Sentenza del 20/10/2016 n. 2507 - Comm. Trib. Prov. Lecce
1 - ACCISE - Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (I.R.B.A.) - legge regionale istitutiva - immediata entrata in vigore - conoscibilità delle nuove norme - impossibilità. 2 - IDEM - Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (I.R.B.A.) - legge regionale istitutiva - soggettività passiva - incertezza - avviso di pagamento - notifica - criteri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (I.R.B.A.) istituita dalla Regione Puglia con la legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40. Il ricorrente contestava, da un lato, l'immediata applicazione della legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2008 dopo una pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale avvenuta in data immediatamente antecedente, sostenendo che tale modalità avesse reso materialmente impossibile ai destinatari conoscere e adempiere tempestivamente ai nuovi obblighi tributari, in violazione dei principi di informazione e collaborazione previsti dall'articolo 5 della legge n. 212/2000. Dall'altro lato, veniva contestata la notifica dell'avviso di pagamento al solo gestore dell'impianto di distribuzione, senza coinvolgere anche la società petrolifera fornitrice unica del carburante, in presenza di incertezza circa l'individuazione del soggetto passivo dell'imposta.
La decisione
La sentenza ha accolto le contestazioni. Ha ritenuto che la pubblicazione della legge immediatamente prima dell'entrata in vigore fosse preclusiva della concreta possibilità per i destinatari di conoscere e attuare la nuova disciplina. Ha inoltre affermato che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non poteva limitarsi a notificare l'avviso al solo gestore dell'impianto, ma avrebbe dovuto svolgere preventivi accertamenti sulla soggettività passiva e considerare anche la società petrolifera fornitrice. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso notificato secondo tali modalità.
Norme richiamate
Legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40
Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione (I.R.B.A.)
La legge regionale ha istituito l'I.R.B.A., ma la sua applicazione immediata, a fronte di una pubblicazione avvenuta immediatamente prima dell'entrata in vigore, non è stata ritenuta compatibile con l'effettiva conoscibilità degli obblighi tributari.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, articolo 5
Informazione del contribuente
L'amministrazione deve assicurare al contribuente un'adeguata informazione sugli obblighi tributari. La pubblicazione della disciplina in un momento tale da rendere materialmente impossibile conoscerla e applicarla può violare questo principio.
Massime di principio
- Una norma tributaria, pur formalmente pubblicata, può non essere concretamente esigibile se la sua pubblicazione avviene immediatamente prima dell'entrata in vigore, senza un periodo ragionevole per consentire ai destinatari di conoscerla e adeguarsi.
- Il principio di conoscibilità effettiva degli obblighi fiscali impone di valutare non solo la pubblicazione formale della norma, ma anche la possibilità materiale per il contribuente di comprenderla e applicarla.
- Quando vi è incertezza sull'individuazione del soggetto passivo, l'amministrazione deve svolgere accertamenti preventivi e non può notificare l'atto in modo automatico a un solo soggetto coinvolto nell'attività economica.
- In presenza di una filiera composta da gestore dell'impianto e società fornitrice del carburante, l'amministrazione deve verificare concretamente chi abbia la qualità di soggetto passivo prima di emettere o notificare l'avviso di pagamento.
- La violazione degli obblighi di informazione e di corretta individuazione del debitore tributario può comportare l'illegittimità dell'avviso di pagamento.
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