Cassazione Penale, Sentenza n. 16155/2022 del 27/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per tentato furto; si deduceva inosservanza dell'art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante della "destrezza", lamentando che la condotta non avrebbe costituito un "quid pluris" rispetto al furto semplice e che, essendosi l'azione arrestata allo stadio del tentativo per intervento della polizia (segnalato dal complice), non sarebbe stato possibile valutare una abilità effettiva, concreta e completa nell'appropriazione del bene.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'aggravante della destrezza richiede un comportamento, posto prima o durante l'impossessamento, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza idoneo a sorprendere o eludere la sorveglianza sul bene. Ha ritenuto che l'azione dell'imputata, consistente nell'"infilare di straforo una mano nella borsetta" della vittima, costituisse quella abilità particolare richiesta dalla norma; ha inoltre precisato che la circostanza aggravante è compatibile con il tentativo di furto e che l'interruzione del fatto derivò dall'allarme lanciato dal complice/palo e non dalla mera percezione dell'offesa. La cassazione ha quindi confermato la condanna e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen.
La circostanza aggravante della "destrezza" richiede un comportamento, posto prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; tale modalità esecutiva deve costituire un "quid pluris" rispetto alla mera materialità del furto semplice
Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli), Rv. 270088
Ha chiarito che la destrezza non richiede virtuoso "virtuosismo criminale" ma una modalità esecutiva che si distingua e si aggiunga agli elementi tipici del furto semplice, rivelando abilità esecutiva che sorprenda o neutralizzi la sorveglianza
Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017 (Miele), Rv. 272688
Conferma che la percezione da parte della persona offesa dell'azione dell'autore non è necessariamente decisiva per escludere l'aggravante della destrezza
Sez. 4, n. 31973 del 20/05/2009 (Bodoj), Rv. 244861
Affermata la compatibilità della circostanza aggravante della destrezza con il furto tentato
Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, Rv. 274018
Ulteriore giurisprudenza di conferma sulla possibilità di riconoscere la destrezza anche nel tentativo di furto, e sull'interpretazione conforme della nozione di abilità esecutiva
Massime di principio
- La circostanza aggravante della "destrezza" richiede sempre un "quid pluris" rispetto al furto semplice: una modalità esecutiva che riveli abilità, astuzia o avvedutezza tale da sorprendere o eludere la sorveglianza sul bene
- La destrezza può essere riconosciuta anche se il furto resta al tentativo, purché l'azione dimostri la particolare abilità dell'agente nella fase esecutiva e l'interruzione non derivi da una carenza di abilità ma da fattori esterni (es. allarme dal complice, intervento di terzi)
- Non è richiesta un'abilità "straordinaria" o un "virtuosismo criminale": è sufficiente una capacità esecutiva che si distingua dalla mera opportunità o dalla casualità nell'approccio al bene
- Valutazioni probatorie e descrizioni circostanziali (es. gesto furtivo, 'infilare di straforo la mano nella borsa', azione circospetta e repentina) possono essere decisive per riconoscere la destrezza; viceversa, condotte prive di elementi attivi di sopresa o elusione difficilmente la giustificano
- Nel valutare l'aggravante occorre distinguere se l'evento sia stato impedito dalla reazione della vittima (che può ridurre la rilevanza della destrezza) oppure da circostanze esterne indipendenti dall'abilità dell'agente (es. segnalazione del palo, intervento della polizia), dato che solo nel secondo caso l'aggravante può comunque essere compatibile con il tentativo
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