Regolamento (UE) 2019/1812
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1812 della Commissione del 23 ottobre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione uniforme in NC di una specifica borraccia riutilizzabile in vetro borosilicato, imponendone l’inquadramento nel codice 7013 99 00. La misura è adottata per garantire un’applicazione omogenea della nomenclatura combinata nell’Unione, secondo le regole generali di interpretazione e il codice doganale dell’Unione. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione nella nomenclatura combinata UE di una borraccia riutilizzabile in vetro borosilicato con tappo in acciaio e accessori in silicone.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata (NC), della merce descritta nell’allegato del regolamento, con effetto vincolante per le autorità doganali e gli operatori economici nell’Unione europea. Riguarda in particolare le decisioni di classificazione tariffaria ai sensi del codice doganale dell’Unione e della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Sono esclusi dall’effetto di classificazione i prodotti diversi da quello specificamente descritto nell’allegato; le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possono tuttavia essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1812 della Commissione interviene per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata, classificando una specifica borraccia riutilizzabile in vetro borosilicato con accessori in acciaio e silicone. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CEE) n. 2658/87 e del codice doganale dell’Unione, cui fa riferimento per i criteri di classificazione e per la gestione delle informazioni tariffarie vincolanti.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama l’esigenza di assicurare uniformità interpretativa nella NC e applica le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata. La base giuridica è individuata nel regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2.
Ambito oggettivo della classificazione
Il regolamento riguarda esclusivamente la merce descritta nell’allegato: una borraccia per l’acqua riutilizzabile in vetro borosilicato trasparente, con tappo a vite in acciaio inossidabile, guarnizione interna in silicone, anello per il trasporto e manicotto antiscivolo amovibile. Le caratteristiche fisiche rilevanti indicate sono: altezza di circa 220 mm, diametro di 60 mm, diametro del collo di circa 30 mm e capacità di 0,6 litri.
Codice NC assegnato e motivazione
La merce è classificata nel codice NC 7013 99 00. La motivazione riportata nell’allegato fa leva sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 7013 e 7013 99 00. Viene espressamente esclusa la classificazione alla voce 7010, relativa a bottiglie, boccette e altri recipienti di vetro per il trasporto o l’imballaggio, poiché l’articolo non è comunemente utilizzato nel commercio; il bene è invece ricondotto agli “altri oggetti di vetro” della voce 7013.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 disciplina il regime transitorio delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Il titolare può continuare a invocarle per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia doganale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Per il caso specifico, la borraccia riutilizzabile in vetro borosilicato con tappo a vite in acciaio inossidabile, guarnizione in silicone, anello di trasporto e manicotto antiscivolo amovibile è classificata nel codice 7013 99 00.
Motivazione tecnico-doganale della classificazione
Dall’allegato risulta che la classificazione è fondata sulle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata e sul testo dei codici NC 7013 e 7013 99 00. È esclusa la voce 7010 relativa a bottiglie e recipienti di vetro per trasporto o imballaggio, perché l’articolo non è comunemente utilizzato nel commercio; il bene è quindi ricondotto alla voce 7013 come altro oggetto di vetro per usi analoghi.
Informazioni tariffarie vincolanti non conformi
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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