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Sentenza

Sentenza n. 1034/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202303891

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a opere interne ed esterne, tra cui una veranda e una scala interna

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto deducendo, con il primo motivo, l'errata valutazione delle censure relative alla violazione dell'art. 79 della legge regionale n. 61/1985 e dell'art. 6 della legge n. 171/1973, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 88 c.p.a. e l'errata valutazione delle censure relative alla violazione degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per genericità, perplessità, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La controversia riguardava il diniego comunale di sanatoria, motivato dal contrasto delle opere con l'art. 17 e l'art. 5 delle NTA della Variante al PRG: secondo il Comune, gli interventi non erano qualificabili come mera manutenzione, bensì come ristrutturazione edilizia non consentita negli spazi classificati come scoperti di pertinenza delle unità edilizie. Nel corso del giudizio d'appello, l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione poiché il Comune aveva successivamente applicato una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione per la veranda e la scala interna, concedendo anche la rateizzazione del pagamento.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che i successivi provvedimenti comunali di applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione e di rateizzazione avevano fatto venir meno l'interesse dell'appellante alla decisione sull'impugnazione del diniego di sanatoria. Il Comune ha aderito alla richiesta di improcedibilità, chiedendo subordinatamente il rigetto nel merito. Il Collegio non ha quindi esaminato i motivi d'appello né la legittimità del diniego originario. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 79 legge regionale 27 giugno 1985, n. 61

    Norma richiamata dall'appellante quale parametro di legittimità del diniego, senza esame nel merito da parte del Consiglio di Stato.

  • art. 6 legge 16 aprile 1973, n. 171

    Norma richiamata dall'appellante quale parametro di legittimità del diniego, senza esame nel merito da parte del Consiglio di Stato.

  • art. 17 NTA della Variante al PRG

    Disposizione urbanistica posta dal Comune a fondamento della non sanabilità degli interventi realizzati negli spazi classificati come scoperti di pertinenza delle unità edilizie; la relativa legittimità non è stata esaminata per l'improcedibilità dell'appello.

  • art. 5 NTA della Variante al PRG

    Disposizione urbanistica richiamata nel diniego comunale per qualificare gli interventi come ristrutturazione non ammessa; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Norma richiamata dall'appellante in relazione al difetto di motivazione del provvedimento, senza decisione di merito.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Norma richiamata dall'appellante in relazione alle garanzie partecipative e al preavviso di rigetto, senza decisione di merito.

  • art. 88 c.p.a.

    Norma invocata dall'appellante con riguardo alla sentenza di primo grado, senza esame della relativa censura.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di provvedimenti amministrativi che rendano non più utile la decisione sull'impugnazione determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso o dell'appello.
  • Quando il giudice dichiara l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non procede all'esame dei motivi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la sopravvenienza che determina l'improcedibilità rende non necessaria una pronuncia sul merito e le circostanze del caso lo giustificano.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiDestinazioni d'uso e zone omogeneeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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