Cassazione Penale, Sentenza n. 2255/2022 del 20/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza (artt. 4 e 4‑bis L. n. 401/1989) e per intestazione fittizia di agenzie di scommesse nel periodo da giugno 2018 a gennaio 2019. La difesa deduceva carenza di motivazione in ordine all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto motivata la misura degli arresti domiciliari, riportando elementi a sostegno: il reato associativo e i reati fine erano contestati fino al 2019; la ricorrente svolgeva un ruolo strategico (gestione della cabina di regia elettronica e della contabilità della rete); era legata da vincoli familiari e di convivenza con il capo dell'organizzazione (Antonio Padovani); la sede risultava ancora operativa al momento dell'esecuzione della misura; il sequestro/oscuramento potevano essere neutralizzati con nuovi siti e altri prestanome, integrando il rischio di reiterazione. In conseguenza del rigetto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L. n. 401 del 1989, artt. 4 e 4‑bis
Le norme riguardano l'esercizio abusivo di giochi e scommesse a distanza: sono state utilizzate per qualificare i reati oggetto dell'associazione e costituiscono la base dei "reati scopo" contestati all'organizzazione; la partecipazione a tale associazione ha giustificato l'applicazione di misure cautelari nei confronti di chi svolgeva ruoli tecnici e contabili.
Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione circa la presunta "listezza" di reati che possano comportare una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare: la Corte esamina e respinge l'assunto della difesa, affermando che non opera una presunzione automatica e che la misura cautelare va motivata con riferimento agli elementi concreti e attuali del caso.
Art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'imposizione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari per associazioni finalizzate a reati economico‑telematici, il giudice valuta la sussistenza del pericolo di reiterazione guardando alla operatività concreta dell'organizzazione (sedi, sistemi elettronici, siti web) al momento dell'esecuzione della misura.
- Il ruolo funzionale dell'indagato (es. gestione della 'cabina di regia' e contabilità) e i vincoli familiari o di convivenza con i capi possono rafforzare la motivazione sulla necessità della misura cautelare, perché accrescono la probabilità di mantenimento del controllo sull'attività illecita.
- Il semplice sequestro di attrezzature o l'oscuramento di siti non escludono il rischio di continuità dell'attività criminale se persistono possibilità concrete di replicare il sistema con nuovi siti o prestanome; il giudice tiene conto di questa circostanza nel valutare la cautela.
- La difesa che censura le esigenze cautelari deve contestare la attualità e la concretezza del pericolo con argomenti specifici e prove che dimostrino l'impossibilità pratica di reiterazione; osservazioni generiche sulla carenza motivazionale spesso non sono sufficienti.
- La parte soccombente nel ricorso cautelare può essere condannata alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; quindi, valutare il rapporto costi‑benefici prima di impugnare è prudente.
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