposizioni transitorie
L’articolo 116 impone il recepimento entro il 30 giugno 2011 per le disposizioni elencate e l’applicazione dal 1° luglio 2011; l’articolo 118 estende l’applicazione generale della direttiva a decorrere dal 1° luglio 2011. L’articolo 117 abroga la direttiva 85/611/CEE con effetto dal 1° luglio 2011, fatti salvi i termini transitori dell’allegato III. Gli OICVM devono sostituire il prospetto semplificato con le informazioni chiave per gli investitori entro 12 mesi dalla scadenza del termine di recepimento delle misure di esecuzione di cui all’articolo 78, paragrafo 7. La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione entro il 1° luglio 2013.
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