Cassazione Civile, Ordinanza n. 01558/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso per un giudizio presupposto; l'ufficio giudiziario aveva negato il pagamento ritenendo che il difensore non avesse svolto attività difensiva utile. Il Tribunale, investito dell'opposizione, aveva confermato il diniego escludendo i compensi per le fasi di studio e introduttiva perché anteriori al deposito dell'istanza di ammissione, e quelli per la fase decisoria perché la comparsa conclusionale era stata depositata fuori termine. Con il ricorso per cassazione il difensore ha censurato tale impostazione, sostenendo: 1) che la decorrenza degli effetti del patrocinio retroagisce alla data di presentazione dell'istanza o al primo atto utile, se la domanda è riservata e poi presentata nei termini di legge; 2) che la tardività del deposito della conclusionale non escludeva il diritto al compenso per la fase decisoria, anche perché l'elaborato era stato comunque esaminato; 3) che comunque vi era stata un'articolata attività difensiva successiva al deposito dell'istanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbito il terzo. Ha affermato che, ai fini della liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, rileva la tempestività della domanda e la decorrenza degli effetti dalla sua presentazione o dal primo atto utile, non la data del provvedimento di ammissione. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, affinché verifichi la tempestività dell'istanza, l'eventuale riserva e l'attività effettivamente svolta nelle varie fasi, liquidando il compenso secondo tariffa con eventuali aumenti o diminuzioni di legge, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 109 del D.P.R. n. 115 del 2002
"Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi"
La decorrenza degli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va collegata alla presentazione dell'istanza, oppure al primo atto in cui interviene il difensore se vi è riserva tempestivamente seguita dal deposito entro venti giorni; non assume rilievo decisivo il ritardo con cui l'ammissione viene deliberata dall'autorità competente.
D.P.R. n. 115 del 2002
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato impone di valutare la tempestività della domanda e, una volta ammessa la parte, di riconoscere il compenso del difensore secondo l'attività effettivamente svolta e la tariffa professionale applicabile.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, per la liquidazione del compenso al difensore conta la tempestiva proposizione dell'istanza e la decorrenza degli effetti dalla sua presentazione o dal primo atto utile, non il momento in cui il beneficio viene formalmente concesso.
- Se l'istanza è presentata in prossimità dell'instaurazione del giudizio, il giudice deve verificare se sia stata formulata la riserva prevista dalla legge e se la domanda sia stata poi depositata nei termini, senza penalizzare la parte per i tempi di decisione dell'ufficio.
- Il compenso del difensore non può essere negato in via automatica per singole fasi processuali quando il giudizio sia stato effettivamente trattato e deciso; semmai il giudice deve procedere a una eventuale riduzione proporzionata all'attività concretamente svolta.
- La valutazione della spettanza e della quantificazione del compenso deve essere ancorata all'attività difensiva effettivamente prestata nelle fasi previste dalla tariffa e ai correttivi di legge, non a meri rilievi formali privi di incidenza sostanziale.
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