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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 4872/2020 del 24/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La lite era giunta in sede rescissoria dopo che, con la precedente sentenza n. 24269/2016, la Cassazione aveva accolto il ricorso del dirigente limitatamente alla regolazione delle spese, censurata perché non aveva considerato il valore della domanda riconvenzionale respinta; le altre questioni erano coperte da giudicato interno. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 457/2018 depositata il 24 maggio 2018, dichiarava estinto il processo perché non risultava provato che il procedimento di notificazione del ricorso in riassunzione fosse stato iniziato e concluso, neppure con notifica nulla, in un tempo ragionevolmente successivo rispetto alla prima udienza del 6 luglio 2017. Il dirigente proponeva quattro motivi: (1) deduceva violazione delle norme sulla nullità e rinnovazione delle notificazioni e sui principi di conservazione degli atti processuali, richiamando precedenti relativi alla notificazione omessa o inesistente; (2) contestava che l’improcedibilità e l’estinzione potessero conseguire alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, sostenendo che il termine perentorio di cui all’art. 435 c.p.c. non comportasse tale sanzione, che il principio di ragionevole durata non potesse introdurre una sanzione non prevista dalla legge e che la disciplina dell’equa riparazione e quella del rito del lavoro di primo grado consentissero la rinnovazione; (3) deduceva che l’indirizzo PEC utilizzato era stato ricavato da un precedente controricorso della società e che, individuato un diverso indirizzo negli elenchi INI-PEC, aveva notificato ricorso e nuovo decreto, con esito positivo; (4) invocava la rimessione in termini per errore scusabile, lamentava l’omesso esame delle circostanze e la contraddittorietà della condotta della Corte d’appello, che aveva prima concesso un rinvio e poi dichiarato estinto il giudizio, e contestava l’applicazione dell’art. 307 c.p.c.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nei giudizi d’impugnazione, la mancata notificazione del ricorso e del decreto non consente al giudice di assegnare un termine per provvedervi, in ragione dell’aspettativa della controparte al consolidamento in tempi predefiniti del provvedimento già emesso; la disciplina della rinnovazione ammessa per l’atto introduttivo del giudizio di primo grado non è trasferibile al giudizio d’appello o di rinvio. I precedenti invocati dal ricorrente riguardavano fattispecie diverse, tra cui il processo del lavoro di primo grado, il procedimento di equa riparazione o il mancato rispetto del termine dilatorio a comparire, e non giustificavano la conclusione sostenuta. Quanto ai motivi terzo e quarto, la Corte ha precisato che il rinvio d’ufficio può incidere su preclusioni e decadenze solo se disposto prima dell’udienza fissata e in modo chiaro; spettava al notificante verificare preventivamente il domicilio effettivo o eletto del difensore. La riattivazione del procedimento notificatorio dopo un esito negativo non imputabile presuppone comunque un’attivazione iniziale e una ripresa entro un termine ragionevolmente contenuto. Nel caso concreto non era stata provata neppure l’iniziale attivazione della notifica in tempo ragionevole; inoltre, la notificazione della riassunzione presso il domiciliatario o il difensore costituito nelle precedenti fasi, anziché alla parte personalmente, era nulla. È stata dichiarata inammissibile l’ulteriore censura sull’art. 307 c.p.c., poiché l’estinzione era stata pronunciata ai sensi dell’art. 393 c.p.c. Il dirigente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 200 per esborsi ed euro 3.500 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%; è stata inoltre attestata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, Cost.

    tutte sulla scia di Cass. s. u. 30.7.2008 n. 20604, che valorizza, per l’enunciazione del principio, la necessità di interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2.

    Il principio della ragionevole durata del processo orienta l’interpretazione delle regole processuali sulle notificazioni e impedisce di differire senza limite il consolidamento di un provvedimento già emesso.

  • art. 435 c.p.c.

    E’ vero, dunque, che quello dell’art. 435 c.p.c., comma 3, è stato ritenuto termine perentorio, ma ciò non autorizza conclusioni anche in relazione alla improcedibilità di un ricorso in appello la cui notifica non abbia garantito il rispetto di tale termine (cfr. Cass. 4562/2018), e tale ultima sentenza non manca di rimarcare la differenza con l’ipotesi esaminata da Cass. s. u. del 2008, che riguardava la rinnovazione, non ammessa, di notifica inesistente e non di notifica nulla come quella che aveva omesso il rispetto del termine di cui all’art. 435 c.p.c..

    La perentorietà del termine dilatorio a comparire non determina, di per sé, l’improcedibilità dell’appello per il suo mancato rispetto; la questione è distinta dall’omessa o inesistente notificazione dell’atto.

  • art. 291 c.p.c.

    Non si può desumere un diverso orientamento nè da Cass. S.U. n. 5700 del 2014, che in materia di procedimenti ex L. n. 89 del 2001 ha escluso la perentorietà del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, nè da Cass. n. 1483 del 2015 e Cass. n. 2621 del 2017, che hanno ammesso la concessione di un nuovo termine (perentorio) per la rinnovazione della notifica nel caso di omessa o inesistente notificazione del ricorso introduttivo del giudizio ex artt. 414 c.p.c. e ss.: trattasi di arresti che concernono la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo (o unico) grado, il quale, a differenza dei casi esaminati dalle Sezioni Unite, non presuppongono la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un confine temporale rigorosamente predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso (cosi, in termini, Cass. S.U. n. 5700 del 2014).

    Il potere di rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo previsto per il primo grado non si estende automaticamente ai giudizi d’impugnazione, nei quali rileva l’aspettativa al consolidamento tempestivo del provvedimento già emesso.

  • art. 393 c.p.c.

    Pertanto, correttamente è stato ritenuto che il ricorrente in riassunzione sia incorso nella estinzione del giudizio ex art. 393 c.p.c., in assenza di ogni censura idonea a confutare tale rilievo in fatto, giuridicamente dirimente, cui deve aggiungersi il mancato rispetto, anche ove possa aversi riguardo alla notifica effettuata tardivamente, della previsione di legge in tema di notificazione nel procedimento di riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio.

    Nel giudizio di rinvio, la mancata tempestiva e rituale riassunzione comporta l’estinzione ai sensi dell’art. 393 c.p.c.; la valutazione dipende anche dall’accertamento in fatto dell’assenza di un procedimento notificatorio attivato in tempo ragionevole.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1bis citato D.P.R. n., ove dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nei giudizi d’impugnazione, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza non legittima, in via ordinaria, l’assegnazione di un nuovo termine per la notificazione, poiché deve tutelarsi l’aspettativa della controparte al consolidamento entro un termine predefinito e ragionevolmente breve del provvedimento già emesso.
  • La possibilità di rinnovare la notificazione nulla o inesistente dell’atto introduttivo riconosciuta nel giudizio di primo grado, dove la notifica serve a instaurare il contraddittorio, non è automaticamente applicabile ai giudizi d’appello e alle altre fasi d’impugnazione.
  • Il mancato rispetto del termine dilatorio a comparire previsto dall’art. 435 c.p.c., pur perentorio, non equivale di per sé alla mancata notificazione dell’atto e non comporta automaticamente l’improcedibilità dell’appello.
  • Il rinvio d’ufficio dell’udienza incide su preclusioni e decadenze solo quando sia disposto chiaramente prima dell’udienza fissata, che non deve essere stata tenuta; il rinvio deliberato nel corso dell’udienza non produce lo stesso effetto.
  • Chi deve notificare un atto processuale ha l’onere di verificare preventivamente il domicilio effettivo o eletto del difensore costituito. Se la notifica non riesce per circostanze non imputabili al richiedente, il procedimento può essere riattivato senza perdere gli effetti iniziali solo se era stato previamente attivato e la ripresa avviene entro un termine ragionevolmente contenuto.
  • La riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio notificata al domiciliatario o al difensore costituito nelle precedenti fasi, anziché alla parte personalmente, è nulla.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

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