Sentenza n. 702/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto della Questura di Latina - Sportello Unico per l’Immigrazione, in data 19.06.2025 notificato in data 03.11.2025 Cat A 12/2025 Prot. N. 310/2025 con il quale veniva decretato il rifiuto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto- 24LT022238- CUI 06WYVG9;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato adottato dalla Questura di Latina
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell'immigrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di soggiorno richiesto dopo l'ingresso in Italia con visto per lavoro subordinato e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il rapporto di lavoro originariamente autorizzato, formalmente indicato come rapporto a tempo indeterminato, risultava invece cessato dopo sette giorni e, secondo le banche dati, era stato instaurato come rapporto a tempo determinato. Il ricorrente ha dedotto: l'erroneità e l'insufficienza della motivazione, sostenendo che la Questura di Latina non avrebbe avuto competenza sulla valutazione del Mod. 209 formato presso lo Sportello Unico di Caserta; la violazione del riparto di competenze, assumendo che soltanto l'amministrazione che aveva rilasciato il nulla osta avrebbe potuto revocarlo; la violazione dell'affidamento e dell'art. 2 Cost., in ragione del tempo trascorso, dell'ingresso regolare e dell'instaurazione nelle more di un nuovo rapporto di lavoro regolare e continuativo. Ha inoltre chiesto il rilascio del permesso per lavoro subordinato o, in subordine, di quello per attesa occupazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, riqualificando preliminarmente le censure come deduzioni di annullabilità e non di nullità. Ha escluso la nullità perché non ricorrevano né la mancanza di elementi essenziali, né il difetto assoluto di attribuzione, né l'elusione o violazione del giudicato. Nel merito, ha ritenuto chiara e sufficiente la motivazione del diniego, letta insieme al preavviso di rigetto. La Questura aveva spiegato che il nuovo rapporto di lavoro non poteva essere valorizzato senza la modifica del contratto di soggiorno e l'emissione di un nuovo Mod. 209 da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 consente di considerare sopravvenienze favorevoli, ma queste devono essere introdotte nel procedimento attraverso gli strumenti tipici previsti dall'art. 22 del medesimo decreto; non è sufficiente la mera instaurazione di un rapporto con un diverso datore di lavoro. Poiché tali adempimenti non erano stati compiuti, l'amministrazione non avrebbe potuto rilasciare il permesso richiesto né quello per attesa occupazione sulla base degli atti disponibili. È stata esclusa anche la dedotta incompetenza, non risultando alcuna revoca del nulla osta da parte della Questura. L'affidamento eventualmente maturato non è stato ritenuto idoneo a derogare alla disciplina legislativa sul rilascio dei titoli di soggiorno, considerata la chiarezza del quadro normativo e del preavviso di rigetto. Né la buona fede del lavoratore o la non imputabilità della cessazione del rapporto originario potevano, da sole, supplire agli adempimenti procedimentali mancanti. È stata comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova istanza, anche per attesa occupazione, ove ne ricorrano i presupposti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 21-septies l. 241/1990
il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali ovvero è viziato da difetto assoluto di attribuzione o è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge
Le censure dedotte configuravano, al più, vizi di annullabilità; non ricorrevano i presupposti tassativi della nullità.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento, considerata insieme al preavviso di rigetto, è stata ritenuta chiara e idonea a rendere comprensibili le ragioni del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto aveva consentito all'interessato di conoscere le ragioni ostative, ma le osservazioni trasmesse tardivamente non avevano introdotto gli adempimenti necessari per modificare il titolo richiesto.
art. 22 d.lgs. 286/1998
la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario e ai suoi familiari legalmente soggiornanti
Il procedimento di ingresso e rilascio del permesso per lavoro subordinato richiede il coordinamento tra nulla osta, visto, contratto di soggiorno e Mod. 209. Le sopravvenienze lavorative devono essere formalizzate mediante gli strumenti previsti dalla disciplina, inclusa la modifica del contratto di soggiorno; la mera instaurazione di un nuovo rapporto non è sufficiente.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili
I nuovi elementi favorevoli devono essere introdotti e verificati nel procedimento secondo le modalità tipiche previste dalla disciplina dell'immigrazione; non possono produrre effetti senza la necessaria formalizzazione.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo (...) è punito (...)
Gli adempimenti relativi al contratto di soggiorno e al titolo di soggiorno non sono mere formalità, anche in ragione della rilevanza penale dell'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso.
art. 2 Cost.
Il richiamo al principio di tutela dell'affidamento non consente di superare il sistema legislativo di controllo dei flussi e di rilascio dei titoli di soggiorno.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, la sopravvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro con un datore diverso da quello indicato nel contratto di soggiorno può essere valutata dall'amministrazione solo se tempestivamente formalizzata attraverso gli strumenti previsti dall'art. 22 del d.lgs. 286/1998, inclusa la modifica del contratto di soggiorno e l'emissione del nuovo Mod. 209; la mera comunicazione dell'assunzione o la sua esistenza sostanziale non è sufficiente.
- L'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 impone di considerare i nuovi elementi idonei a consentire il rilascio del titolo, ma tali elementi devono essere introdotti nel procedimento secondo le modalità tipiche della disciplina sull'immigrazione e devono consentire all'amministrazione competente di verificarne i presupposti.
- La perdita del rapporto di lavoro originariamente collegato all'ingresso non consente, da sola, il rilascio del permesso per attesa occupazione quando il rapporto e le relative variazioni non siano stati regolarmente formalizzati nel procedimento previsto dall'art. 22 del d.lgs. 286/1998.
- La nullità del provvedimento amministrativo è configurabile soltanto nei casi tassativi dell'art. 21-septies l. 241/1990; l'erronea motivazione, l'eventuale incompetenza relativa o la violazione di legge integrano, di regola, vizi di annullabilità e non di nullità.
- L'affidamento del cittadino straniero e la sua buona fede, anche quando la cessazione del rapporto originario non sia a lui imputabile, non possono sostituire gli adempimenti procedimentali prescritti per il rilascio o la modifica del titolo di soggiorno, né derogare al sistema di controllo dei flussi migratori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →