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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 2077 - Comm. Trib. Prov. Genova

Accertamento - contradditorio - effettività - onere del contribuente di provare il risultato "diverso" - nozione di risultato diverso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell’atto impositivo sostenendo che l’Amministrazione non avesse attivato preventivamente un contraddittorio effettivo. Secondo la censura, il contribuente avrebbe dovuto essere messo in condizione di interloquire prima dell’emissione dell’atto e di formulare eccezioni o esercitare diritti difensivi.

La decisione

La contestazione non può essere accolta quando il contribuente si limita a denunciare l’omessa attivazione del contraddittorio senza indicare concretamente quali eccezioni, deduzioni o elementi avrebbe potuto far valere soltanto in quella sede. Deve infatti dimostrare che il contraddittorio avrebbe potuto condurre a un risultato diverso, ossia a un esito concreto e potenzialmente favorevole, come la riduzione o l’annullamento della pretesa impositiva. In mancanza di tale prova, l’onere richiesto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale non è assolto.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio preventivo in materia tributaria

    Il contribuente deve dimostrare che l’esperimento del contraddittorio avrebbe condotto a un "risultato diverso".

    La mera omissione del contraddittorio non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto: il contribuente deve indicare e provare quali specifiche difese o elementi avrebbe introdotto e perché questi avrebbero potuto modificare concretamente l’esito dell’accertamento.

  • Giurisprudenza di vertice comunitaria e nazionale sull’effettività del contraddittorio

    Onere del contribuente di provare il risultato "diverso".

    Il contraddittorio deve essere effettivo e non meramente formale. L’effettività si valuta anche in relazione alla concreta utilità che il confronto preventivo avrebbe avuto nel caso specifico.

Massime di principio

  • La violazione del contraddittorio preventivo non si dimostra con la sola mancata convocazione del contribuente: occorre indicare le specifiche contestazioni, prove o eccezioni che sarebbero state formulate.
  • Per ottenere l’annullamento dell’atto, il contribuente deve provare un nesso concreto tra l’omissione del contraddittorio e un possibile esito diverso dell’accertamento.
  • Il "risultato diverso" consiste in un esito potenzialmente più favorevole al contribuente, quale l’annullamento totale o parziale della pretesa, la riduzione dell’imponibile o la diversa qualificazione dei fatti.
  • Deduzioni generiche, meramente ipotetiche o già valutabili sulla base degli elementi presenti nel procedimento non sono normalmente sufficienti.
  • La difesa deve quindi essere specifica e prospettare tempestivamente quali elementi nuovi il contribuente avrebbe fornito e quale concreta incidenza avrebbero avuto sulla decisione dell’Amministrazione.

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