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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26329/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

AMATO aveva chiesto l'autorizzazione a un colloquio visivo prolungato nel mese di febbraio 2021 sostenendo che, pur avendo fruito delle due telefonate mensili nel mese precedente (gennaio 2021), tali telefonate non dovrebbero essere considerate sostitutive del colloquio visivo e, quindi, non impedirebbero la fruizione del colloquio prolungato. Il ricorso per cassazione censura la presunta errata applicazione dell'art. 37 comma 10 del D.P.R. n. 230/2000 in relazione all'art. 41-bis e lamenta carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del Tribunale di Sorveglianza

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 37 comma 10 del DPR 230/2000 si applica anche ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis, con l'adattamento che la mancata effettuazione del colloquio 'nella settimana precedente' si intende, per i soggetti 41-bis, come mancata effettuazione 'nel mese precedente'. Il Collegio ha inoltre confermato che le corrispondenze telefoniche autorizzate (due telefonate mensili di 10 minuti) sono alternative e non aggiuntive rispetto ai colloqui visivi ex art. 41-bis, comma 2-quater L. 354/1975; essendo AMATO venuto a contatto con due telefonate nel mese precedente, non sussisteva il presupposto per il colloquio visivo prolungato nel mese successivo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37 comma 10

    Applicabile anche ai detenuti sottoposti al regime 41-bis previo adattamento; il requisito della mancata fruizione del colloquio nella "settimana" precedente viene interpretato, per i 41-bis, come mancata fruizione nel "mese" precedente

  • art. 41-bis ordine penitenziario / disciplina regime 41-bis

    Il regime differenziato richiede adattamenti applicativi delle norme ordinarie sulle comunicazioni e colloqui; la Corte ha applicato l'adattamento temporale (settimana -> mese)

  • art. 41-bis, comma 2-quater, L. 354/1975

    "[...] solo per coloro che non effettuano colloqui può essere autorizzato, con provvedimento motivato del direttore dell'istituto [...] un colloquio telefonico mensile con i familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto, comunque, a registrazione."

    Le telefonate autorizzate secondo questa disposizione sono considerate alternative ai colloqui visivi (sostitutive e non aggiuntive), quindi la fruizione di tali telefonate nel mese precedente esclude il presupposto della mancata fruizione utile per ottenere il colloquio visivo prolungato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, 26.11.2013, n. 49725 (rv. 258764)

    Precedente che ha affermato il principio interpretativo per cui, nel regime 41-bis, il requisito della mancata fruizione nella settimana precedente va inteso come mancata fruizione nel mese precedente

Massime di principio

  • Nel regime 41-bis il parametro temporale per la valutazione della mancata fruizione di colloqui (per ottenere un colloquio prolungato) va interpretato in termini mensili e non settimanali.
  • Le telefonate autorizzate ex art. 41-bis, comma 2-quater, hanno natura alternativa rispetto ai colloqui visivi: se il detenuto ha fruito delle telefonate mensili autorizzate, non sussiste il presupposto per un colloquio visivo prolungato compensativo nel periodo successivo.
  • Per ottenere un colloquio visivo prolungato il detenuto deve provare l'assenza delle forme di contatto previste (compresi i colloqui telefonici autorizzati) nel periodo rilevante; la mera mancata fruizione del solo colloquio visivo può non essere sufficiente se sono state autorizzate telefonate sostitutive.
  • Contestate le decisioni sull'accesso ai colloqui va esaminato il testo normativo specifico (art. 41-bis e norme regolamentari) e la prassi applicativa del direttore dell'istituto, poiché la telefonata è prevista come misura discrezionale/compensativa soggetta a regime autorizzativo.
  • In fase difensiva, se si vuole ottenere un colloquio prolungato, è utile documentare dettagliatamente la mancata fruizione di qualsiasi forma di contatto nel periodo rilevante e, se del caso, impugnare gli atti amministrativi (autorizzazioni/negazioni) del direttore dell'istituto.
  • La giurisprudenza consolidata favorevole all'interpretazione sostitutiva delle telefonate rende più difficile il successo di ricorsi che sostengano l'additività delle telefonate rispetto ai colloqui visivi.

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