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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20209/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza d'appello del 18/02/2021 che aveva riformato decisioni di primo grado e condannato BARONE per plurimi reati di bancarotta (fra cui bancarotta fraudolenta per distrazione, preferenziale e documentale) in qualità di amministratore di fatto e liquidatore di varie società; i censure principali riguardavano: vizio per partecipazione del giudice ricusato; nullità dell'udienza preliminare per incompatibilità del difensore nominato d'ufficio; inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese rese come testi; mancata acquisizione a fini probatori di tutti gli atti del fascicolo PM; errata applicazione dell'art. 2639 cod. civ. per ritenere amministratore di fatto responsabile anche per reati fallimentari; vizio di motivazione sulla dichiarazione di falsità di firme; e infine contestazione dell'aggravante ex art. 7 d.l. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nella quasi totalità dei motivi, ritenendoli generici o manifestamente infondati e confermando le statuizioni di merito sul piano sostanziale (responsabilità, qualificazione di amministratore di fatto, aggravante). Tuttavia ha annullato d'ufficio, limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari previste dall'art. 216 ultimo comma legge fallimentare (fissate rigidamente in precedenza), la sentenza di merito e ha disposto il rinvio a diversa sezione della Corte d'appello per la rideterminazione della durata delle pene accessorie secondo i criteri dell'art. 133 c.p., alla luce della declaratoria di incostituzionalità della disciplina precedente (C. Cost. n. 222/2018).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per le categorie di motivi di cassazione (violazione di legge, nullità, mancanza di motivazione); la Corte ha valutato i singoli motivi alla luce delle lettere pertinenti e li ha ritenuti in gran parte inammissibili o infondati

  • art. 2639 cod. civ.

    La Corte conferma l'orientamento di legittimità secondo cui la figura dell'amministratore di fatto prevista dall'art. 2639 c.c. può essere applicata anche ai reati fallimentari e che tale soggetto è gravato dei doveri dell'amministratore di diritto quando ricorrono le condizioni

  • art. 208 cod. proc. pen.

    Stabilisce la possibilità di esame della parte civile anche come "parte" e la Corte ha ricordato che la parte civile può essere sentita come testimone e la sua escussione, se effettuata come testimone, è utilizzabile e valutabile dal giudice

  • art. 106 cod. proc. pen.

    Disciplina l'incompatibilità del difensore per più imputati; la Corte ha ribadito che l'incompatibilità determina nullità solo se il conflitto è effettivo, concreto e attuale e non sulla base di potenziali o generiche divergenze

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nullità derivante dalla partecipazione del giudice ricusato: la nullità assoluta sussiste solo se la ricusazione viene accolta; qui la ricusazione era stata rinunciata e non accolta

  • art. 7 d.l. 152/1991 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Aggravante soggettiva per agevolazione di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto valida la contestazione in fatto e ha confermato che può essere applicata se è dimostrabile il dolo specifico di agevolare l'associazione, anche quando la contestazione formale avviene descrivendo i comportamenti fattuali

  • art. 216 legge fallimentare

    La disposizione che fissava in maniera rigida la durata delle pene accessorie è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale (n. 222/2018) e la Cassazione ha disposto l'annullamento parziale della sentenza di merito per rimodulare la durata secondo art. 133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi di individualizzazione della pena che devono essere applicati per determinare la durata congrua delle pene accessorie dopo la dichiarazione di incostituzionalità della disciplina precedente

  • art. 41 cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto agli obblighi della Corte d'appello in ordine alla ricusazione e alle indagini che eventualmente deve svolgere prima di decidere sulla stessa

  • art. 191 e art. 197 cod. proc. pen.

    Richiamati nel contesto della disciplina probatoria e delle incompatibilità del testimone; la Corte ha distinto tra disciplina del testimone e regime speciale dell'imputato e dei soggetti civilmente obbligati

  • Corte Costituzionale sent. n. 222/2018

    Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della parte di legge che fissava in maniera rigida la durata delle pene accessorie fallimentari; effetto diretto nella rimodulazione delle pene accessorie nel processo in esame

Massime di principio

  • La rinuncia alla ricusazione ha effetti ablativi: se la ricusazione non viene accolta non sorge automaticamente una nullità assoluta della sentenza; per contestare l'ordinanza sulla ricusazione occorre impugnare tempestivamente il relativo provvedimento
  • L'incompatibilità del difensore quando assiste più imputati determina nullità solo se il conflitto è effettivo, concreto e attuale: la parte che eccepisce deve specificare e dimostrare l'effettivo pregiudizio difensivo
  • La parte civile può essere escussa come testimone o come parte ai sensi dell'art. 208 c.p.p.; le sue dichiarazioni sono utilizzabili ma devono essere valutate con i criteri di credibilità applicabili ai testi
  • La richiesta di acquisizione del fascicolo del pubblico ministero a fini probatori necessita di specificazione circa gli atti richiesti e del loro rilievo per la difesa: censure generiche sull'omessa acquisizione sono inammissibili
  • L'art. 2639 c.c. (amministratore di fatto) si applica anche ai reati fallimentari: l'amministratore di fatto può assumere gli stessi doveri e responsabilità penali dell'amministratore di diritto se ne ricorrono gli elementi fattuali
  • Le contestazioni di falsità di documenti o firme richiedono censure specifiche e confronto con la motivazione e le valutazioni tecniche: la Corte può fondare la valutazione su un coacervo di elementi e non solo su singoli rilievi peritali
  • Un'aggravante ex art. 7 d.l.152/1991 (oggi art. 416-bis.1) può essere contestata 'in fatto' senza formula sacramentale purché siano indicate le condotte materiali che consentono all'imputato di difendersi; la prova del dolo specifico deve emergere dal quadro probatorio
  • Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, le pene accessorie fallimentari non possono più essere fissate in modo rigido: il giudice deve determinare la durata applicando i criteri di individualizzazione della pena previsti dall'art. 133 c.p.
  • Nuove questioni non sollevate nei motivi originari e introdotte successivamente in memoria sono spesso inammissibili in cassazione: è opportuno esporre compiutamente tutte le doglianze nelle impugnazioni di merito

Testo integrale

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