Sentenza del 20/10/2016 n. 1331 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento sintetico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la ricostruzione della maggiore capacità contributiva effettuata mediante accertamento sintetico, sostenendo che non dovesse essere considerato l'immobile ricevuto in donazione, poiché al momento della donazione era diruto e destinato a essere ristrutturato, e che, per l'autovettura acquistata, dovesse rilevare soltanto l'importo del finanziamento richiesto, anziché il prezzo complessivamente pagato.
La decisione
La sentenza ha ritenuto corretta l'inclusione dell'immobile ristrutturato tra gli elementi indicativi di una maggiore capacità contributiva, poiché la ristrutturazione manifesta un'autonoma disponibilità economica, anche se il bene era originariamente diruto e ricevuto per donazione. È stato inoltre ritenuto computabile l'intero prezzo pagato per l'autovettura, non soltanto la quota coperta dal finanziamento. L'accertamento sintetico è quindi risultato confermato nei relativi criteri di ricostruzione.
Norme richiamate
Accertamento sintetico delle imposte sui redditi
Nella determinazione della capacità contributiva possono essere considerati gli incrementi patrimoniali e le spese sostenute dal contribuente, quando rivelino una disponibilità economica non coerente con il reddito dichiarato.
Disciplina degli incrementi patrimoniali
L'acquisto, il possesso o la ristrutturazione di un immobile possono concorrere alla ricostruzione sintetica del reddito se comportano esborsi o disponibilità finanziarie riferibili al contribuente.
Massime di principio
- Un immobile ricevuto per donazione non è automaticamente irrilevante ai fini dell'accertamento sintetico: le spese di ristrutturazione possono costituire un autonomo indice di capacità contributiva.
- Ai fini della ricostruzione della capacità di spesa, rileva l'esborso complessivo sostenuto per l'acquisto di un bene, non soltanto la parte eventualmente finanziata da un prestito.
- Il finanziamento può spiegare l'origine di una parte delle somme utilizzate, ma non elimina necessariamente la rilevanza dell'acquisto complessivo; occorre verificare anche disponibilità proprie, rate, durata e modalità di rimborso.
- La valutazione deve concentrarsi sulla concreta capacità economica manifestata dal contribuente e sulla coerenza tra spese, incrementi patrimoniali e redditi dichiarati.
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