Sentenza del 23/02/2018 n. 4398 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due cartelle di pagamento relative agli anni IVA 2002 e 2003, emesse dopo un controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis. L'Amministrazione aveva disconosciuto il credito IVA riportato dal 2001, poiché per tale annualità la dichiarazione IVA risultava omessa. In Cassazione la società ha dedotto, tra l'altro, l'omessa pronuncia sulla presunta illegittimità dell'iscrizione a ruolo, l'erronea applicazione del controllo automatizzato e vizi di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza della CTR contenesse una pronuncia, anche implicita, sulla legittimità delle cartelle; ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla giurisdizione, perché l'omessa pronuncia costituisce un vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; ha confermato che, in caso di omessa dichiarazione IVA, l'Amministrazione può iscrivere a ruolo l'imposta detratta mediante controllo automatizzato, purché il controllo sia meramente formale e non comporti valutazioni sostanziali. La Corte ha inoltre precisato che il contribuente può ancora dimostrare, nel giudizio contro la cartella, l'effettiva sussistenza del diritto alla detrazione, ma tale questione non era stata specificamente dedotta. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Controllo automatizzato delle dichiarazioni
Consente all'Amministrazione di effettuare controlli automatizzati e meramente formali sui dati dichiarati e di procedere alla liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis
Liquidazione dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione
È applicabile anche per verificare formalmente crediti IVA riportati in annualità successive, inclusi i casi in cui la dichiarazione relativa all'anno di origine del credito sia stata omessa, purché non siano necessarie valutazioni sostanziali o attività istruttorie diverse dal raffronto con i dati dell'Anagrafe tributaria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55
Disciplina l'accertamento induttivo in caso di omessa dichiarazione. La società sosteneva che tale procedura fosse necessaria per negare il credito, ma la Corte ha ritenuto legittimo l'utilizzo preliminare del controllo automatizzato per il disconoscimento formale del credito.
Art. 112 c.p.c.
Principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande proposte. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque deciso implicitamente sulla legittimità delle cartelle.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia costituisce un vizio processuale riconducibile alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e non un motivo attinente alla giurisdizione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Riguarda il divieto di domande nuove in appello. La Corte ha osservato che, se il giudice d'appello ha implicitamente deciso sulla questione, l'eventuale violazione deve essere contestata specificamente con ricorso per cassazione.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla relativa disciplina, il motivo concernente la motivazione doveva indicare chiaramente il fatto controverso e le ragioni dell'insufficienza o contraddittorietà; la mancata individuazione ha comportato l'inammissibilità del quarto motivo.
Cass., Sezioni Unite, n. 17757 del 2016
Il diritto alla detrazione non può essere negato per la sola omessa dichiarazione annuale se il contribuente dimostra l'effettiva sussistenza dei presupposti sostanziali.
Anche in presenza di omessa dichiarazione, il contribuente può provare che gli acquisti sono stati effettuati da un soggetto passivo IVA, sono stati assoggettati all'imposta e sono destinati a operazioni imponibili, purché la detrazione sia stata esercitata entro il termine previsto.
Cass., Sezioni Unite, n. 17758 del 2016
In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente.
Il controllo automatizzato può costituire legittimamente il primo intervento dell'Amministrazione per disconoscere formalmente un credito IVA non risultante da una dichiarazione presentata, senza impedire al contribuente di dimostrare successivamente in giudizio la fondatezza sostanziale del credito.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione IVA non consente automaticamente all'Amministrazione di negare in via definitiva il credito, ma legittima il disconoscimento iniziale e l'iscrizione a ruolo mediante controllo automatizzato, quando l'operazione sia soltanto formale.
- Il controllo automatizzato è legittimo se si limita al raffronto dei dati dichiarativi e dell'Anagrafe tributaria; se invece richiede valutazioni sostanziali, estimative o istruttorie, può essere necessario un diverso procedimento di accertamento.
- Il contribuente destinatario della cartella deve contestare specificamente sia l'illegittimità della procedura sia, soprattutto, la sussistenza concreta del diritto alla detrazione, producendo la documentazione relativa agli acquisti, all'IVA assolta e alla destinazione a operazioni imponibili.
- La mancata dichiarazione dell'anno di formazione del credito costituisce un ostacolo probatorio e procedurale, ma non elimina necessariamente il diritto sostanziale se questo viene dimostrato nei termini e con la documentazione richiesta.
- I vizi di omessa pronuncia devono essere dedotti come errori processuali e non come questioni di giurisdizione; inoltre, i motivi di ricorso per cassazione devono individuare con precisione la domanda non esaminata o il fatto decisivo controverso.
- Quando il giudice d'appello decide implicitamente una questione, la parte interessata deve contestare specificamente tale statuizione in Cassazione; non è sufficiente limitarsi a lamentare genericamente il silenzio del giudice.
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