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Interpello

Risposta n. 242 del 15/07/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la contribuente, la presenza della badante non dovrebbe pregiudicare l’esenzione, poiché non si tratta di un familiare convivente ma di un’assistente esterna al nucleo anagrafico.

Esenzione dal canone TV per contribuente ultra 75enne con badante convivente

Il quesito

La contribuente chiede se la convivenza con una badante, estranea al nucleo familiare anagrafico ma titolare di reddito proprio, impedisca di ottenere l’esenzione dal canone Rai prevista dall’art. 1, comma 132, della legge n. 244/2007, considerato il reddito personale inferiore a 8.000 euro.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la convivenza con la badante, in quanto soggetto diverso dal coniuge o dall’unito civilmente e titolare di reddito proprio, faccia venir meno il requisito della non convivenza richiesto dalla norma. Di conseguenza la contribuente non può rendere la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione dal canone TV.

Esenzione dal canone TV e convivenza con una badante

L’interpello riguarda la possibilità per una contribuente di età superiore a 75 anni, con reddito annuo inferiore a 8.000 euro, di beneficiare dell’esenzione dal canone Rai nonostante conviva con una badante regolarmente assunta e retribuita. Il caso pone il problema dell’interpretazione del requisito della non convivenza con altri soggetti titolari di reddito proprio.

Fattispecie rappresentata dalla contribuente

La contribuente riferisce di percepire un reddito annuo inferiore a 8.000 euro e di convivere, per le proprie condizioni di invalidità, con una badante. La retribuzione della badante sarebbe sostenuta con parte della pensione della contribuente, integrata dal contributo INPS Home Care Premium e da un contributo economico dei figli. La badante non appartiene anagraficamente al nucleo familiare della contribuente, composto dalla sola istante.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

La contribuente chiede se la convivenza con la badante possa pregiudicare la richiesta di esenzione dal pagamento del canone TV prevista dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare, l’interpello segnala una possibile differenza tra la dichiarazione sostitutiva per l’esenzione, che richiede di attestare di non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge o dall’unito civilmente titolari di un reddito proprio, e la dichiarazione di variazione dei presupposti, che fa riferimento alla presenza di un altro familiare convivente.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama innanzitutto l’articolo 1 del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, che disciplina il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni per i detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione. Viene poi richiamato l’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l’abolizione del canone per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni con reddito proprio e del coniuge non superiore a determinate soglie, a condizione che non vi siano conviventi.

Per l’anno 2018, viene inoltre richiamato il decreto ministeriale 16 febbraio 2018, che ha elevato la soglia reddituale da 6.713,98 euro a 8.000 euro. L’accesso al beneficio richiede la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Requisiti per l’agevolazione

L’Agenzia riepiloga i requisiti necessari per ottenere l’esenzione:

  • aver compiuto 75 anni entro il termine di pagamento del canone RAI, indicato nel testo come 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno;
  • non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio;
  • possedere un reddito annuo, unitamente a quello del coniuge o dell’unito civilmente, non superiore a 6.713,98 euro per le richieste fino al 2017 oppure a 8.000 euro per l’anno 2018.

Chiarimenti di prassi richiamati

L’Agenzia richiama la circolare n. 46 del 20 settembre 2010, che ha chiarito come il requisito della non convivenza con altri soggetti diversi dal coniuge debba essere interpretato nel senso che il beneficiario non deve convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un reddito proprio.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

Applicando tale interpretazione al caso concreto, l’Agenzia osserva che la contribuente convive con la badante, la quale percepisce una retribuzione e quindi è titolare di un reddito proprio. Questa circostanza impedisce di soddisfare il requisito della non convivenza con altri soggetti titolari di reddito autonomo.

Parere conclusivo dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che la contribuente non può beneficiare dell’esenzione dal canone TV, poiché la convivenza con la badante, soggetto diverso dal coniuge o dall’unito civilmente e titolare di reddito proprio, rende impossibile rendere la dichiarazione sostitutiva necessaria per l’agevolazione. Il fatto che la badante non appartenga al nucleo familiare anagrafico non è sufficiente a superare il requisito normativo della non convivenza con altri soggetti titolari di reddito.

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