Ordinanza n. 277/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Reggio Emilia il 24 giugno 2026, con domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’interruzione dell’attività economica
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia e ha chiesto la sospensione cautelare dei suoi effetti, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi per l’interruzione dell’attività economica. Il testo dell’ordinanza non specifica i singoli motivi di censura dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase, non emergessero i presupposti per concedere la tutela. Ha giudicato prima facie adeguata l’istruttoria e sufficientemente motivato il provvedimento, anche quanto agli accertamenti prefettizi e del Gruppo Interforze sul rischio di permeabilità dell’impresa. Gli elementi relativi al profilo personale del titolare, ai precedenti di polizia, ai rapporti di parentela e affinità con esponenti della criminalità organizzata di matrice ’ndranghetista e alle cointeressenze economiche con società controindicate devono essere considerati unitariamente, non atomisticamente. L’interdittiva non presuppone né la prova di un’effettiva occupazione mafiosa dell’azienda né l’accertamento di responsabilità penali dei titolari: è sufficiente un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento. Il TAR ha inoltre ritenuto non irragionevole l’esclusione dell’applicabilità delle misure di prevenzione collaborativa per agevolazione occasionale e, nel bilanciamento, prevalente l’interesse statale alla tutela della legalità economica. Ha condannato la ricorrente alle spese della fase cautelare, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge. La decisione riguarda la sola istanza cautelare e non definisce il merito del ricorso né la domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto, quindi, di dover respingere la domanda cautelare;
La domanda cautelare è stata esaminata e respinta, non ravvisandosi, nella sommaria delibazione, i presupposti per concedere la tutela richiesta.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Ritenuta, peraltro, non irragionevolmente sostenuta la non ricorrenza delle situazioni di agevolazione occasionale dei tentativi di infiltrazione mafiosa tali da consentire l’applicazione delle misure amministrative di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94 bis, del Decreto Legislativo n. 159/2011;
Nella valutazione cautelare il TAR ha reputato non irragionevole l’esclusione, da parte dell’amministrazione, delle condizioni per applicare le misure di prevenzione collaborativa previste per le situazioni di agevolazione occasionale.
Massime di principio
- Ai fini dell’interdittiva antimafia, gli elementi indiziari relativi alla persona del titolare, ai suoi rapporti familiari e alle cointeressenze economiche dell’impresa devono essere valutati in modo unitario e non atomistico.
- L’accertamento della permeabilità mafiosa non richiede la prova di un’effettiva occupazione dell’azienda da parte della criminalità organizzata né l’accertamento di responsabilità penali dei titolari; è sufficiente che le informazioni acquisite delineino un quadro indiziario sintomatico del pericolo di condizionamento dell’attività d’impresa.
- Nel giudizio cautelare contro un’interdittiva antimafia, un’istruttoria adeguata e una motivazione che esponga gli accertamenti e le risultanze posti a fondamento della prognosi di permeabilità possono giustificare il rigetto della sospensione, quando gli elementi siano valutati complessivamente e prevalga l’esigenza di tutela della legalità economica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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