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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41617/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione contestava la motivazione della Corte d'appello e denunciava: carenza di gravità, precisione e concordanza degli indizi a carico; mancata prova della riconducibilità dei lavori alla ditta indicata (Sayed) e possibile subappalto; erronea valutazione della presenza e del controllo del ricorrente sul locale dopo la cessione parziale delle quote; mancata valutazione del ruolo centrale di Gianni Cleva; insufficiente prova dell'elemento soggettivo (consapevolezza dell'evasione) e incertezza sulla destinazione delle somme; infine censurava la quantificazione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità/aspecificità e comunque manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivato in modo non manifestamente illogico sulle questioni dedotte, confermando la valutazione degli elementi indiziari (vita anomala della ditta del Sayed, assenza di struttura e dichiarazioni fiscali, coincidenza temporale tra costituzione/cessazione e fatturazione, detenzione della maggioranza delle quote da parte del ricorrente ecc.) e l'integrazione dell'elemento soggettivo anche nella forma del dolo eventuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa prevista dalla sentenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 74/2000, art. 2

    art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    La norma sul reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è stata applicata ritenendo integrata la fattispecie quando le fatture siano soggettivamente inesistenti; il dolo specifico richiesto può essere soddisfatto anche dal dolo eventuale (accettazione del rischio che la condotta determini l'evasione).

  • Codice di procedura penale, artt. 530, comma 2 e 533

    art. 530, comma 2; art. 533 c.p.p.

    Le norme sull'onere della prova e sui criteri di decisione sono state ritenute rispettate: la Corte territoriale ha fornito motivazione adeguata sugli indizi e la loro valutazione secondo i parametri di gravità, precisione e concordanza.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23

    La disposizione che ha permesso la trattazione del ricorso "in presenza" è stata accolta e applicata dalla Corte di Cassazione per il rito di trattazione.

  • Codice di procedura penale, art. 192

    Richiamato come criterio di valutazione probatoria; la Corte ha confermato che il giudice può esaminare ipotesi alternative purché lo faccia per verificarne la compatibilità con elementi non ipotetici, senza fondare la condanna su mere supposizioni.

  • Codice civile, art. 2082

    La richiamata norma sul concetto di imprenditore individuale (non obbligato ad eseguire personalmente le opere) è stata considerata nella difesa ma ritenuta insufficiente a escludere gli indizi che indicavano la fittiziía e l'uso fraudolento delle fatture.

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato sul criterio di determinazione della pena: quando la pena inflitta è al di sotto della media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata dal giudice di merito.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione basata sull'assenza di elementi di segno positivo per escluderle; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione salvo contraddittorietà.

Massime di principio

  • In delitti tributari basati su fatture per operazioni soggettivamente inesistenti la prova può essere ricostruita su indizi concatenati: vita anomala della società emittente, assenza di struttura o dipendenti, coincidenza temporale tra costituzione/cessazione e fatturazione e mancata tenuta di posizioni fiscali sono indici rivelatori.
  • Il dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 può essere integrato anche dal dolo eventuale: l'accettazione del rischio che la condotta determini l'evasione è sufficiente.
  • La Corte può esaminare e confutare ipotesi difensive (es. subappalto) per valutarne la compatibilità con gli elementi non ipotetici; le ipotesi non sono vietate se servono a verificare la solidità delle risultanze probatorie.
  • Una singola criticità motivazionale non è in genere sufficiente a far annullare una decisione se il complesso della motivazione e degli altri nuclei essenziali di fatto regge e è coerente.
  • La determinazione della pena, se inferiore alla media edittale, non richiede sempre una motivazione dettagliata: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza contenente gli elementi dell'art. 133 c.p.
  • L'esclusione delle circostanze attenuanti generiche è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione se la motivazione non è contraddittoria e risulta congrua.
  • La mancanza di tracciabilità del ritorno delle somme non è necessariamente dirimente: rileva soprattutto la natura fittizia dell'operazione e la prova che l'emittente non aveva struttura né adempiuto agli obblighi fiscali.

Testo integrale

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