Cassazione Penale, Ordinanza n. 20570/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, confermando la condanna di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile di furto aggravato. Con memoria difensiva ha ulteriormente insistito sui motivi già formulati, deducendo in particolare: l'omessa esatta individuazione della persona offesa e la conseguente violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.; inoltre, con il quarto motivo, un vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità. La Corte ha rilevato che i primi tre motivi erano già stati esaminati e respinti in appello, senza che il ricorrente si confrontasse con le argomentazioni della sentenza impugnata; ha inoltre osservato che la persona offesa era chiaramente identificata nella querela sporta dal titolare dell'attività commerciale e legale rappresentante della società. Il quarto motivo è stato ritenuto una mera riproposizione delle censure già dedotte in appello e, in ogni caso, una richiesta di rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto indeducibili e manifestamente infondati i motivi relativi all'individuazione della persona offesa, e indeducibile il motivo sulla responsabilità perché meramente reiterativo delle doglianze di merito e volto a ottenere una diversa valutazione delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa in relazione alla dedotta violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza, ma la censura è stata ritenuta non fondata perché la persona offesa risultava chiaramente individuata nella querela.
richiamato dalla difesa in relazione alla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, ma la Corte ha escluso la violazione ritenendo corretta l'individuazione della persona offesa.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, è stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi con le relative argomentazioni.
- La deduzione di una violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. è infondata quando dagli atti risulti chiaramente individuabile la persona offesa, anche attraverso la querela sporta dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove già apprezzate dal giudice di appello.
- La mera prospettazione di un differente apprezzamento degli elementi fattuali non integra un valido vizio di motivazione scrutinabile in cassazione, se si traduce in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20516/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20519/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20520/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20521/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20529/2026 del 04/06/2026
- ordinanza_penale · 4 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20532/2026 del 04/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →