Sentenza del 20/10/2016 n. 6284 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Spese di giudizio - Criterio della soccombenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la ripartizione delle spese di giudizio nel processo tributario e, in particolare, l'individuazione della parte soccombente. Il criterio decisivo non è la condotta processuale successiva della parte, come la contumacia o il riconoscimento della pretesa, ma il principio di causalità: è soccombente chi, con il proprio comportamento anteriore o processuale, ha reso necessario l'avvio del giudizio o ne ha determinato la prosecuzione.
La decisione
La sentenza enuncia il principio secondo cui la parte che ha dato causa al processo deve rimborsare alle altre le spese da queste anticipate. La soccombenza non viene meno se il convenuto, dopo essere stato citato, rimane contumace o riconosce fondata la pretesa precedentemente rimasta insoddisfatta, poiché proprio tale inadempimento ha reso necessario l'accertamento giudiziale. Il testo non indica importi, specifiche parti processuali o una concreta liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Nella distribuzione delle spese processuali, occorre individuare chi ha causato la necessità del giudizio, non soltanto chi ha formalmente perso o vinto le singole domande.
- La parte che adempie o riconosce la fondatezza della pretesa solo dopo l'inizio della causa può comunque essere condannata alle spese, se il suo comportamento precedente ha costretto l'altra parte a ricorrere al giudice.
- La contumacia o il riconoscimento della domanda non eliminano automaticamente la soccombenza: rileva il comportamento complessivo e il nesso causale tra condotta della parte e instaurazione o protrazione del processo.
- Per evitare l'addebito delle spese, chi riceve una pretesa fondata dovrebbe soddisfarla tempestivamente prima dell'avvio del giudizio, quando ciò sia possibile.
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