Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 302/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 7 marzo 2024, n. 649 in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2020, n. 440, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6096 e, ove occorra, del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, n. 440/2020 come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 6096/2022; per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 400/2025/R/gas in data 5 agosto 2025; ove occorrer possa, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 156/2024/R/gas, unitamente all'allegato A alla stessa, oltre che della delibera ARERA 448/2022/R/GAS e del Documento per la consultazione 41/2023/R/GAS e della delibera ARERA 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ai sensi dell'art. 112, comma 3, cod. proc. amm. per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A2A s.p.a. per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente della Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, riavviato con deliberazione dell’autorità 156/2024/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa, ove occorrer possa, la Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas.

Giustizia amministrativa202504302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: deliberazione ARERA n. 400/2025/R/gas del 5 agosto 2025, nonché, ove occorrente, ulteriori deliberazioni e atti presupposti, connessi e conseguenziali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto un’azione di ottemperanza deducendo il contrasto della deliberazione ARERA n. 400/2025/R/gas con le statuizioni contenute nelle sentenze del TAR Lombardia n. 440/2020 e n. 649/2024, quest’ultima resa in esecuzione della prima e confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 6096/2022. Nel medesimo ricorso sono state formulate anche censure dirette a contestare la legittimità della deliberazione per contrasto con la normativa di riferimento, tra cui quella relativa alla qualificazione della misura sottoposta alla Commissione europea come aiuto di Stato. A2A s.p.a. ha proposto ricorso incidentale formulando esclusivamente censure di annullamento fondate sul contrasto diretto della deliberazione con la normativa applicabile, inclusa, ove occorrente, la deliberazione ARERA n. 156/2024/R/gas.

La decisione

Il TAR ha rilevato che il giudizio cumula un’azione di ottemperanza, soggetta al relativo rito, con ordinarie azioni di impugnazione della deliberazione ARERA n. 400/2025/R/gas, comprese quelle proposte in via incidentale. Poiché le azioni cumulate sono soggette a riti diversi, ha disposto la conversione del rito in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a. Il Collegio ha inoltre ritenuto opportuno coinvolgere la Commissione europea, in ragione delle questioni riguardanti la qualificazione della misura come aiuto di Stato e dell’identità delle questioni con altro giudizio. Ha quindi richiesto alla Commissione, ai sensi dell’art. 29, paragrafo 1, del regolamento UE 2015/1589, di depositare osservazioni scritte anche nel presente giudizio entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di causa, autorizzandola a partecipare all’udienza per eventuali osservazioni orali. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 21 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione definitiva sulla fondatezza delle azioni o sulle censure dedotte.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    in caso di cumulo in uno stesso giudizio di azioni soggette riti diversi, si applica il rito ordinario

    La disposizione giustifica la conversione del rito quando nel medesimo giudizio siano cumulate l’azione di ottemperanza e ordinarie azioni di annullamento soggette a riti differenti.

  • art. 29, paragrafo 1, regolamento UE 2015/1589

    È utilizzato dal TAR quale base per richiedere alla Commissione europea osservazioni scritte e autorizzarne la partecipazione all’udienza in una controversia riguardante una possibile misura di aiuto di Stato.

  • art. 29, paragrafo 2, regolamento UE 2015/1589

    È richiamato in relazione all’istanza già presentata dalla Commissione europea per intervenire con osservazioni scritte e orali in un giudizio avente questioni identiche.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È indicato dalle ricorrenti quale fondamento della domanda subordinata di risarcimento dei danni connessi all’impossibilità o mancata esecuzione in forma specifica, ovvero alla violazione o elusione del giudicato; il TAR non decide nel merito tale domanda.

Massime di principio

  • Quando nello stesso giudizio sono cumulate un’azione di ottemperanza e ordinarie azioni di annullamento soggette a riti diversi, deve essere applicato il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a.
  • La deduzione, accanto al contrasto dell’atto con il giudicato, di autonome censure fondate sul contrasto diretto dell’atto con la normativa di riferimento integra la proposizione di un’ordinaria azione di impugnazione, distinta dall’azione di ottemperanza.
  • In una controversia amministrativa riguardante una misura potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, il giudice nazionale può richiedere alla Commissione europea osservazioni scritte e autorizzarne la partecipazione all’udienza ai sensi dell’art. 29 del regolamento UE 2015/1589.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti specialiRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.