Sentenza del 20/01/2021 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello notificato alla controparte ma non depositato in giudizio - Costituzione della controparte mediante deposito di controdeduzioni - Effetti - Inammissibilità e condanna alle spese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto del requisito del deposito previsto dall'art. 53 co. 2 D.lgs. 546/92. Poiché l'Amministrazione si era costituita depositando controdeduzioni, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell'Amministrazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello del contribuente era stato notificato all'Amministrazione ma non è stato ritualemente depositato in giudizio ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.lgs. 546/92. Di conseguenza il vizio formale riguarda la mancata trasmissione dell'atto impugnatorio alla Cancelleria nei modi e nei termini previsti dalla norma.
Norme richiamate
D.lgs. 546/92, art. 53, comma 2
art. 53 co. 2 D.lgs. 546/92 (obbligo di deposito dell'atto di gravame dopo la notificazione)
La norma è stata interpretata nel senso che la notificazione dell'appello alla controparte, se non seguita dal deposito rituale dell'atto in cancelleria nei termini e nelle forme previsti, rende l'impugnazione inammissibile. La costituzione della controparte mediante deposito di controdeduzioni è idonea ad attribuirle la qualità di resistente e a far conseguire la condanna alle spese al ricorrente in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La sola notificazione dell'appello alla controparte non è sufficiente: è necessario anche il deposito rituale dell'atto in giudizio secondo quanto previsto dall'art. 53 co. 2 D.lgs. 546/92; in mancanza l'impugnazione è normalmente inammissibile.
- Se la controparte si costituisce depositando controdeduzioni, il giudice la considera regolarmente parte resistente; ciò può comportare la condanna del ricorrente alle spese se l'impugnazione risulta inammissibile per vizi formali.
- Per evitare l'inammissibilità, il contribuente deve verificare che dopo la notificazione l'atto sia effettivamente depositato e che il deposito sia conforme ai termini e modalità previsti dalla norma procedurale.
- La prassi difensiva raccomanda di conservare e produrre la prova del deposito (ricevute di presentazione, ricevute di protocollo, attestazioni del difensore) e, in caso di contestazione, valutare tempestive azioni di regolarizzazione se ammesse dalla normativa o dal giudice.
- Il potere del giudice di valutare difformità formali può portare all'inammissibilità anche se il merito non è esaminato; pertanto la correttezza dei passaggi formali è condizione essenziale per l'esame del merito.
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