Sentenza n. 2829/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 600/2024 emessa e pubblicata in data 15 Settembre 2024 dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, Sez. Lavoro, Dott.ssa Franca Molinari all'esito del procedimento portante RG n. 656/2023, notificata in data 28 Ottobre 2025, passata in giudicato e con la quale il Tribunale del Lavoro condannava il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione alla parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell'importo nominale di euro 1.500,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Busto Arsizio, Sezione lavoro, n. 600/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva accertato il diritto del docente a ottenere la Carta elettronica del docente per tre annualità, nella misura di euro 500,00 per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la Carta o altro strumento equipollente. La sentenza è stata notificata al Ministero il 28 ottobre 2025, ma l’Amministrazione non ha dato esecuzione al comando giudiziale. Il ricorrente ha inoltre dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, prima di proporre il ricorso per ottemperanza, notificato l’11 marzo 2026. Ha chiesto la condanna del Ministero all’adozione di tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza e alla rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che, alla data della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Poiché dagli atti non risultava l’adempimento dell’Amministrazione, il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito nel titolo esecutivo. Il TAR ha nominato preventivamente quale commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, incaricandolo, in caso di persistente inottemperanza, di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla richiesta del ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Costituiscono il fondamento dell’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso inutilmente del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di promuovere l’azione esecutiva e, nel caso deciso, il giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione obbligata e quest’ultima non ha dato esecuzione al comando giudiziale.
- Per i titoli esecutivi comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni dello Stato, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima di procedere all’esecuzione; decorso inutilmente tale termine, può essere promossa l’azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per l’esecuzione integrale del titolo e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, incaricato di dare esecuzione a un titolo giudiziale nei confronti di un’amministrazione statale, può ricorrere, in caso di insufficienza delle disponibilità finanziarie, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’incarico può essere svolto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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