Cassazione Civile, Ordinanza n. 10555/2024 del 18/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
Un soggetto ha convenuto in giudizio due privati chiedendo l'accertamento della propria proprietà su alcuni beni immobili, la restituzione degli stessi e il risarcimento del danno. I convenuti si sono costituiti resistendo e deducendo in via riconvenzionale di avere acquistato i beni per usucapione. In primo grado la domanda attorea è stata accolta in larga parte, mentre in appello la decisione è stata riformata con rigetto della rivendicazione. Il ricorrente ha proposto cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1326 e ss. c.c. e omesso esame di fatto decisivo, perché la Corte d'appello avrebbe attribuito efficacia negoziale a una scrittura privata del 1979 priva della firma del compratore, ritenendo che la produzione in giudizio da parte degli odierni controricorrenti equivalesse a sottoscrizione/accettazione; il ricorrente ha anche dedotto la pregressa revoca della proposta e la circostanza che il documento fosse stato prodotto da soggetti diversi da chi avrebbe dovuto sottoscriverlo; (2) violazione degli artt. 2714 e ss. c.c. e 215 c.p.c., per avere la Corte ritenuto che il documento non fosse stato disconosciuto, mentre il ricorrente sostiene di aver contestato l'esistenza stessa di qualsiasi accordo; (3) violazione degli artt. 1387 e ss. c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte attribuito efficacia alla scrittura del 1979 anche senza prova di deleghe dei comproprietari ai sottoscrittori; (4) violazione degli artt. 1158 e ss., 2697 c.c. e 115 c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte negato il diritto di uso sull'aia e ritenuto maturata l'usucapione da parte dei resistenti. La Cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati in motivazione, il primo, il secondo e il quarto motivo: ha affermato che la produzione in giudizio di una scrittura privata non sottoscritta può sanare la mancata sottoscrizione solo se sia compiuta dalla parte che avrebbe dovuto firmarla e prima della revoca del consenso; ha inoltre censurato l'accertamento di usucapione dell'aia perché il decorso del termine ventennale andava valutato sulla base dell'intero compendio probatorio e non solo della scrittura del 1979, considerando anche altri elementi istruttori. Il terzo motivo è stato assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso: ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo nei limiti indicati, ha dichiarato assorbito il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della Corte d'appello, che aveva rigettato la domanda di rivendicazione, è quindi stata annullata nei punti censurati.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso e per la successiva trattazione camerale
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato in relazione alla disciplina del giudizio camerale conseguente alla richiesta del ricorrente
artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.
richiamati per escludere l'incompatibilità del consigliere che aveva formulato la proposta di definizione
art. 1326 c.c.
richiamato con gli artt. 1326 e ss.; la Corte ha affermato che la produzione in giudizio di una scrittura privata non sottoscritta può valere come equipollente solo in presenza dei presupposti di formazione del consenso e assenza di revoca
art. 1328 c.c.
la Corte ha ritenuto che l'effetto sanante della produzione della scrittura sia escluso se la proposta è stata revocata prima della produzione in giudizio
art. 2714 c.c.
richiamato insieme all'art. 2714 e ss. c.c. e all'art. 215 c.p.c. sul tema del disconoscimento della scrittura privata
art. 215 c.p.c.
richiamato per il disconoscimento della scrittura privata; la Corte ha censurato la motivazione d'appello sul punto
artt. 1387 e ss. c.c.
richiamati per contestare l'efficacia del negozio in assenza di prova di poteri rappresentativi/deleghe
artt. 1158 e ss. c.c.
richiamati per l'usucapione; la Corte ha precisato che il termine va verificato sulla base di tutte le risultanze istruttorie
art. 2697 c.c.
richiamato con riferimento all'onere di provare i presupposti dell'usucapione e della proprietà rivendicata
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma sulla valutazione delle prove, che deve essere condotta sull'intero compendio istruttorio
Massime di principio
- La produzione in giudizio di una scrittura privata non sottoscritta può perfezionare il contratto sul piano sostanziale o probatorio solo se è effettuata dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla e solo quando il consenso non sia stato revocato prima della produzione.
- La mera produzione del documento da parte di soggetti diversi dall'obbligato non sana la mancata sottoscrizione della scrittura privata.
- Nel giudizio di rivendicazione, il giudice di merito deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi relativa al titolo di proprietà dedotto e non può fondare il rigetto su circostanze inconferenti rispetto all'accertamento dominicale.
- Ai fini dell'usucapione, la maturazione del termine ventennale deve essere verificata attraverso una valutazione complessiva di tutte le risultanze istruttorie e non solo in base a un singolo documento.
- La demolizione del bene non elide, di per sé, il diritto del proprietario a chiederne la ricostruzione o il ripristino della situazione di fatto anteriore, e non costituisce da sola prova decisiva contro la proprietà.
- L'efficacia di una scrittura privata nei confronti di comproprietari o aventi causa richiede la verifica dei poteri di rappresentanza o delega quando il negozio sia stato sottoscritto solo da alcuni dei contitolari.
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