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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2255/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza (artt. 4 e 4‑bis L. n. 401/1989) e per intestazione fittizia di agenzie di scommesse nel periodo da giugno 2018 a gennaio 2019. La difesa deduceva carenza di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto motivata la misura degli arresti domiciliari, riportando elementi a sostegno: il reato associativo e i reati fine erano contestati fino al 2019; la ricorrente svolgeva un ruolo strategico (gestione della cabina di regia elettronica e della contabilità della rete); era legata da vincoli familiari e di convivenza con il capo dell'organizzazione (Antonio Padovani); la sede risultava ancora operativa al momento dell'esecuzione della misura; il sequestro/oscura­mento potevano essere neutralizzati con nuovi siti e altri prestanome, integrando il rischio di reiterazione. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • L. n. 401 del 1989, artt. 4 e 4‑bis

    Le norme riguardano l'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza: sono state utilizzate per qualificare i reati oggetto dell'associazione e costituiscono la base dei "reati scopo" contestati all'organizzazione; la partecipazione a tale associazione ha giustificato l'applicazione di misure cautelari nei confronti di chi svolgeva ruoli tecnici e contabili.

  • Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella discussione circa la presunta "listezza" di reati che possano comportare una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare: la Corte esamina e respinge l'assunto della difesa, affermando che non opera una presunzione automatica e che la misura cautelare va motivata con riferimento agli elementi concreti e attuali del caso.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari per associazioni finalizzate a reati economico‑telematici, il giudice valuta la sussistenza del pericolo di reiterazione guardando alla operatività concreta dell'organizzazione (sedi, sistemi elettronici, siti web) al momento dell'esecuzione della misura.
  • Il ruolo funzionale dell'indagato (es. gestione della 'cabina di regia' e contabilità) e i vincoli familiari o di convivenza con i capi possono rafforzare la motivazione sulla necessità della misura cautelare, perché accrescono la probabilità di mantenimento del controllo sull'attività illecita.
  • Il semplice sequestro di attrezzature o l'oscuramento di siti non escludono il rischio di continuità dell'attività criminale se persistono possibilità concrete di replicare il sistema con nuovi siti o prestanome; il giudice tiene conto di questa circostanza nel valutare la cautela.
  • La difesa che censura le esigenze cautelari deve contestare la attualità e la concretezza del pericolo con argomenti specifici e prove che dimostrino l'impossibilità pratica di reiterazione; osservazioni generiche sulla carenza motivazionale spesso non sono sufficienti.
  • La parte soccombente nel ricorso cautelare può essere condannata alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; quindi, valutare il rapporto costi‑benefici prima di impugnare è prudente.

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