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Ordinanza

Ordinanza n. 278/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione - del provvedimento del 3.3.2024 - prot. n.15406, a firma del Dirigente dell’Area IV – Urbanistica, Demanio e Ambiente del Comune di Trani, recante diniego alla richiesta di permesso di costruire del 24.1.2025 - prot. n. 5482 (Pratica Edilizia n. 5/2025) per la realizzazione di un fabbricato residenziale su suolo edificabile posto nell’abitato di Trani alla via Pansini angolo via N. De Roggiero, censito in catasto al fg. 15 p.lla 3240; - della precedente nota del 21.2.2025 - prot. n. 12992 a firma del Dirigente dell’Area IV – Urbanistica, Demanio e Ambiente del Comune di Trani recante i pretesi motivi ostativi all’accoglimento della istanza ex art. 10 bis della L.n. 241/90; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202500643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo a una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale su un suolo sito nel Comune di Trani. Nel giudizio sono emerse divergenti opinioni circa il regime urbanistico applicabile all'area di proprietà delle ricorrenti. In particolare, occorre accertare la concreta disciplina urbanistica del suolo alla luce del vigente PUG del Comune di Trani e verificare se sia applicabile l'art. 6.02, comma 5, delle N.T.A. del PUG, invocato a sostegno della domanda edilizia e relativo all'inserimento di nuovi volumi nei vuoti o residui inedificati degli isolati, entro i limiti ivi indicati.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento. Ha disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al Dirigente dell'Ufficio tecnico comunale del Comune di Barletta, incaricandolo di esporre la disciplina urbanistica concreta del suolo alla luce del vigente PUG del Comune di Trani e, in particolare, di accertare l'applicabilità dell'art. 6.02, comma 5, delle relative N.T.A. La verificazione dovrà svolgersi entro 60 giorni e la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro il 30 settembre 2026. È stata fissata l'udienza di discussione del merito per il 3 novembre 2026. Non risulta adottata una decisione sulla domanda cautelare né una regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    eventuale verificazione demandata a un organismo pubblico, ai sensi dell'art. 66 del codice del processo amministrativo

    La disposizione è utilizzata per disporre una verificazione tecnica affidata al dirigente dell'ufficio tecnico di un comune diverso da quello resistente, al fine di accertare la disciplina urbanistica concretamente applicabile al suolo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    pretesi motivi ostativi all'accoglimento della istanza

    La norma è richiamata con riferimento al preavviso di rigetto precedentemente comunicato dal Comune; l'ordinanza non formula una valutazione sulla sua legittimità.

  • art. 6.02, comma 5, N.T.A. del P.U.G. del Comune di Trani

    Nel caso di vuoti e/o residui inedificati di isolati, al fine di favorire la ricucitura formale degli stessi, si prevede l’inserimento di nuovi volumi, nei limiti del 70% della superficie del lotto e con un’altezza massima non superiore a 1,5 l’ampiezza della larghezza stradale (oss.106)

    La disposizione costituisce il parametro urbanistico la cui applicabilità al suolo deve essere verificata prima della decisione sul merito del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, ai fini della decisione su un ricorso edilizio-urbanistico, sussistono divergenze sulla concreta disciplina urbanistica applicabile al suolo, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di definire la controversia nel merito.
  • La verificazione in materia urbanistica può essere affidata al dirigente dell'ufficio tecnico di un comune diverso da quello che ha adottato l'atto impugnato, con quesiti specificamente diretti ad accertare la disciplina dello strumento urbanistico vigente e l'applicabilità della disposizione invocata dal richiedente il titolo edilizio.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziPiani regolatori e variantiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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