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Sentenza

Sentenza n. 208/2026 - Genova, Sezione 2

per l’accertamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sull’istanza trasmessa via pec in data 4.3.2024 al Comune di Genova e alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della Spezia, con la quale il signor Crosa e il Condominio via Canneto il Lungo n. 27 hanno chiesto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza in data 4.8.2023 prot. 12819, dell’autorizzazione 13.5.1998 prot. n. 2175, della relativa variante nonché della D.I.A. del 23.10.1998 e della relativa concessione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di Genova per l’installazione di un ascensore esterno all’immobile di Vico Valoria n. 9, nonché per l’annullamento dei relativi atti; per quanto riguarda i primi motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento 9.5.2024, con cui il Comune di Genova ha riscontrato la loro istanza decretando che “non sussistono i presupposti sotto il profilo edilizio per procedere all’annullamento dei titoli”, per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 34.64.01 del 20.12.2024, con cui la Soprintendenza ha annullato la propria precedente autorizzazione monumentale prot. n. 12819 del 4.8.2023, assentita per la realizzazione del nuovo “sbarco” di accesso all’interno n. 6 posto al secondo piano del palazzo di Vico Valoria civico n. 9 a beneficio dei controinteressati signori Paolo Bruzzi e Cesarino Minetto, nella parte in cui non ha disposto la revoca anche della autorizzazione 13.5.1998 prot. n. 2175 e della successiva variante del 2.3.1999 prot. n. 1252.

Giustizia amministrativa202400380

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio e successivi dinieghi o mancati annullamenti in autotutela relativi ai titoli edilizi, culturali e alla concessione di suolo pubblico per un ascensore esterno, nonché autorizzazione soprintendentizia per un nuovo sbarco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza del 4 marzo 2024, con cui avevano sollecitato l’annullamento in autotutela della D.I.A. del 1998, delle autorizzazioni soprintendentizie del 1998 e del 1999, della concessione di suolo pubblico e dell’autorizzazione del 2023 relativa a un nuovo sbarco dell’ascensore. Hanno dedotto la violazione degli artt. 2 e 21-nonies della l. n. 241/1990, la violazione della disciplina sulla tutela dei beni culturali e sull’eliminazione delle barriere architettoniche, del d.P.R. n. 380/2001, del d.m. n. 1444/1968 e del regolamento edilizio comunale, nonché difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed eccesso di potere. Secondo i ricorrenti, l’ascensore era stato autorizzato in via temporanea ed eccezionale per le esigenze di un condomino disabile e, dopo il suo decesso, sarebbero venuti meno i presupposti per la permanenza del manufatto e per il rinnovo permanente della concessione in favore di condomini normodotati. Con il primo atto di motivi aggiunti hanno impugnato il provvedimento comunale del 9 maggio 2024, che aveva escluso i presupposti per l’annullamento dei titoli edilizi, richiamando il superamento del termine ragionevole di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies. Con il secondo atto di motivi aggiunti hanno impugnato il provvedimento soprintendentizio del 20 dicembre 2024, nella parte in cui aveva annullato solo l’autorizzazione del 2023, senza rimuovere anche le autorizzazioni originarie del 1998 e del 1999.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’azione avverso il silenzio, ritenendola comunque infondata, poiché non sussiste un obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente su un’istanza diretta a ottenere l’esercizio dell’autotutela, potere tipicamente discrezionale e riservato alla cura dell’interesse pubblico. La domanda di annullamento dei titoli originari è stata dichiarata irricevibile per tardività: per i terzi vicini, il termine decorre dalla conclusione dei lavori, avvenuta nel 1999, e l’avvicendamento soggettivo nella titolarità dei titoli o la successiva istanza di autotutela non riaprono i termini. Il Collegio ha inoltre rilevato che i titoli edilizi sono irrevocabili e che eventuali vizi relativi alla loro formazione erano originari, non sopravvenuti. La domanda relativa all’autorizzazione soprintendentizia del 4 agosto 2023 è stata dichiarata inammissibile per difetto di interesse, poiché riguardava opere interne al vano ascensore, non percepibili dall’esterno e inidonee a determinare uno specifico pregiudizio per i ricorrenti. Il primo atto di motivi aggiunti è stato rigettato: dopo la scadenza del termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della D.I.A., l’amministrazione può intervenire solo alle condizioni dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, incluso il termine ragionevole non superiore a dodici mesi, ormai decorso. Il secondo atto di motivi aggiunti è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile: era tardivo quanto alla contestazione indiretta dei titoli del 1998 e del 1999 e, per altra parte, mascherava una nuova sollecitazione all’autotutela oltre il termine ragionevole. I ricorrenti sono stati condannati alle spese, liquidate in euro 3.000 oltre accessori in favore di ciascuna parte resistente costituita.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Non impone all’amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta esclusivamente a sollecitare l’esercizio dell’autotutela, quando non sussiste uno specifico obbligo di provvedere.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi

    L’annullamento d’ufficio è soggetto al termine ragionevole e, nella versione applicabile alla fattispecie, al limite massimo di dodici mesi; decorso tale termine non è possibile rimuovere ordinariamente titoli ormai consolidati.

  • art. 21 d.lgs. 42/2004

    Costituisce la base normativa dell’autorizzazione soprintendentizia per l’intervento sul bene culturale; il titolo del 2023, relativo a opere interne non percepibili dall’esterno, non attribuiva ai ricorrenti un interesse concreto e attuale all’impugnazione.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    Il rilascio del titolo edilizio non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali e il titolo edilizio è irrevocabile; l’avvicendamento soggettivo nella titolarità non riapre i termini per contestare vizi originari.

  • art. 8 d.P.R. 380/2001

    Anche le opere eseguite da privati su suolo demaniale sono soggette alla disciplina dei titoli edilizi.

  • art. 829 cod. civ.

    La trasformazione stabile di suolo pubblico mediante un manufatto edilizio presupporrebbe, secondo la motivazione, una definitiva sdemanializzazione del suolo, non una mera concessione personale e temporanea.

  • art. 952 cod. civ.

    La realizzazione di un manufatto stabile su suolo pubblico richiederebbe, in alternativa, la costituzione di un diritto reale di superficie, non una semplice concessione personale di uso.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    È stato invocato dai ricorrenti con riferimento alle distanze tra edifici nelle zone del centro storico, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per le preclusioni processuali.

  • art. 10 d.m. 1444/1968

    È stato invocato dai ricorrenti con riferimento alla disciplina urbanistica, senza che il giudice ne esaminasse il merito per l’irricevibilità e l’inammissibilità delle domande.

Massime di principio

  • L’amministrazione non ha, di regola, l’obbligo di provvedere espressamente su un’istanza volta esclusivamente a sollecitare l’annullamento d’ufficio di precedenti provvedimenti, poiché l’autotutela decisoria costituisce esercizio discrezionale del potere amministrativo nell’interesse pubblico.
  • Per il terzo che si trovi in posizione di vicinitas rispetto a un’opera edilizia, il termine per impugnare il titolo decorre dalla conclusione dei lavori, quando l’opera e il suo potenziale pregiudizio risultano percepibili; la successiva successione o cessione del titolo non riapre i termini per contestare vizi originari.
  • La presentazione di una tardiva istanza di annullamento in autotutela non rimette il terzo nei termini per impugnare titoli edilizi o culturali ormai consolidati, né consente di aggirare le regole sulla tardività dell’impugnazione.
  • Decorso il termine perentorio previsto per l’intervento repressivo sulla D.I.A. o sulla S.C.I.A., l’amministrazione può rimuoverne gli effetti solo nel rispetto delle condizioni dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, compreso il termine ragionevole applicabile ratione temporis.
  • L’impugnazione di un titolo autorizzatorio richiede un interesse concreto e attuale; tale interesse manca quando l’atto riguarda opere meramente interne, non percepibili dall’esterno e non idonee a produrre uno specifico pregiudizio al ricorrente.
  • Sotto la forma dell’impugnazione di un provvedimento di autotutela non può essere proposta una nuova e tardiva contestazione dell’inerzia amministrativa relativa all’adozione di ulteriori atti di autotutela.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutorizzazione paesaggisticaAutotutela
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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