Cassazione Penale, Sentenza n. 38358/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p.: il ricorrente contestava la mancata retrodatazione dei termini di durata della seconda misura cautelare (custodia in carcere per il reato associativo ex art. 416 c.p.) alla data della prima ordinanza cautelare relativa a fatti per i quali era stata adottata custodia in carcere (reati ex artt. 110 e 624-bis c.p.). Sosteneva che gli elementi a fondamento della successiva ordinanza cautelare erano già "desumibili" dagli atti della prima ordinanza e quindi la decorrenza della seconda misura avrebbe dovuto essere retrodatata
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per motivi manifestamente infondati e per mera reiterazione di doglianze già disattese dal tribunale del riesame. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia efficacemente confutato la motivazione del giudice di merito, il quale aveva correttamente applicato il principio secondo cui la retrodatazione prevista dall'art. 297, comma 3, c.p.p. opera solo se, al momento del primo provvedimento/rinvio a giudizio, il pubblico ministero disponeva di un compendio documentale o dichiarativo idoneo a permettere un "meditato apprezzamento prognostico" della concludenza e gravità degli indizi relativi al reato successivo. Nel caso di specie il tribunale di riesame aveva accertato che i documenti prodotti prima del 7.6.2021 non consentivano tale valutazione rispetto al reato associativo, sicché non risultava fondata la richiesta di retrodatazione. Conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 310, c.p.p.
norma che ha disciplinato il rito con cui il tribunale di Catania è stato adito in sede di riesame (competenza per impugnazioni cautelari)
art. 297, co. 3, c.p.p.
disciplina la possibilità di retrodatare la decorrenza dei termini di custodia cautelare quando vi siano più misure per fatti connessi; la Corte interpreta la norma richiedendo che, al momento del primo provvedimento, vi sia un compendio indiziario che permetta al pubblico ministero un "meditato apprezzamento prognostico" della gravità e concludenza degli indizi relativi ai fatti successivi
art. 12, lett. b), c.p.p.
richiamata in tema di connessione qualificata tra procedimenti/fatti (es.: connessione teleologica o per concorso di reati) che giustifica, in astratto, l'applicazione delle regole sulla retrodatazione quando sussistono i presupposti probatori
art. 416 c.p.
fattispecie di associazione (reato contestato con la seconda ordinanza cautelare); la sua rilevanza ai fini della retrodatazione dipende dalla effettiva desumibilità degli indizi gia' dagli atti della prima ordinanza
art. 624-bis c.p.
reato (ricettazione) per il quale era stata adottata la prima ordinanza: il tribunale del riesame ha ritenuto che, pur essendo il reato strumento del programma criminoso dell'associazione, non sussisteva nei primi atti un compendio idoneo a fondare la misura per il reato associativo
art. 110 c.p.
concorso di persone nel reato: citato quale contesto dei fatti oggetto della prima ordinanza
art. 81, cpv., c.p.
richiamato per spiegare la riconducibilità di più reati a una medesima determinazione volitiva (rilevanza ai fini della connessione teleologica), ma la sua applicazione concreta ai fini della retrodatazione richiede il compendio indiziario necessario
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente alle spese e ad ammenda per ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte l'ha applicata per imporre il pagamento della somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare (art. 297, co. 3, c.p.p.) opera solo se, al momento del primo provvedimento o rinvio a giudizio, il pubblico ministero possedeva un compendio indiziario e documentale che consentisse un "meditato apprezzamento prognostico" della concludenza e della gravità degli indizi relativi ai fatti successivi; la mera conoscibilità storica degli elementi non è sufficiente
- Quando vi siano più provvedimenti cautelari per fatti connessi, il giudice deve verificare se gli elementi posti a fondamento del secondo provvedimento fossero già desumibili dagli atti della prima ordinanza senza richiedere ulteriori indagini o rielaborazioni probatorie
- In sede di impugnazione in Cassazione il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito: la riproposizione generica di doglianze già respinte può essere dichiarata inammissibile
- La giurisprudenza di legittimità richiede che il compendio indiziario abbia già una portata dimostrativa (idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare) al momento del primo provvedimento; se ciò non sussiste la separata iscrizione delle notizie di reato e la successiva misura non può essere retrodatata
- Ricorrere in Cassazione con motivi manifestamente infondati o meramente reiterativi espone al rischio di condanna alle spese e all'applicazione di ammende ex art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare la fondatezza giuridica e la novità dei motivi prima di proporre ricorso
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